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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23905/2026

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nte-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]intimata-Numero registro generale 21715/2025Numero sezionale 5513/2026Numero di raccolta generale 23905/2026Data pubblicazione 23/07/2026Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella PUGLIA sez. 23 n. 1491/2025 depositata il 08/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il 26/2/20 l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] notificò alla società [OSCURATO:SOCIETA] una cartella di pagamento dell’importo di € 24.253,93conseguente a un precedente avviso di liquidazione in relazione allaregistrazione e liquidazione d’una sentenza civile n. 2211/17 delTribunale Ordinario di Lecce.

La pronuncia salentina aveva accolto unadomanda d’esecuzione coattiva dell’obbligo di contrarre ex art. 2932c.c. trasferendo alla società contribuente un compendio immobiliareche le era stato promesso in vendita con un preliminare del18/11/2008.

La sentenza aveva subordinato il trasferimento alpagamento del saldo pari a € 130.000,00 entro trenta giorni dalgiudicato.Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proposericorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Leccechiamando in giudizio l’Agenzia emittente.

Nel ricorso, oltre aevidenziare carenze formali nella cartella notificata, sostenne di avereraggiunto un accordo con la controparte per il trasferimento delcompendio a un terzo.

Eccepiva pertanto la mancata trascrizione dellasentenza di trasferimento e di non dovere, conseguentemente,alcunché in relazione alla suddetta sentenza.

Nel giudizio si costituival’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] e interveniva altresì Agenzia delleEntrate, evidenziando l’intervenuta definitività del prodromico avviso diliquidazione.Numero registro generale 21715/2025Numero sezionale 5513/2026Numero di raccolta generale 23905/2026Data pubblicazione 23/07/2026Il primo giudice con sentenza 554/02/2021 respinse il ricorso, purritenendo che l’avviso di liquidazione non fosse stato ritualmentenotificato alla contribuente, ravvisandone l’infondatezza nel merito.La società contribuente propose appello avanti alla Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Puglia che, nel contraddittorio con leAgenzie suindicate, con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto ilgravame.Secondo il giudice d’appello la mancata previa notifica dell’avviso diliquidazione determina l’illegittimità della cartella di pagamentoimpugnata (Cass. 11456/2009 e 26731/18).Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo diricorso.Resiste con controricorso la società contribuente.Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], pur notificata telematicamente il21/10/2025, è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate si duole dellaViolazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. nonché 19, 35 e57 d.lgs. 546/92, 156 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.

Censura di nullità la sentenza perché asseritamente affetta davizio di ultra-petizione, ovvero per avere pronunciato su diun’eccezione che non era stata tempestivamente formulata.

Evidenziacome la stessa motivazione della sentenza impugnata risulticontraddittoria, enunciando in epigrafe il principio limitativo del themadecidendum alle censure specificamente dedotte col ricorsointroduttivo, salvo poi sconfessarlo apertamente.

Evidenzia come leuniche censure formulate dalla contribuente nel ricorso introduttivoriguardassero il merito della vicenda originante il contenzioso, ossia ilmancato trasferimento dell’immobile mediante trascrizione dellasentenza ex art. 2932 c.c., nonché la motivazione della cartellaNumero registro generale 21715/2025Numero sezionale 5513/2026Numero di raccolta generale 23905/2026Data pubblicazione 23/07/2026esattoriale e la mancata indicazione delle modalità di calcolo degliinteressi.

Richiama il citato art. 19 del d.lgs. 546/92 ove afferma che lamancata notificazione d’atti autonomamente impugnabili adottatiprecedentemente all’atto notificato ne consente l’impugnazioneunitamente a quest’ultimo.

La richiamata pronuncia di questa Corte aSSUU n. 16412/1997 sarebbe solo in parte pertinente poichél’illegittimità derivata, secondo il suddetto insegnamento, ècondizionata dall’impugnazione dell’atto consequenziale “facendovalere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto (…) odi impugnare cumulativamente anche quello presupposto (..) nonnotificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo”.

Laricorrente sostiene come nessuna di tali ipotesi si sia verificata nelcaso specifico: la proposizione, con l’impugnazione della cartella, didifese di merito riguardanti l’atto presupposto comporterebbe rinunciaa far valere qualsivoglia difetto di notifica di tale atto (Cass.23856/24).

L’omessa notifica dell’atto prodromico sarebbe stataeccepita solo con le memorie illustrative in primo grado, sicché lastessa dovrebbe ritenersi inammissibile per tardività, trattando dicensura che può essere formulata solo dalle parti e non rilevabiled’ufficio dal giudice (art. 112 c.p.c. e 57, comma 2, d.lgs. 546/92),avendo inoltre l’atto raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c.1.1 Il motivo è fondato.1.2 La pronuncia di questa Corte (Cass., Sez.

III, n. 12237/2019),richiamata nel controricorso, ha ritenuto che la circostanza che unaltro atto prodromico, e che quest'ultimo non sia stato compiuto, è unaeccezione sussumibile nel genus dei fatti impeditivi degli effettigiuridici dell'atto, per cui la suddetta eccezione è rilevabile d'ufficio,non essendovi alcuna norma che la riservi all'iniziativa della parte.Numero registro generale 21715/2025Numero sezionale 5513/2026Numero di raccolta generale 23905/2026Data pubblicazione 23/07/2026Tuttavia, non può non osservarsi come tale ordine di idee sia statoaffermato in ambito diverso da quello tributario e, in particolare, in uncaso d’iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di sanzioniamministrative e pertanto in un’opposizione esecutiva estranea almeccanismo di cui all’art. 19 del d.lgs. 546/92 in materia di processotributario.1.3 Nel presente ambito opera, invece, tale ultima disposizione,secondo cui “La mancata notificazione di atti autonomamenteimpugnabili adottati precedentemente all’atto notificato, ne consentel’impugnazione unitamente a quest’ultimo” (v. art. 19, comma 3,ultima parte, del d.lgs. 546/92), dal che consegue la necessità di unesplicita e puntuale impugnazione dell’atto prodromico che si assumenon notificato, come più volte chiarito delle pronunce di questa Corte(Cass. Sez. 5, 01/05/2025, n. 11474, Rv. 675023 – 01, Cass. Sez. 5,25/10/2024, n. 27737, Rv. 672767 – 01) secondo cui il vizio di nullitàdella cartella per mancata notifica dell’atto presupposto deve essereoggetto di tempestiva e autonoma impugnazione.1.4 Nel caso specifico e nel ricorso originario della contribuente, cuiquesta Corte ha accesso essendo censurato un errore procedurale, nonvi era alcuna censura per mancata notifica dell’atto presupposto, né ilrichiamo ivi contenuto a una pronuncia (Cass. 18415/05) dove si eratrattato del diverso tema della chiarezza della cartella, soprattutto ovenon preceduta da motivato avviso d’accertamento, può ritenersiequivalente a una specifica censura in tal senso.La stessa contribuente, del resto, ammette di non averespecificamente sollevato la questione (come risulta dal riepilogo delleconclusioni rassegnate in primo grado; v. pag. n. 2 del controricorso),confermando poi espressamente d’averlo fatto solo a seguito delledifese e produzioni dell’Ufficio in sede di controdeduzioni, senzaNumero registro generale 21715/2025Numero sezionale 5513/2026Numero di raccolta generale 23905/2026Data pubblicazione 23/07/2026tuttavia articolare, come dovuto, i motivi aggiunti nel rispetto delleprescrizioni previste dall’art. 24 d.lgs. 546/92.2.

Ne deriva che il ricorso va accolto e la causa rinviata alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione,per l’esame delle domande ed eccezioni restate assorbite.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione,cui demanda altresì la liquidazione delle spese della fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]intimata-Numero registro generale 21715/2025Numero sezionale 5513/2026Numero di raccolta generale 23905/2026Data pubblicazione 23/07/2026Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella PUGLIA sez. 23 n. 1491/2025 depositata il 08/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il 26/2/20 l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] notificò alla società [OSCURATO:SOCIETA] una cartella di pagamento dell’importo di € 24.253,93conseguente a un precedente avviso di liquidazione in relazione allaregistrazione e liquidazione d’una sentenza civile n. 2211/17 delTribunale Ordinario di Lecce. La pronuncia salentina aveva accolto unadomanda d’esecuzione coattiva dell’obbligo di contrarre ex art. 2932c.c. trasferendo alla società contribuente un compendio immobiliareche le era stato promesso in vendita con un preliminare del18/11/2008. La sentenza aveva subordinato il trasferimento alpagamento del saldo pari a € 130.000,00 entro trenta giorni dalgiudicato.Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proposericorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Leccechiamando in giudizio l’Agenzia emittente. Nel ricorso, oltre aevidenziare carenze formali nella cartella notificata, sostenne di avereraggiunto un accordo con la controparte per il trasferimento delcompendio a un terzo. Eccepiva pertanto la mancata trascrizione dellasentenza di trasferimento e di non dovere, conseguentemente,alcunché in relazione alla suddetta sentenza. Nel giudizio si costituival’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] e interveniva altresì Agenzia delleEntrate, evidenziando l’intervenuta definitività del prodromico avviso diliquidazione.Numero registro generale 21715/2025Numero sezionale 5513/2026Numero di raccolta generale 23905/2026Data pubblicazione 23/07/2026Il primo giudice con sentenza 554/02/2021 respinse il ricorso, purritenendo che l’avviso di liquidazione non fosse stato ritualmentenotificato alla contribuente, ravvisandone l’infondatezza nel merito.La società contribuente propose appello avanti alla Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Puglia che, nel contraddittorio con leAgenzie suindicate, con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto ilgravame.Secondo il giudice d’appello la mancata previa notifica dell’avviso diliquidazione determina l’illegittimità della cartella di pagamentoimpugnata (Cass. 11456/2009 e 26731/18).Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo diricorso.Resiste con controricorso la società contribuente.Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], pur notificata telematicamente il21/10/2025, è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate si duole dellaViolazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. nonché 19, 35 e57 d.lgs. 546/92, 156 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. Censura di nullità la sentenza perché asseritamente affetta davizio di ultra-petizione, ovvero per avere pronunciato su diun’eccezione che non era stata tempestivamente formulata. Evidenziacome la stessa motivazione della sentenza impugnata risulticontraddittoria, enunciando in epigrafe il principio limitativo del themadecidendum alle censure specificamente dedotte col ricorsointroduttivo, salvo poi sconfessarlo apertamente. Evidenzia come leuniche censure formulate dalla contribuente nel ricorso introduttivoriguardassero il merito della vicenda originante il contenzioso, ossia ilmancato trasferimento dell’immobile mediante trascrizione dellasentenza ex art. 2932 c.c., nonché la motivazione della cartellaNumero registro generale 21715/2025Numero sezionale 5513/2026Numero di raccolta generale 23905/2026Data pubblicazione 23/07/2026esattoriale e la mancata indicazione delle modalità di calcolo degliinteressi. Richiama il citato art. 19 del d.lgs. 546/92 ove afferma che lamancata notificazione d’atti autonomamente impugnabili adottatiprecedentemente all’atto notificato ne consente l’impugnazioneunitamente a quest’ultimo. La richiamata pronuncia di questa Corte aSSUU n. 16412/1997 sarebbe solo in parte pertinente poichél’illegittimità derivata, secondo il suddetto insegnamento, ècondizionata dall’impugnazione dell’atto consequenziale “facendovalere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto (…) odi impugnare cumulativamente anche quello presupposto (..) nonnotificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo”. Laricorrente sostiene come nessuna di tali ipotesi si sia verificata nelcaso specifico: la proposizione, con l’impugnazione della cartella, didifese di merito riguardanti l’atto presupposto comporterebbe rinunciaa far valere qualsivoglia difetto di notifica di tale atto (Cass.23856/24). L’omessa notifica dell’atto prodromico sarebbe stataeccepita solo con le memorie illustrative in primo grado, sicché lastessa dovrebbe ritenersi inammissibile per tardività, trattando dicensura che può essere formulata solo dalle parti e non rilevabiled’ufficio dal giudice (art. 112 c.p.c. e 57, comma 2, d.lgs. 546/92),avendo inoltre l’atto raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c.1.1 Il motivo è fondato.1.2 La pronuncia di questa Corte (Cass., Sez. III, n. 12237/2019),richiamata nel controricorso, ha ritenuto che la circostanza che unaltro atto prodromico, e che quest'ultimo non sia stato compiuto, è unaeccezione sussumibile nel genus dei fatti impeditivi degli effettigiuridici dell'atto, per cui la suddetta eccezione è rilevabile d'ufficio,non essendovi alcuna norma che la riservi all'iniziativa della parte.Numero registro generale 21715/2025Numero sezionale 5513/2026Numero di raccolta generale 23905/2026Data pubblicazione 23/07/2026Tuttavia, non può non osservarsi come tale ordine di idee sia statoaffermato in ambito diverso da quello tributario e, in particolare, in uncaso d’iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di sanzioniamministrative e pertanto in un’opposizione esecutiva estranea almeccanismo di cui all’art. 19 del d.lgs. 546/92 in materia di processotributario.1.3 Nel presente ambito opera, invece, tale ultima disposizione,secondo cui “La mancata notificazione di atti autonomamenteimpugnabili adottati precedentemente all’atto notificato, ne consentel’impugnazione unitamente a quest’ultimo” (v. art. 19, comma 3,ultima parte, del d.lgs. 546/92), dal che consegue la necessità di unesplicita e puntuale impugnazione dell’atto prodromico che si assumenon notificato, come più volte chiarito delle pronunce di questa Corte(Cass. Sez. 5, 01/05/2025, n. 11474, Rv. 675023 – 01, Cass. Sez. 5,25/10/2024, n. 27737, Rv. 672767 – 01) secondo cui il vizio di nullitàdella cartella per mancata notifica dell’atto presupposto deve essereoggetto di tempestiva e autonoma impugnazione.1.4 Nel caso specifico e nel ricorso originario della contribuente, cuiquesta Corte ha accesso essendo censurato un errore procedurale, nonvi era alcuna censura per mancata notifica dell’atto presupposto, né ilrichiamo ivi contenuto a una pronuncia (Cass. 18415/05) dove si eratrattato del diverso tema della chiarezza della cartella, soprattutto ovenon preceduta da motivato avviso d’accertamento, può ritenersiequivalente a una specifica censura in tal senso.La stessa contribuente, del resto, ammette di non averespecificamente sollevato la questione (come risulta dal riepilogo delleconclusioni rassegnate in primo grado; v. pag. n. 2 del controricorso),confermando poi espressamente d’averlo fatto solo a seguito delledifese e produzioni dell’Ufficio in sede di controdeduzioni, senzaNumero registro generale 21715/2025Numero sezionale 5513/2026Numero di raccolta generale 23905/2026Data pubblicazione 23/07/2026tuttavia articolare, come dovuto, i motivi aggiunti nel rispetto delleprescrizioni previste dall’art. 24 d.lgs. 546/92.2. Ne deriva che il ricorso va accolto e la causa rinviata alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione,per l’esame delle domande ed eccezioni restate assorbite. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione,cui demanda altresì la liquidazione delle spese della fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteUgo Candia
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