CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33505/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Perugia ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di giustizia per i delitti di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente deduce erronea qualificazione giuridica del fatto nella parte in cui la decisione non ha ritenuto che la detenzione fosse finalizzata ad un uso di gruppo. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, R‘r, 272014). I motivi di ricorso proposti esulano dall'ambito di quelli consentiti poiché il ricorrente rivolge critiche alla parte della decisione che, previa adeguata motivazione, ha escluso che la condotta fosse penalmente irrilevante, censura non sussumibile in quella della dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos