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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 19450/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20407/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONErappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a presso l’indirizzo pec dell’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e dife nde ; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso incidentale- avverso il PROVVEDIMENTOd ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 37/2021,depositata il 08/02/2021 , R.G.N. 289/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 8 febbraio 2021, la Corte d’appello di Messina ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part timetra [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] dal 1° luglio 2003 con mansioni di operatore di esercizio (par. 140 CCNL Autoferrotramvieri) e condannato al pagamento in suo favore a titolo risarcitorio di un’indennità in misura di dodici mensilità (pari all’ultima retribuzione globale di fatto comprensiva delle progressioni stipendiali correlate all’anzianità) la società, rigettandone l’appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, così riformata, che aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal lavoratore, per la ravvisata inosservanza dei requisiti prescritti dall’art. 414 c.p.c.;

2. con esso egli aveva richiesto: a ) l’accertamento della natura irregolare, fraudolenta e simulata della somministrazione di lavoro, con oltre venti contratti conclusi tra diverse società somministranti, tra cui [OSCURATO:SOCIETA]., proprie datrici e [OSCURATO:SOCIETA]., quale committente utilizzatrice e della nullità, per inesistenza o genericità della causa dei quattro contratti a tempo determinato, direttamente sottoscritti tra il 18 settembre 2006 e il 13 giugno 2010 con la medesima società; b) la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. dall’inizio della somministrazione presso l’unità produttiva di [OSCURATO:PERSONA] (dal luglio 2003); c) la condanna risarcitoria della società per i danni subiti;

3. la Corte ha preliminarmente ravvisato la rispondenza del ricorso introduttivo del lavoratore ai requisiti prescritti dall’art. 414 c.p.c., negandone pertanto la nullità e parimenti, a quelli previsti dagli artt.342 e 434 c.p.c., del suo atto d’appello, così disattendendo l’eccezione di inammissibilità della società;

4. nel merito, essa ha accertato, per quanto ancora interessa, la nullità dei contratti di somministrazione di lavoro denunciati, in difetto di forma scritta, a norma del combinato disposto degli artt. 21 e 27 d.lgs. 276/2003 e dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA], anche in considerazione dell’assunzione del secondo da parte della prima con contratto a tempo indeterminato part timein data 11 settembre 2010, a decorrere dal 1° luglio 2003;

5. con atto notificato il 21 luglio 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la società ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale pure con tre motivi, cui il lavoratore ha replicato con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.per ragioni di evidente pregiudizialità logico - giuridica, occorre avviare l’esame dal motivo che la controricorrente ha dedotto, in via di ricorso incidentale, di violazione e falsa applicazione degli artt. 414 c.p.c., 24, 111 Cost., 6 CEDU, anche come error in procedendo, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la nullità del ricorso introduttivo del lavoratore, in difetto di specifica indicazione di ognuno dei contratti di somministrazione di cui denunciata la nullità (terzo);

2. esso è infondato;

3. nel rito del lavoro la valutazione dinullità del ricorso introduttivo - per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda - non è attività riservata al giudice di merito, ma è soggetta al controllo della Corte di cassazione, la quale - essendo coinvolto un error in procedendo - deve procedere ad un esame diretto delricorso, atteso che rientra nella funzione nomofilattica della Suprema Corte l'esame della censura attinente la conformità di un atto processuale al modello individuato dal legislatore per la produzione di determinati effetti (Cass.13 agosto 2004, n. 15817): così, come in generale, qualora con il ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione sul punto, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole di specificità prescritte dagli artt. 366, primo comma n. 6, e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. s.u. 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 28 novembre 2014, n. 25308; Cass. 8 gennaio 2020, n. 134; Cass. 24 dicembre 2021, n. 41465; Cass. 12 gennaio 2023, n. 744);

3.1. per aversi, nel rito del lavoro, nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 21 settembre 2004, n. 18930; Cass. 22 marzo 2018, n 7199; Cass. 17 luglio 2018, n. 19009; Cass. 8 luglio 2020, n. 14379);

3.2. non sussiste allora la nullità invocata, per avere il ricorrente, nel proprio atto introduttivo del giudizio, chiaramente determinato l'oggetto della domanda e adeguatamente esposto gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui essa si è fondata –con particolare riferimento al denunciato profilo di genericità estrema, tale da non consentire l’esercizio del diritto di difesa, di omessa indicazione di ognuno dei contratti di somministrazione – sulla base di quanto indicato (nella trascrizione all’ultimo capoverso di pg. 9 del controricorso al ricorso incidentale) alle pgg. 1 e 2 del ricorso e ai documenti, relativi a tali contratti, puntualmente riportati nella produzione;

4. il ricorrente principale ha quindi dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale – in difformità dalla domanda del lavoratore di assunzione con un contratto a tempo indeterminato con la ripresa in servizio in regime di tempo pieno e in difetto diun’eccezione né contestazione sul punto da parte da parte della società resistente – reso una pronuncia di costituzione del rapporto a tempo parziale, contravvenendo al principio di corrispondenza del pronunciato al chiesto (primo motivo);

5. esso è infondato;

6. il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficiosu eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle stesse in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande edeccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti.

Né in tal caso è configurabile un vizio diultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto (Cass. 4 marzo 1968, n. 702; Cass. 11 giugno 2021, n. 16608); ben potendo il giudice, in applicazione del principio iura novit curia, previsto dall'art. 113, primo comma c.p.c., qualificare giuridicamente in modo diverso i fatti e i rapporti dedotti in lite, nonché l'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e pure potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti; e tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, stabilito dall'art.112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non abbiano formato oggetto del giudizio e non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. 9 aprile 2018, n. 8645; Cass. 3 marzo 2021, n. 5832; nello stesso senso: Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 31 gennaio 2011, n. 2297);

6.1. nel caso di specie, non ricorre il vizio di ultrapetizione denunciato, essendosi la Corte d’appello correttamente posta “la questione se il rapporto di lavoro debba essere full time, come invocato dal Ragunì, ovvero part time, come sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA] … ” (così al penultimo capoverso di pg. 10 della sentenza) ed avendola risolta nel secondo senso (all’ultimo capoverso di pg. 10 della sentenza), con la qualificazione del rapporto giuridico accertato alla stregua di un (convertito) rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato su una deduzione oggetto di dibattito processuale, in quanto effettivamente posta (come esattamente affermato dalla Corte territoriale) da [OSCURATO:SOCIETA]. in primo grado (in memoria di costituzione e note autorizzate del 22 settembre 2015, trascritte per le parti d’interesse dal terzo capoverso di pg. 8 al primo di pg. 9 del controricorso) e ribadita in appello (in memoria di costituzione, trascritta per le parti d’interesse dal quinto al penultimo capoverso di pg. 9 del controricorso);

7. il ricorrente ha quindi dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 21, quarto comma d.lgs. 276/2003, 1, primo comma d.lgs.368/2001, 3 d.lgs. 66/2003, 1 e 2 d.lgs. 61/2000, per non avere la Corte territoriale – una volta accertata la nullità, per carenza di forma scritta, di tutti i contratti di somministrazione dell’intero periodo dedotto in giudizio (dal 2003 al 2010), ritenendo la fornitura di manodopera in via di mero fatto con imputazione diretta del rapporto di lavoro all’utilizzatore – statuito il diritto alla riassunzione in regime di tempo pieno, anziché erroneamente di tempo parziale, in assenza di alcuna pattuizione scritta (secondo motivo); nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., per erronea statuizione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in regime di part time, in difetto di alcuna documentazione scritta (terzo motivo);

8. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili; 9.occorre premettere al riguardo che, quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di legge, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 276/2003 pro tempore vigente, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore ha effetto dall'inizio della somministrazione e deve essere ricondotto – sia per la tipologia di lavoro negli stessi termini in cui era stato costituito e poi gestito dal somministratore, sia per gli atti di gestione del rapporto, produttivi, per espressa volontà del legislatore, di tutti gli effetti negoziali del rapporto di lavoro loro propri (Cass, 16 settembre 2016, n. 17969 in motivazione) – all'utilizzatore medesimo, il quale subentra nei rapporti così come costituiti e poi gestiti dal somministratore (Cass. 9 settembre 2021, n. 24408, in motivazione);

9.1. la Corte territoriale ha così qualificato il rapporto in regime di part time, sulla base della tipologia dei pregressi rapporti di somministrazione irregolare (in particolare: del primo) e pure considerando il contratto a tempo indeterminato, a tempo parziale, stipulato tra le parti l’11 settembre 2010, con un’argomentazione congrua (agli ultimi due capoversi di pg. 10 della sentenza), pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 29 aprile 2004, n. 8225; Cass. 21 maggio 2019, n. 13602); 9.2.non è poi configurabile una nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., per la cui sussistenza occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; né ricorre una pertinente denuncia di violazione di quest’ultima norma, ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016);

9.3. quest’ultima censura si risolve, nella sostanza, in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n.5987), per esclusiva spettanza al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione (come appunto nel caso di specie);

10. la controricorrente a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 27 d.lgs. 276/2003, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la nullità dei contratti di somministrazione e lavoro per difetto di forma scritta, in assenza di un obbligo di legge del somministratore di conservare le scritture diverso da quello di sessanta giorni dalla cessazione del contratto e, per quelli anteriori all’entrata in vigore della legge n. 183/2010, dal 31 dicembre 2011: sussistendo invece un obbligo di tenuta, per ogni lavoratore, del cd. orario di servizio e del cd. registro di servizio, a norma dell’art. 16 Reg.

CE 561/2006, per un anno dalla scadenza dell’arco temporale di riferimento (primo motivo);

11. esso è infondato;

12. giova qui ribadire la nullità del contratto di somministrazione e lavoro che non sia stipulato in forma scritta, con particolare riferimento ai casi e alle ragioni di carattere tecnico, produttivo e sostitutivo previsti dall’art. 21, primo comma, lett. c ) d.lgs. 276/2003, in combinazione con il suo quarto comma, comportante la trasformazione del rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21520, in specifico riferimento alla proroga del termine iniziale posto del contratto di somministrazione e lavoro con il consenso del lavoratore; Cass. 28 settembre 2021, n. 26256, in motivazione sub p.ti da 6 a 8; Cass. 2 marzo 2022, n. 6795, in motivazione subp.to 5);

12.1. la Corte territoriale ha accertato la nullità dei contratti di somministrazione e lavoro, per mancanza della forma scritta, non sostituibile, in quanto ad substantiam, da altre fonti di prova (così dal primo capoverso di pg. 8 al primo di pg. 9 della sentenza).

Ed è infondata (e comunque irrilevante) la giustificazione della società di non essere tenuta all’obbligo di conservazione decennale del contratto, essendovi invece tenuta, a norma dell’art. 2220 c.c., così come ogni imprenditore commerciale, in quanto documento delle proprie scritture contabili.In ogni caso, deve essere distinto l'obbligo previsto da tale norma, di durata decennale della conservazione dellescritture contabili, da quello di deduzione della prova in giudizio, che segue le regole generali di cui all'art. 2697 c.c. (Cass.18 maggio2018, n. 12291, in specifico riferimento all’impugnazione, nel processo tributario, del provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso);

12.2. giova qui sottolineare ancora, ribadendo quanto già argomentato al superiore p.to 9, come la nullità del contratto di somministrazione comporti l’instaurazione di un rapporto di lavoro, fin dall’inizio e della stessa tipologia di quello costituito e poi gestito dal somministratore, alle dipendenze dell’utilizzatore, sia per gli atti di gestione del rapporto, produttivi, per espressa volontà del legislatore, di tutti gli effetti negoziali del rapporto di lavoro loro propri (Cass, 16 settembre 2016, n. 17969 in motivazione), subentrando l’utilizzatore nei rapporti così come costituiti e poi gestiti dal somministratore (Cass. 9 settembre 2021, n. 24408, in motivazione): pertanto, la rilevata nullità ha prodotto, nel caso di specie, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time, come accertato dalla Corte territoriale (e condiviso al superiore p.to 9.1).

13. la controricorrente deduce, infine, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 27 d.lgs. 276/2003, in riferimento al momento di decorrenza del costituendo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a far data, anziché dal 1° luglio 2003, come erroneamente statuito dalla Corte territoriale, dal 22 luglio 2003, come risultante dal primo contratto di somministrazione convertito (secondo motivo);14. esso è invece fondato;

15. dalla verifica diretta del primo contratto in parola (dal 22 luglio 2003 al 31 agosto 2003: doc. 8 del fascicolo di primo grado della società) risulta in effetti che da tale data, anziché dal 1° luglio 2003, debba decorrere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti.

La circostanza dedotta integra, infatti, un fatto storico non esaminato, indicato specificamente secondo il paradigma deduttivo previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053).

Né costituisce data di costituzione del rapporto quella di deposito della sentenza che lo accerti, come infondatamente prospettato dal lavoratore per inferirne inammissibilità della domanda per difetto di interesse; posto che la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e che ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l'obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva: con la conseguenza dell’effetto ex tuncdella decorrenza della conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla illegittima stipulazione del contratto a termine (Cass. 26 marzo 2019, n. 8385; Cass. 16 gennaio 2020, n. 823; Cass. 7 aprile 2021, n. 9318);

16. in via conclusiva, all’esito del percorso argomentativo svolto: il secondo motivo di ricorso incidentale deve essere accolto, con rigetto degli altri motivi incidentali e del ricorso principale; la sentenza impugnata cassata, in relazione al motivo accolto e, con decisione nel merito, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la data di decorrenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time tra le parti fissata dal 22 luglio 2003; le spese dei gradi di merito e dell’odierno giudizio di legittimità interamente compensate tra le parti, in considerazione del complessivo esito della controversia e della loro reciproca soccombenza; il contributo unificato raddoppiato per il ricorrente principale, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale, rigettati gli altri motivi incidentali e il ricorso principale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time tra le parti con decorrenza dal 22 luglio 2003, con mansioni di [OSCURATO:PERSONA] di operatore di esercizio di cui al par 140 CCNL Autoferrotramvieri e riconoscimento della relativa anzianità di servizio da tale data.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero processo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20407/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONErappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a presso l’indirizzo pec dell’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e dife nde ; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso incidentale- avverso il PROVVEDIMENTOd ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 37/2021,depositata il 08/02/2021 , R.G.N. 289/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 8 febbraio 2021, la Corte d’appello di Messina ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part timetra [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] dal 1° luglio 2003 con mansioni di operatore di esercizio (par. 140 CCNL Autoferrotramvieri) e condannato al pagamento in suo favore a titolo risarcitorio di un’indennità in misura di dodici mensilità (pari all’ultima retribuzione globale di fatto comprensiva delle progressioni stipendiali correlate all’anzianità) la società, rigettandone l’appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, così riformata, che aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal lavoratore, per la ravvisata inosservanza dei requisiti prescritti dall’art. 414 c.p.c.; 2. con esso egli aveva richiesto: a ) l’accertamento della natura irregolare, fraudolenta e simulata della somministrazione di lavoro, con oltre venti contratti conclusi tra diverse società somministranti, tra cui [OSCURATO:SOCIETA]., proprie datrici e [OSCURATO:SOCIETA]., quale committente utilizzatrice e della nullità, per inesistenza o genericità della causa dei quattro contratti a tempo determinato, direttamente sottoscritti tra il 18 settembre 2006 e il 13 giugno 2010 con la medesima società; b) la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. dall’inizio della somministrazione presso l’unità produttiva di [OSCURATO:PERSONA] (dal luglio 2003); c) la condanna risarcitoria della società per i danni subiti; 3. la Corte ha preliminarmente ravvisato la rispondenza del ricorso introduttivo del lavoratore ai requisiti prescritti dall’art. 414 c.p.c., negandone pertanto la nullità e parimenti, a quelli previsti dagli artt.342 e 434 c.p.c., del suo atto d’appello, così disattendendo l’eccezione di inammissibilità della società; 4. nel merito, essa ha accertato, per quanto ancora interessa, la nullità dei contratti di somministrazione di lavoro denunciati, in difetto di forma scritta, a norma del combinato disposto degli artt. 21 e 27 d.lgs. 276/2003 e dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA], anche in considerazione dell’assunzione del secondo da parte della prima con contratto a tempo indeterminato part timein data 11 settembre 2010, a decorrere dal 1° luglio 2003; 5. con atto notificato il 21 luglio 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la società ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale pure con tre motivi, cui il lavoratore ha replicato con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.per ragioni di evidente pregiudizialità logico - giuridica, occorre avviare l’esame dal motivo che la controricorrente ha dedotto, in via di ricorso incidentale, di violazione e falsa applicazione degli artt. 414 c.p.c., 24, 111 Cost., 6 CEDU, anche come error in procedendo, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la nullità del ricorso introduttivo del lavoratore, in difetto di specifica indicazione di ognuno dei contratti di somministrazione di cui denunciata la nullità (terzo); 2. esso è infondato; 3. nel rito del lavoro la valutazione dinullità del ricorso introduttivo - per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda - non è attività riservata al giudice di merito, ma è soggetta al controllo della Corte di cassazione, la quale - essendo coinvolto un error in procedendo - deve procedere ad un esame diretto delricorso, atteso che rientra nella funzione nomofilattica della Suprema Corte l'esame della censura attinente la conformità di un atto processuale al modello individuato dal legislatore per la produzione di determinati effetti (Cass.13 agosto 2004, n. 15817): così, come in generale, qualora con il ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione sul punto, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole di specificità prescritte dagli artt. 366, primo comma n. 6, e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. s.u. 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 28 novembre 2014, n. 25308; Cass. 8 gennaio 2020, n. 134; Cass. 24 dicembre 2021, n. 41465; Cass. 12 gennaio 2023, n. 744); 3.1. per aversi, nel rito del lavoro, nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 21 settembre 2004, n. 18930; Cass. 22 marzo 2018, n 7199; Cass. 17 luglio 2018, n. 19009; Cass. 8 luglio 2020, n. 14379); 3.2. non sussiste allora la nullità invocata, per avere il ricorrente, nel proprio atto introduttivo del giudizio, chiaramente determinato l'oggetto della domanda e adeguatamente esposto gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui essa si è fondata –con particolare riferimento al denunciato profilo di genericità estrema, tale da non consentire l’esercizio del diritto di difesa, di omessa indicazione di ognuno dei contratti di somministrazione – sulla base di quanto indicato (nella trascrizione all’ultimo capoverso di pg. 9 del controricorso al ricorso incidentale) alle pgg. 1 e 2 del ricorso e ai documenti, relativi a tali contratti, puntualmente riportati nella produzione; 4. il ricorrente principale ha quindi dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale – in difformità dalla domanda del lavoratore di assunzione con un contratto a tempo indeterminato con la ripresa in servizio in regime di tempo pieno e in difetto diun’eccezione né contestazione sul punto da parte da parte della società resistente – reso una pronuncia di costituzione del rapporto a tempo parziale, contravvenendo al principio di corrispondenza del pronunciato al chiesto (primo motivo); 5. esso è infondato; 6. il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficiosu eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle stesse in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande edeccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Né in tal caso è configurabile un vizio diultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto (Cass. 4 marzo 1968, n. 702; Cass. 11 giugno 2021, n. 16608); ben potendo il giudice, in applicazione del principio iura novit curia, previsto dall'art. 113, primo comma c.p.c., qualificare giuridicamente in modo diverso i fatti e i rapporti dedotti in lite, nonché l'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e pure potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti; e tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, stabilito dall'art.112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non abbiano formato oggetto del giudizio e non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. 9 aprile 2018, n. 8645; Cass. 3 marzo 2021, n. 5832; nello stesso senso: Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 31 gennaio 2011, n. 2297); 6.1. nel caso di specie, non ricorre il vizio di ultrapetizione denunciato, essendosi la Corte d’appello correttamente posta “la questione se il rapporto di lavoro debba essere full time, come invocato dal Ragunì, ovvero part time, come sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA] … ” (così al penultimo capoverso di pg. 10 della sentenza) ed avendola risolta nel secondo senso (all’ultimo capoverso di pg. 10 della sentenza), con la qualificazione del rapporto giuridico accertato alla stregua di un (convertito) rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato su una deduzione oggetto di dibattito processuale, in quanto effettivamente posta (come esattamente affermato dalla Corte territoriale) da [OSCURATO:SOCIETA]. in primo grado (in memoria di costituzione e note autorizzate del 22 settembre 2015, trascritte per le parti d’interesse dal terzo capoverso di pg. 8 al primo di pg. 9 del controricorso) e ribadita in appello (in memoria di costituzione, trascritta per le parti d’interesse dal quinto al penultimo capoverso di pg. 9 del controricorso); 7. il ricorrente ha quindi dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 21, quarto comma d.lgs. 276/2003, 1, primo comma d.lgs.368/2001, 3 d.lgs. 66/2003, 1 e 2 d.lgs. 61/2000, per non avere la Corte territoriale – una volta accertata la nullità, per carenza di forma scritta, di tutti i contratti di somministrazione dell’intero periodo dedotto in giudizio (dal 2003 al 2010), ritenendo la fornitura di manodopera in via di mero fatto con imputazione diretta del rapporto di lavoro all’utilizzatore – statuito il diritto alla riassunzione in regime di tempo pieno, anziché erroneamente di tempo parziale, in assenza di alcuna pattuizione scritta (secondo motivo); nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., per erronea statuizione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in regime di part time, in difetto di alcuna documentazione scritta (terzo motivo); 8. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili; 9.occorre premettere al riguardo che, quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di legge, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 276/2003 pro tempore vigente, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore ha effetto dall'inizio della somministrazione e deve essere ricondotto – sia per la tipologia di lavoro negli stessi termini in cui era stato costituito e poi gestito dal somministratore, sia per gli atti di gestione del rapporto, produttivi, per espressa volontà del legislatore, di tutti gli effetti negoziali del rapporto di lavoro loro propri (Cass, 16 settembre 2016, n. 17969 in motivazione) – all'utilizzatore medesimo, il quale subentra nei rapporti così come costituiti e poi gestiti dal somministratore (Cass. 9 settembre 2021, n. 24408, in motivazione); 9.1. la Corte territoriale ha così qualificato il rapporto in regime di part time, sulla base della tipologia dei pregressi rapporti di somministrazione irregolare (in particolare: del primo) e pure considerando il contratto a tempo indeterminato, a tempo parziale, stipulato tra le parti l’11 settembre 2010, con un’argomentazione congrua (agli ultimi due capoversi di pg. 10 della sentenza), pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 29 aprile 2004, n. 8225; Cass. 21 maggio 2019, n. 13602); 9.2.non è poi configurabile una nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., per la cui sussistenza occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; né ricorre una pertinente denuncia di violazione di quest’ultima norma, ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016); 9.3. quest’ultima censura si risolve, nella sostanza, in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n.5987), per esclusiva spettanza al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione (come appunto nel caso di specie); 10. la controricorrente a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 27 d.lgs. 276/2003, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la nullità dei contratti di somministrazione e lavoro per difetto di forma scritta, in assenza di un obbligo di legge del somministratore di conservare le scritture diverso da quello di sessanta giorni dalla cessazione del contratto e, per quelli anteriori all’entrata in vigore della legge n. 183/2010, dal 31 dicembre 2011: sussistendo invece un obbligo di tenuta, per ogni lavoratore, del cd. orario di servizio e del cd. registro di servizio, a norma dell’art. 16 Reg. CE 561/2006, per un anno dalla scadenza dell’arco temporale di riferimento (primo motivo); 11. esso è infondato; 12. giova qui ribadire la nullità del contratto di somministrazione e lavoro che non sia stipulato in forma scritta, con particolare riferimento ai casi e alle ragioni di carattere tecnico, produttivo e sostitutivo previsti dall’art. 21, primo comma, lett. c ) d.lgs. 276/2003, in combinazione con il suo quarto comma, comportante la trasformazione del rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21520, in specifico riferimento alla proroga del termine iniziale posto del contratto di somministrazione e lavoro con il consenso del lavoratore; Cass. 28 settembre 2021, n. 26256, in motivazione sub p.ti da 6 a 8; Cass. 2 marzo 2022, n. 6795, in motivazione subp.to 5); 12.1. la Corte territoriale ha accertato la nullità dei contratti di somministrazione e lavoro, per mancanza della forma scritta, non sostituibile, in quanto ad substantiam, da altre fonti di prova (così dal primo capoverso di pg. 8 al primo di pg. 9 della sentenza). Ed è infondata (e comunque irrilevante) la giustificazione della società di non essere tenuta all’obbligo di conservazione decennale del contratto, essendovi invece tenuta, a norma dell’art. 2220 c.c., così come ogni imprenditore commerciale, in quanto documento delle proprie scritture contabili.In ogni caso, deve essere distinto l'obbligo previsto da tale norma, di durata decennale della conservazione dellescritture contabili, da quello di deduzione della prova in giudizio, che segue le regole generali di cui all'art. 2697 c.c. (Cass.18 maggio2018, n. 12291, in specifico riferimento all’impugnazione, nel processo tributario, del provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso); 12.2. giova qui sottolineare ancora, ribadendo quanto già argomentato al superiore p.to 9, come la nullità del contratto di somministrazione comporti l’instaurazione di un rapporto di lavoro, fin dall’inizio e della stessa tipologia di quello costituito e poi gestito dal somministratore, alle dipendenze dell’utilizzatore, sia per gli atti di gestione del rapporto, produttivi, per espressa volontà del legislatore, di tutti gli effetti negoziali del rapporto di lavoro loro propri (Cass, 16 settembre 2016, n. 17969 in motivazione), subentrando l’utilizzatore nei rapporti così come costituiti e poi gestiti dal somministratore (Cass. 9 settembre 2021, n. 24408, in motivazione): pertanto, la rilevata nullità ha prodotto, nel caso di specie, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time, come accertato dalla Corte territoriale (e condiviso al superiore p.to 9.1). 13. la controricorrente deduce, infine, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 27 d.lgs. 276/2003, in riferimento al momento di decorrenza del costituendo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a far data, anziché dal 1° luglio 2003, come erroneamente statuito dalla Corte territoriale, dal 22 luglio 2003, come risultante dal primo contratto di somministrazione convertito (secondo motivo);14. esso è invece fondato; 15. dalla verifica diretta del primo contratto in parola (dal 22 luglio 2003 al 31 agosto 2003: doc. 8 del fascicolo di primo grado della società) risulta in effetti che da tale data, anziché dal 1° luglio 2003, debba decorrere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti. La circostanza dedotta integra, infatti, un fatto storico non esaminato, indicato specificamente secondo il paradigma deduttivo previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053). Né costituisce data di costituzione del rapporto quella di deposito della sentenza che lo accerti, come infondatamente prospettato dal lavoratore per inferirne inammissibilità della domanda per difetto di interesse; posto che la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e che ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l'obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva: con la conseguenza dell’effetto ex tuncdella decorrenza della conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla illegittima stipulazione del contratto a termine (Cass. 26 marzo 2019, n. 8385; Cass. 16 gennaio 2020, n. 823; Cass. 7 aprile 2021, n. 9318); 16. in via conclusiva, all’esito del percorso argomentativo svolto: il secondo motivo di ricorso incidentale deve essere accolto, con rigetto degli altri motivi incidentali e del ricorso principale; la sentenza impugnata cassata, in relazione al motivo accolto e, con decisione nel merito, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la data di decorrenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time tra le parti fissata dal 22 luglio 2003; le spese dei gradi di merito e dell’odierno giudizio di legittimità interamente compensate tra le parti, in considerazione del complessivo esito della controversia e della loro reciproca soccombenza; il contributo unificato raddoppiato per il ricorrente principale, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale, rigettati gli altri motivi incidentali e il ricorso principale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time tra le parti con decorrenza dal 22 luglio 2003, con mansioni di [OSCURATO:PERSONA] di operatore di esercizio di cui al par 140 CCNL Autoferrotramvieri e riconoscimento della relativa anzianità di servizio da tale data. Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero processo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quat
Sentenza Cassazione n. 19450/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris