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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 agosto 2026

Cassazione n. 24856/2026

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o [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti–avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 483/2020,depositata il 4 febbraio 2020 e notificata il 18 gennaio 2021;Numero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 7 luglio 2026;sentito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;sentiti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per icontroricorrenti.1.

In parziale accoglimento delle domande formulate da MariaRosa [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Napoli condannò [OSCURATO:PERSONA],proprietario di un immobile confinante con quello dell’attrice nelterritorio del Comune di Forio d’Ischia, ad arretrare il fronte di duecostruzioni realizzate sulla sua proprietà – consistenti l’una in unanuova edificazione, l’altra nella sopraelevazione di un preesistentefabbricato – fino al rispetto della distanza di dieci metri dall’edificiodi proprietà dell’attrice, oltre al risarcimento del danno, nonché alrilascio del lastrico solare sovrastante l’edificio medesimo.Il tribunale rilevò in particolare che gli interventi, realizzati inaderenza alla proprietà dell’attrice, violavano i limiti di distanza frai fabbricati stabiliti dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968.2.

Avverso tale decisione propose appello il [OSCURATO:PERSONA].Nella resistenza dell’appellata – nonché di Cosimo e CiroBattinelli, successori a titolo particolare nella nuda proprietàdell’immobile di questa – la Corte d’appello di Napoli, con lasentenza indicata in epigrafe, accolse parzialmente il gravame.Per quanto in questa sede ancora di interesse, i giudici d’appelloconfermarono anzitutto l’ordine di arretramento già pronunziato daltribunale.In proposito, ritennero che alla fattispecie non andasseapplicato l’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, bensì l’art. 17, commaprimo, lett. c), della l. n. 765 del 1967, in quanto, all’epoca degliNumero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026interventi, il Comune di Forio era sprovvisto di piano regolatoregenerale; e poiché la norma applicabile non ostava all’operativitàdel cd. criterio della prevenzione, ritennero legittime le costruzionirealizzate per prime dall’appellante in aderenza al fabbricatoconfinante.Nondimeno, osservarono che la domanda originaria era fondatanella diversa parte in cui denunziava una violazione della normativaantisismica, applicabile in ragione della collocazione del Comune diconsulenza tecnica esperita in primo grado aveva accertato lasussistenza di specifiche violazioni della l. n. 1684 del 1962.A tale proposito, disattesero la tesi dell’appellante, secondo ilquale la normativa antisismica non era applicabile perché nellaspecie erano stati effettuati semplici lavori di manutenzionestraordinaria, e non le «trasformazioni edilizie» che fungono dapresupposto per l’operatività delle relative prescrizioni.Sul punto, in particolare, ritennero inammissibile la produzione,da parte dell’appellante, di una sentenza definitiva del Pretore diIschia che lo aveva assolto dal reato di cui all’art. 20, lett. c), dellal. n. 47 del 1985 ravvisando la sussistenza di mere opere dimanutenzione; tale produzione, infatti, era stata effettuata per laprima volta nel corso del giudizio d’appello, benché la sentenzapenale fosse stata pronunziata ben prima dell’introduzione delrelativo giudizio.Secondo la Corte territoriale, invece, gli interventi costituivano«nuova costruzione», perché avevano comportato una variazionedei muri perimetrali, delle strutture verticali e orizzontali e dellacopertura preesistenti, oltre a un aumento della volumetria; eradunque applicabile la l. n. 1684 del 1962, le cui prescrizioni eranoNumero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026state violate, a nulla rilevando il fatto che gli interventi erano statirealizzati all’interno di un preesistente centro abitato.Inoltre, e sulla base di quanto accertato dal consulente tecnicodel tribunale, nel caso di specie non era possibile mettere insicurezza l’immobile adottando accorgimenti tali da evitarnel’arretramento.Così complessivamente respinto l’appello quanto alla tutelademolitoria, la Corte territoriale lo accolse, invece, in relazione alrisarcimento del danno, che ritenne insussistente, e alla richiesta,avanzata dall’originaria attrice, di arretramento delle piantagioniposte in prossimità di un’area comune.Infine, la Corte disattese i motivi formulati dall’appellante inrelazione al lastrico solare.Mentre, infatti, l’appellata aveva prodotto il contrattod’acquisto, dando prova del possesso ultraventennale dell’immobileda parte del suo dante causa, la domanda di usucapione formulatadall’appellante era rimasta sfornita di prova; era inammissibile, poi,il motivo con il quale quest’ultimo aveva chiesto che fosse accertatala sua comproprietà del lastrico medesimo, trattandosi di deduzionenuova rispetto al tema del giudizio, circoscritto all’accertamentodella sua proprietà esclusiva.3.

La sentenza d’appello è stata impugnata da Giuseppe DelMonte con ricorso per cassazione affidato a sette motivi; gli intimatihanno resistito con controricorso.Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioniscritte e le parti hanno depositato memorie in prossimitàdell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 2909 c.c. e324 c.p.c.Numero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cuiha ritenuto inammissibile la produzione della sentenza diassoluzione resa dal Pretore di Ischia, in quanto effettuata dalricorrente durante il giudizio d’appello e non in uno con l’attointroduttivo dello stesso, pur trattandosi di documentoprecostituito.Il ricorrente ritiene erronea tale statuizione, perché laproduzione era in realtà volta a comprovare la formazione di un«giudicato penale esterno» sulla qualificazione degli interventicome mere opere di manutenzione; la Corte d’appello avrebbedovuto pertanto consentirla, non essendovi preclusioni al rilievo,anche officioso, di tale giudicato.1.1.

Il motivo è infondato.L’art. 654 c.p.p. attribuisce alla sentenza penale irrevocabile ilvalore di giudicato nel giudizio civile o amministrativo nel quale «sicontroverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cuiriconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fattimateriali che furono oggetto del giudizio penale»; ma ciòunicamente «nei confronti dell’imputato, della parte civile e delresponsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nelprocesso penale», e sempreché sussistano gli altri requisiti dinatura oggettiva stabiliti dalla norma.Ora, in disparte ogni considerazione su questi ultimi, nel casodi specie costituisce circostanza pacifica il fatto che al giudiziopenale definito con la sentenza del Pretore di Ischia non abbianopartecipato gli odierni controricorrenti, tantomeno in qualità di particivili; pertanto, «il giudicato penale è stato eccepito al di fuori deilimiti soggettivi della sua efficacia, la verifica dei quali è preliminarerispetto a quella dei limiti oggettivi del giudicato» (in questi terminisi veda Cass. 23 gennaio 2023, n. 1997, in motivazione; nelloNumero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026stesso senso, Cass. 29 novembre 2018, n. 30838; sulla necessariapartecipazione della parte civile per tutta la durata deldibattimento, si veda Cass. 29 gennaio 2024, n. 2700).2.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 6 della l. n. 1684 del 1962.Il ricorrente assume che, per la parte in cui ha ordinatol’arretramento del suo fabbricato realizzato mediantesopraelevazione, la sentenza impugnata sarebbe ineseguibile,perché ha imposto l’obbligo del rispetto di una distanza senzastabilire il punto rispetto al quale misurarla.3.

Il terzo motivo agita identica questione in relazione al diversointervento di demolizione e ricostruzione, rispetto al quale ilricorrente denunzia nuovamente la mancata indicazione, in senoall’ordine di arretramento, del punto rispetto al quale misurare ladistanza da rispettare.3.1.

I due motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loroconnessione, sono infondati.La sentenza impugnata (pag. 16) contiene la condanna delricorrente «ad arretrare il fronte delle costruzioni da lui eseguite[…] nel rispetto delle prescrizioni della normativa antisismica sopraanaliticamente disaminate», il cui contenuto, per i profili cheinteressano gli interventi edilizi, era riportato alla precedente pag.10, ed è idoneo ad integrare il dispositivo rendendo specifico ilcomando giudiziale.Circa, poi, le specifiche modalità di realizzazione di talecomando, questa Corte, con indirizzo consolidato, ha affermatoche, una volta accertata la violazione della normativa edilizia daparte di una costruzione in termini che rendono necessarial’effettuazione di opere di arretramento da parte del trasgressore,la determinazione delle concrete modalità di tali opere è rimessa alNumero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026giudice dell’esecuzione su ricorso della parte interessata ex art. 612c.p.c., negli stessi termini nei quali a quest’ultimo è rimessa lascelta fra diverse articolazioni concrete di opere aventi comunifinalità e connotazioni (Cass. 8 gennaio 2024, n. 438; Cass. 27giugno 2011, n. 14194; Cass. 4 giugno 2004, n. 10649).Ciò, del resto, costituisce applicazione del principio, parimenticonsolidato, secondo cui, in tema di esecuzione forzata degliobblighi di fare o non fare, il titolo esecutivo indica il risultato chedeve essere raggiunto mentre l’ordinanza di cui all’art. 612 c.p.c.stabilisce le modalità di ottenimento del medesimo (fra le altre,Cass. 6 maggio 2010, n. 10959).Per la parte oggetto di censura, pertanto, la sentenzaimpugnata è esente dai vizi dedotti.4.

Con il quarto motivo, denunziando violazione degli artt. 345c.p.c., 873 e 2697 c.c. e 6 della l. n. 1684 del 1962, il ricorrenteassume che «per avere una ragione giuridicamente rilevante, lastatuizione di condanna di arretramento del nuovo fabbricato» dicui al motivo che precede «non può che essere interpretata nelsenso che la distanza vada calcolata rispetto al piccolo bagnetto»collocato nel giardino della proprietà dei controricorrenti.Sul punto, osserva che la controparte non aveva mai fattoriferimento a tale bagnetto nell’atto introduttivo del giudizio diprimo grado, essendone emersa la sussistenza soltanto all’esitodella consulenza tecnica esperita.

La relativa deduzione, pertanto,doveva ritenersi domanda nuova; né, del resto, era stata fornita laprova della preesistenza di tale costruzione rispetto al fabbricatoda lui realizzato.4.1.

Anche tale motivo è infondato.Per quanto emerge dalla stessa sentenza d’appello, la domandaoriginaria era volta all’accertamento della realizzazione di interventiNumero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026edificatori in violazione della normativa sulle distanze, desumibileda diverse fonti, in relazione alla proprietà degli odiernicontroricorrenti.Il fatto che, con riguardo a uno degli interventi contestati, laminor distanza accertata abbia interessato un piccolo bagnettoposto all’interno della proprietà, come accertato in corso di causadal consulente dell’Ufficio, e in relazione a tale ultimo si sianoconcentrate le specifiche richieste della parte pregiudicatadall’intervento, non vale a qualificare tali ultime come «domandanuova».Si tratta infatti, all’evidenza, di una circostanza di fatto, chevale a tratteggiare in termini di maggior concretezza il pregiudiziospecificamente subito, ma la cui invocazione non spiega effetti sulpetitum o sulla causa petendi; è noto, del resto, che l’alterazionedi tali elementi obiettivi di identificazione dell’azione ha luogo soloquando viene invocato da uno dei contendenti un bene diverso daquello richiesto, che non sia compreso, nemmeno implicitamente ovirtualmente, nell’ambito della domanda o della richiesta formulata(in questo senso, fra le altre, Cass. 3 luglio 2019, n. 17897, Cass.26 ottobre 2009, n. 22595).5.

Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 32 e 42 Cost.e degli artt. 6 e 9 della l. n. 1684 del 1962.Il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui haritenuto, sulla base delle conclusioni svolte dal consulente tecnico,che alle violazioni accertate potesse porsi rimedio soltanto conordine di arretramento e non mediante diversi accorgimenti tecnici.In tal senso, assume che la Corte territoriale si sarebbearrestata all’esame delle «verifiche formali» operate dall’ausiliariomediante esame della documentazione allegata al progettostrutturale, inferendo da esse sole l’impossibilità di adottare unaNumero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026soluzione diversa da quella della riduzione in pristino; e ciòquantunque, come riportato nella stessa sentenza impugnata, lagiurisprudenza di questa Corte tratteggi quest’ultima soluzionecome extrema ratio e, nel caso di violazione della normativaantisismica, la consenta solo dopo aver escluso ogni diversapossibilità di messa in sicurezza degli immobili.A tal fine, il ricorrente evidenzia che l’ordine di demolizione èrimedio tipicamente connesso alla violazione della normativa sulledistanze, finalizzata alla tutela della proprietà privata, mentre lanormativa antisismica è volta a proteggere il diverso bene dellasalute.5.1.

La censura non supera il vaglio di ammissibilità.La sentenza d’appello, sul punto oggetto di contestazione,rappresenta il convincimento del giudice a quo in termini chiari elineari.La Corte territoriale, in particolare, ha anzitutto richiamatol’insegnamento giurisprudenziale secondo cui, pur dovendosisempre provvedere all’eliminazione delle difformità alle normeantisismiche che determinino rischio statico dei fabbricati, èconsentito, in questi casi, prescrivere «determinati accorgimentitecnici a tutela della statica» e perciò «imporre la demolizione delleopere irregolari solo nel caso in cui sia impossibile eliminare lasituazione di pericolo mediante l’impiego di postumi idonei rimedi»(pag. 15); quindi ha escluso la percorribilità di tale ultima ipotesisulla base di quanto specificamente chiarito dal consulente inrelazione alla «gravità delle difformità accertate», caratterizzate, inparticolare, «dall’insufficienza della verifica delle fondazioni e dieventuali spinte sollecitatorie», ricavandone l’impossibilità diadottare una soluzione diversa dall’ordine di arretramento (pag.16).Numero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026La decisione impugnata, sul punto, è pertanto frutto di unavalutazione dell’istruttoria esperita, della quale il ricorrente, dietrol’apparente denunzia di una violazione di legge, invoca in questasede una rimeditazione; si tratta, quindi, della richiesta di unsindacato non consentito nel presente giudizio.6.

Con il sesto mezzo, denunziando violazione dell’art. 345c.p.c., il ricorrente si duole della ritenuta inammissibilità del motivodi gravame con il quale egli aveva chiesto alla Corte territoriale diaccertare la sua comproprietà sul lastrico solare sovrastantel’edificio di controparte, articolato in via subordinata rispetto alladomanda di acquisto della proprietà esclusiva dello stesso perusucapione.Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello, infatti,tale motivo non incontrava il divieto di jus novorum, poiché,vertendosi in un giudizio avente ad oggetto un diritto cd.autodeterminato, la deduzione di un diverso titolo d’acquisto nonassumeva rilevanza a tal fine.6.1.

Il motivo è infondato.È vero che, come afferma il ricorrente, l’accertamento del dirittodi comproprietà su un bene, richiesto per la prima volta in appello,non costituisce domanda nuova rispetto a quella avente ad oggettola proprietà esclusiva che sia stata formulata in primo grado,perché nelle azioni relative ai diritti autodeterminati la causapetendi si identifica con i diritti stessi, e non con il titolo che necostituisce la fonte.Nondimeno, tale principio si applica laddove l’istante invochi latutela propria del diritto dominicale nei confronti di terzi e non,come nel caso di specie, quando, dopo aver sostenuto di averusucapito la proprietà di un bene altrui, assuma per la prima voltain appello di esserne stato comproprietario pro indiviso.Numero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026Colui che invoca la tutela della proprietà esclusiva può infattilimitarsi ad allegare la compromissione del suo diritto con la lesionedella sfera dominicale, senza la necessità di alcun altroapprezzamento circa la compatibilità dell’uso con il pari diritto delcomproprietario, indagine che invece si impone nella diversa ipotesiin cui si invochi la comproprietà, per la quale occorre verificare ilmantenimento della destinazione e la non compromissione del pariuso degli altri comunisti.Si verifica dunque in questo caso, e come rilevato alla Corted’appello, non una semplice indicazione del diverso titolo dal qualediscende il diritto azionato, ma una vera e propria allegazione difatti nuovi, connessi a nuovi temi di accertamento, che incontrapertanto il limite delle preclusioni sancite dall’art. 345 c.p.c.7.

Il settimo motivo, infine, deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1117 e 2697 c.c.Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe erratanella parte in cui ha ritenuto sussistente il presupposto probatoriodell’azione di rivendicazione esercitata ex adverso sul lastricosolare.L’accertamento operato dalla Corte d’appello, infatti, si sarebbelimitato a una sola porzione di tale bene, che, invece, il consulentetecnico avrebbe accertato essere anche di sua proprietà.La prova ritenuta sufficiente dai giudici d’appello, pertanto, nonsarebbe idonea ad individuare sufficientemente l’oggetto dellaproprietà rivendicata.7.1.

Il motivo appare anzitutto inammissibile per difetto dispecificità.La Corte territoriale ha valorizzato il titolo d’acquisto dellaproprietà del fabbricato da parte della [OSCURATO:PERSONA], in uno conl’accertato possesso del medesimo da parte del suo dante causa;Numero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026tale ragionamento è stato esteso al lastrico solare, sulla base delcollegamento materiale dello stesso con la sottostante unitàabitativa e, pertanto, dalla sua obiettiva destinazione a servizio diquest’ultima.La critica del ricorrente a tale ricostruzione, astrattamentecondivisibile in diritto, si fonda sull’argomento in base al quale l’attodi compravendita non conteneva alcuna menzione del lastricosolare; ma tale assunto non viene corroborato dalla produzione odal richiamo di tale atto o delle parti di esso che consentano disupportare la censura, sì da non consentire a questa Corte unadeguato scrutinio della stessa.In ogni caso, poi, il ricorrente sollecita in questa sede una nuovainterpretazione del contratto di trasferimento della proprietàdell’immobile in questione, invocando un risultato ermeneuticodiverso da quello al quale è pervenuta la Corte d’appello e, perciò,formulando una richiesta estranea al perimetro del giudizio dilegittimità; di qui, pertanto, un’ulteriore ragione di inammissibilitàdella censura.8.

In conclusione, il ricorso è complessivamente meritevole dirigetto.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate indispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali edeuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% eaccessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte dicassazione, il 7 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti–avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 483/2020,depositata il 4 febbraio 2020 e notificata il 18 gennaio 2021;Numero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 7 luglio 2026;sentito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;sentiti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per icontroricorrenti.1. In parziale accoglimento delle domande formulate da MariaRosa [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Napoli condannò [OSCURATO:PERSONA],proprietario di un immobile confinante con quello dell’attrice nelterritorio del Comune di Forio d’Ischia, ad arretrare il fronte di duecostruzioni realizzate sulla sua proprietà – consistenti l’una in unanuova edificazione, l’altra nella sopraelevazione di un preesistentefabbricato – fino al rispetto della distanza di dieci metri dall’edificiodi proprietà dell’attrice, oltre al risarcimento del danno, nonché alrilascio del lastrico solare sovrastante l’edificio medesimo.Il tribunale rilevò in particolare che gli interventi, realizzati inaderenza alla proprietà dell’attrice, violavano i limiti di distanza frai fabbricati stabiliti dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968.2. Avverso tale decisione propose appello il [OSCURATO:PERSONA].Nella resistenza dell’appellata – nonché di Cosimo e CiroBattinelli, successori a titolo particolare nella nuda proprietàdell’immobile di questa – la Corte d’appello di Napoli, con lasentenza indicata in epigrafe, accolse parzialmente il gravame.Per quanto in questa sede ancora di interesse, i giudici d’appelloconfermarono anzitutto l’ordine di arretramento già pronunziato daltribunale.In proposito, ritennero che alla fattispecie non andasseapplicato l’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, bensì l’art. 17, commaprimo, lett. c), della l. n. 765 del 1967, in quanto, all’epoca degliNumero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026interventi, il Comune di Forio era sprovvisto di piano regolatoregenerale; e poiché la norma applicabile non ostava all’operativitàdel cd. criterio della prevenzione, ritennero legittime le costruzionirealizzate per prime dall’appellante in aderenza al fabbricatoconfinante.Nondimeno, osservarono che la domanda originaria era fondatanella diversa parte in cui denunziava una violazione della normativaantisismica, applicabile in ragione della collocazione del Comune diconsulenza tecnica esperita in primo grado aveva accertato lasussistenza di specifiche violazioni della l. n. 1684 del 1962.A tale proposito, disattesero la tesi dell’appellante, secondo ilquale la normativa antisismica non era applicabile perché nellaspecie erano stati effettuati semplici lavori di manutenzionestraordinaria, e non le «trasformazioni edilizie» che fungono dapresupposto per l’operatività delle relative prescrizioni.Sul punto, in particolare, ritennero inammissibile la produzione,da parte dell’appellante, di una sentenza definitiva del Pretore diIschia che lo aveva assolto dal reato di cui all’art. 20, lett. c), dellal. n. 47 del 1985 ravvisando la sussistenza di mere opere dimanutenzione; tale produzione, infatti, era stata effettuata per laprima volta nel corso del giudizio d’appello, benché la sentenzapenale fosse stata pronunziata ben prima dell’introduzione delrelativo giudizio.Secondo la Corte territoriale, invece, gli interventi costituivano«nuova costruzione», perché avevano comportato una variazionedei muri perimetrali, delle strutture verticali e orizzontali e dellacopertura preesistenti, oltre a un aumento della volumetria; eradunque applicabile la l. n. 1684 del 1962, le cui prescrizioni eranoNumero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026state violate, a nulla rilevando il fatto che gli interventi erano statirealizzati all’interno di un preesistente centro abitato.Inoltre, e sulla base di quanto accertato dal consulente tecnicodel tribunale, nel caso di specie non era possibile mettere insicurezza l’immobile adottando accorgimenti tali da evitarnel’arretramento.Così complessivamente respinto l’appello quanto alla tutelademolitoria, la Corte territoriale lo accolse, invece, in relazione alrisarcimento del danno, che ritenne insussistente, e alla richiesta,avanzata dall’originaria attrice, di arretramento delle piantagioniposte in prossimità di un’area comune.Infine, la Corte disattese i motivi formulati dall’appellante inrelazione al lastrico solare.Mentre, infatti, l’appellata aveva prodotto il contrattod’acquisto, dando prova del possesso ultraventennale dell’immobileda parte del suo dante causa, la domanda di usucapione formulatadall’appellante era rimasta sfornita di prova; era inammissibile, poi,il motivo con il quale quest’ultimo aveva chiesto che fosse accertatala sua comproprietà del lastrico medesimo, trattandosi di deduzionenuova rispetto al tema del giudizio, circoscritto all’accertamentodella sua proprietà esclusiva.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da Giuseppe DelMonte con ricorso per cassazione affidato a sette motivi; gli intimatihanno resistito con controricorso.Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioniscritte e le parti hanno depositato memorie in prossimitàdell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 2909 c.c. e324 c.p.c.Numero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cuiha ritenuto inammissibile la produzione della sentenza diassoluzione resa dal Pretore di Ischia, in quanto effettuata dalricorrente durante il giudizio d’appello e non in uno con l’attointroduttivo dello stesso, pur trattandosi di documentoprecostituito.Il ricorrente ritiene erronea tale statuizione, perché laproduzione era in realtà volta a comprovare la formazione di un«giudicato penale esterno» sulla qualificazione degli interventicome mere opere di manutenzione; la Corte d’appello avrebbedovuto pertanto consentirla, non essendovi preclusioni al rilievo,anche officioso, di tale giudicato.1.1. Il motivo è infondato.L’art. 654 c.p.p. attribuisce alla sentenza penale irrevocabile ilvalore di giudicato nel giudizio civile o amministrativo nel quale «sicontroverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cuiriconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fattimateriali che furono oggetto del giudizio penale»; ma ciòunicamente «nei confronti dell’imputato, della parte civile e delresponsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nelprocesso penale», e sempreché sussistano gli altri requisiti dinatura oggettiva stabiliti dalla norma.Ora, in disparte ogni considerazione su questi ultimi, nel casodi specie costituisce circostanza pacifica il fatto che al giudiziopenale definito con la sentenza del Pretore di Ischia non abbianopartecipato gli odierni controricorrenti, tantomeno in qualità di particivili; pertanto, «il giudicato penale è stato eccepito al di fuori deilimiti soggettivi della sua efficacia, la verifica dei quali è preliminarerispetto a quella dei limiti oggettivi del giudicato» (in questi terminisi veda Cass. 23 gennaio 2023, n. 1997, in motivazione; nelloNumero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026stesso senso, Cass. 29 novembre 2018, n. 30838; sulla necessariapartecipazione della parte civile per tutta la durata deldibattimento, si veda Cass. 29 gennaio 2024, n. 2700).2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 6 della l. n. 1684 del 1962.Il ricorrente assume che, per la parte in cui ha ordinatol’arretramento del suo fabbricato realizzato mediantesopraelevazione, la sentenza impugnata sarebbe ineseguibile,perché ha imposto l’obbligo del rispetto di una distanza senzastabilire il punto rispetto al quale misurarla.3. Il terzo motivo agita identica questione in relazione al diversointervento di demolizione e ricostruzione, rispetto al quale ilricorrente denunzia nuovamente la mancata indicazione, in senoall’ordine di arretramento, del punto rispetto al quale misurare ladistanza da rispettare.3.1. I due motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loroconnessione, sono infondati.La sentenza impugnata (pag. 16) contiene la condanna delricorrente «ad arretrare il fronte delle costruzioni da lui eseguite[…] nel rispetto delle prescrizioni della normativa antisismica sopraanaliticamente disaminate», il cui contenuto, per i profili cheinteressano gli interventi edilizi, era riportato alla precedente pag.10, ed è idoneo ad integrare il dispositivo rendendo specifico ilcomando giudiziale.Circa, poi, le specifiche modalità di realizzazione di talecomando, questa Corte, con indirizzo consolidato, ha affermatoche, una volta accertata la violazione della normativa edilizia daparte di una costruzione in termini che rendono necessarial’effettuazione di opere di arretramento da parte del trasgressore,la determinazione delle concrete modalità di tali opere è rimessa alNumero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026giudice dell’esecuzione su ricorso della parte interessata ex art. 612c.p.c., negli stessi termini nei quali a quest’ultimo è rimessa lascelta fra diverse articolazioni concrete di opere aventi comunifinalità e connotazioni (Cass. 8 gennaio 2024, n. 438; Cass. 27giugno 2011, n. 14194; Cass. 4 giugno 2004, n. 10649).Ciò, del resto, costituisce applicazione del principio, parimenticonsolidato, secondo cui, in tema di esecuzione forzata degliobblighi di fare o non fare, il titolo esecutivo indica il risultato chedeve essere raggiunto mentre l’ordinanza di cui all’art. 612 c.p.c.stabilisce le modalità di ottenimento del medesimo (fra le altre,Cass. 6 maggio 2010, n. 10959).Per la parte oggetto di censura, pertanto, la sentenzaimpugnata è esente dai vizi dedotti.4. Con il quarto motivo, denunziando violazione degli artt. 345c.p.c., 873 e 2697 c.c. e 6 della l. n. 1684 del 1962, il ricorrenteassume che «per avere una ragione giuridicamente rilevante, lastatuizione di condanna di arretramento del nuovo fabbricato» dicui al motivo che precede «non può che essere interpretata nelsenso che la distanza vada calcolata rispetto al piccolo bagnetto»collocato nel giardino della proprietà dei controricorrenti.Sul punto, osserva che la controparte non aveva mai fattoriferimento a tale bagnetto nell’atto introduttivo del giudizio diprimo grado, essendone emersa la sussistenza soltanto all’esitodella consulenza tecnica esperita. La relativa deduzione, pertanto,doveva ritenersi domanda nuova; né, del resto, era stata fornita laprova della preesistenza di tale costruzione rispetto al fabbricatoda lui realizzato.4.1. Anche tale motivo è infondato.Per quanto emerge dalla stessa sentenza d’appello, la domandaoriginaria era volta all’accertamento della realizzazione di interventiNumero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026edificatori in violazione della normativa sulle distanze, desumibileda diverse fonti, in relazione alla proprietà degli odiernicontroricorrenti.Il fatto che, con riguardo a uno degli interventi contestati, laminor distanza accertata abbia interessato un piccolo bagnettoposto all’interno della proprietà, come accertato in corso di causadal consulente dell’Ufficio, e in relazione a tale ultimo si sianoconcentrate le specifiche richieste della parte pregiudicatadall’intervento, non vale a qualificare tali ultime come «domandanuova».Si tratta infatti, all’evidenza, di una circostanza di fatto, chevale a tratteggiare in termini di maggior concretezza il pregiudiziospecificamente subito, ma la cui invocazione non spiega effetti sulpetitum o sulla causa petendi; è noto, del resto, che l’alterazionedi tali elementi obiettivi di identificazione dell’azione ha luogo soloquando viene invocato da uno dei contendenti un bene diverso daquello richiesto, che non sia compreso, nemmeno implicitamente ovirtualmente, nell’ambito della domanda o della richiesta formulata(in questo senso, fra le altre, Cass. 3 luglio 2019, n. 17897, Cass.26 ottobre 2009, n. 22595).5. Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 32 e 42 Cost.e degli artt. 6 e 9 della l. n. 1684 del 1962.Il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui haritenuto, sulla base delle conclusioni svolte dal consulente tecnico,che alle violazioni accertate potesse porsi rimedio soltanto conordine di arretramento e non mediante diversi accorgimenti tecnici.In tal senso, assume che la Corte territoriale si sarebbearrestata all’esame delle «verifiche formali» operate dall’ausiliariomediante esame della documentazione allegata al progettostrutturale, inferendo da esse sole l’impossibilità di adottare unaNumero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026soluzione diversa da quella della riduzione in pristino; e ciòquantunque, come riportato nella stessa sentenza impugnata, lagiurisprudenza di questa Corte tratteggi quest’ultima soluzionecome extrema ratio e, nel caso di violazione della normativaantisismica, la consenta solo dopo aver escluso ogni diversapossibilità di messa in sicurezza degli immobili.A tal fine, il ricorrente evidenzia che l’ordine di demolizione èrimedio tipicamente connesso alla violazione della normativa sulledistanze, finalizzata alla tutela della proprietà privata, mentre lanormativa antisismica è volta a proteggere il diverso bene dellasalute.5.1. La censura non supera il vaglio di ammissibilità.La sentenza d’appello, sul punto oggetto di contestazione,rappresenta il convincimento del giudice a quo in termini chiari elineari.La Corte territoriale, in particolare, ha anzitutto richiamatol’insegnamento giurisprudenziale secondo cui, pur dovendosisempre provvedere all’eliminazione delle difformità alle normeantisismiche che determinino rischio statico dei fabbricati, èconsentito, in questi casi, prescrivere «determinati accorgimentitecnici a tutela della statica» e perciò «imporre la demolizione delleopere irregolari solo nel caso in cui sia impossibile eliminare lasituazione di pericolo mediante l’impiego di postumi idonei rimedi»(pag. 15); quindi ha escluso la percorribilità di tale ultima ipotesisulla base di quanto specificamente chiarito dal consulente inrelazione alla «gravità delle difformità accertate», caratterizzate, inparticolare, «dall’insufficienza della verifica delle fondazioni e dieventuali spinte sollecitatorie», ricavandone l’impossibilità diadottare una soluzione diversa dall’ordine di arretramento (pag.16).Numero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026La decisione impugnata, sul punto, è pertanto frutto di unavalutazione dell’istruttoria esperita, della quale il ricorrente, dietrol’apparente denunzia di una violazione di legge, invoca in questasede una rimeditazione; si tratta, quindi, della richiesta di unsindacato non consentito nel presente giudizio.6. Con il sesto mezzo, denunziando violazione dell’art. 345c.p.c., il ricorrente si duole della ritenuta inammissibilità del motivodi gravame con il quale egli aveva chiesto alla Corte territoriale diaccertare la sua comproprietà sul lastrico solare sovrastantel’edificio di controparte, articolato in via subordinata rispetto alladomanda di acquisto della proprietà esclusiva dello stesso perusucapione.Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello, infatti,tale motivo non incontrava il divieto di jus novorum, poiché,vertendosi in un giudizio avente ad oggetto un diritto cd.autodeterminato, la deduzione di un diverso titolo d’acquisto nonassumeva rilevanza a tal fine.6.1. Il motivo è infondato.È vero che, come afferma il ricorrente, l’accertamento del dirittodi comproprietà su un bene, richiesto per la prima volta in appello,non costituisce domanda nuova rispetto a quella avente ad oggettola proprietà esclusiva che sia stata formulata in primo grado,perché nelle azioni relative ai diritti autodeterminati la causapetendi si identifica con i diritti stessi, e non con il titolo che necostituisce la fonte.Nondimeno, tale principio si applica laddove l’istante invochi latutela propria del diritto dominicale nei confronti di terzi e non,come nel caso di specie, quando, dopo aver sostenuto di averusucapito la proprietà di un bene altrui, assuma per la prima voltain appello di esserne stato comproprietario pro indiviso.Numero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026Colui che invoca la tutela della proprietà esclusiva può infattilimitarsi ad allegare la compromissione del suo diritto con la lesionedella sfera dominicale, senza la necessità di alcun altroapprezzamento circa la compatibilità dell’uso con il pari diritto delcomproprietario, indagine che invece si impone nella diversa ipotesiin cui si invochi la comproprietà, per la quale occorre verificare ilmantenimento della destinazione e la non compromissione del pariuso degli altri comunisti.Si verifica dunque in questo caso, e come rilevato alla Corted’appello, non una semplice indicazione del diverso titolo dal qualediscende il diritto azionato, ma una vera e propria allegazione difatti nuovi, connessi a nuovi temi di accertamento, che incontrapertanto il limite delle preclusioni sancite dall’art. 345 c.p.c.7. Il settimo motivo, infine, deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1117 e 2697 c.c.Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe erratanella parte in cui ha ritenuto sussistente il presupposto probatoriodell’azione di rivendicazione esercitata ex adverso sul lastricosolare.L’accertamento operato dalla Corte d’appello, infatti, si sarebbelimitato a una sola porzione di tale bene, che, invece, il consulentetecnico avrebbe accertato essere anche di sua proprietà.La prova ritenuta sufficiente dai giudici d’appello, pertanto, nonsarebbe idonea ad individuare sufficientemente l’oggetto dellaproprietà rivendicata.7.1. Il motivo appare anzitutto inammissibile per difetto dispecificità.La Corte territoriale ha valorizzato il titolo d’acquisto dellaproprietà del fabbricato da parte della [OSCURATO:PERSONA], in uno conl’accertato possesso del medesimo da parte del suo dante causa;Numero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026tale ragionamento è stato esteso al lastrico solare, sulla base delcollegamento materiale dello stesso con la sottostante unitàabitativa e, pertanto, dalla sua obiettiva destinazione a servizio diquest’ultima.La critica del ricorrente a tale ricostruzione, astrattamentecondivisibile in diritto, si fonda sull’argomento in base al quale l’attodi compravendita non conteneva alcuna menzione del lastricosolare; ma tale assunto non viene corroborato dalla produzione odal richiamo di tale atto o delle parti di esso che consentano disupportare la censura, sì da non consentire a questa Corte unadeguato scrutinio della stessa.In ogni caso, poi, il ricorrente sollecita in questa sede una nuovainterpretazione del contratto di trasferimento della proprietàdell’immobile in questione, invocando un risultato ermeneuticodiverso da quello al quale è pervenuta la Corte d’appello e, perciò,formulando una richiesta estranea al perimetro del giudizio dilegittimità; di qui, pertanto, un’ulteriore ragione di inammissibilitàdella censura.8. In conclusione, il ricorso è complessivamente meritevole dirigetto.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate indispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 8522/2021Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 24856/2026Data pubblicazione 30/08/2026Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali edeuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% eaccessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte dicassazione, il 7 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 24856/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris