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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23008/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di Catanzarovisti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FabrizioVanorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaroha confermato, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., l’ordinanza del 3 ottobre2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone che avevaapplicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliariaccompagnata dal divieto di comunicare con persone diverse da quelle con luiconviventi in quanto gravemente indiziato dei reati di bancarotta fraudolentaimpropria da operazioni dolose, bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarottafraudolenta documentale quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.dichiarata fallita il 15 marzo 2023.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], amezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motividi impugnazione.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanzaapplicativa della misura coercitiva ai sensi dell’art. 292, comma 3-bis, cod. proc.pen. in quanto non preceduta dall’interrogatorio di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.Il ricorrente segnala in primo luogo che il Pubblico ministero aveva posto asostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare personaleesclusivamente le esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc.pen., mentre il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha ritenuto sussistenti anchequelle di cui alla lettera a) della medesima disposizione; inoltre, con la richiestadi riesame era stata contestata esclusivamente la sussistenza delle esigenzecautelari e non anche il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza.In particolare, con la richiesta di riesame era stato evidenziato chel’affermazione delle esigenze cautelari poggiava su astratte ipotesi congetturali enon si ricavavano dal compendio istruttorio.Secondo l’ipotesi accusatoria, il patrimonio della fallita [OSCURATO:PERSONA] stato trasferito alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La prima società, sebbene dichiarata fallita nel 2023, non era più attiva dal2018, mentre la seconda società aveva cessato di operare nel 2022 e le indagininon hanno in alcun modo interessato la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.cosicché non poteva affermarsi la sussistenza di esigenze cautelari in relazionealle prime due società, ma rispetto alla terza, non coinvolta nella proceduraconcorsuale e nelle indagini.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha ritenuto, sulla base di merecongetture, che poiché anche la terza società è controllata dalla famigliaMontesano, in quanto intestata alla sorella dell’indagato, anche per essadovrebbe ripetersi lo schema che ha condotto al fallimento della prima in quantoanche la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe di fatto amministrata da [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale del riesame, travisando le argomentazioni difensive, hasostenuto che la difesa avrebbe ammesso un deficit investigativo laddove nonsono stati sentiti a sommarie informazioni i fornitori della società, mentre nellamemoria difensiva la questione dell’insussistenza delle esigenze cautelariconnesse al pericolo di inquinamento probatorio era stata sollevata rispetto allaterza società, la [OSCURATO:PERSONA], denunciando che tali esigenze non potevano essereaffermate sulla base di mere congetture, non essendo stata svolta alcunaindagine per dimostrare la ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nella gestionedella terza società.Il pericolo di inquinamento probatorio, per valere quale presupposto perl’applicazione di misure cautelari personali, deve essere attuale e concreto equindi desunto da concrete circostanze fattuali che devono essere indicate nelprovvedimento coercitivo.Nonostante non fossero state rinvenute le scritture contabili della fallita, erastato possibile ricostruire, sulla base di elementi ricavati aliunde, il movimentodegli affari ed il patrimonio della società, cosicché, in relazione ad essa, nonpoteva essere ravvisata alcuna esigenza istruttoria e neppure tali esigenze eranoipotizzabili rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che non era stata dichiarata fallitae che era coinvolta nella procedura concorsuale della prima società sol perchéacquirente del ramo di azienda e delle autovetture oggetto della contestatabancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva.Non sarebbe quindi ipotizzabile alcuna condotta volta ad inquinare le prove,considerato anche il tempo ormai trascorso dalle condotte contestate, pari aquasi cinque anni, e l’affermazione della sussistenza di tale esigenza sarebbe unespediente volto ad aggirare il disposto dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc.pen.Conseguentemente, deve essere dichiarata la nullità dell’ordinanzaapplicativa della misura cautelare personale.2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazionein ordine alle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen.Evidenzia che la condotta delittuosa si è arrestata al 2021, non essendovielementi in grado di sostenere che l’indagato abbia continuato a gestire in modoillecito la medesima tipologia di impresa.I Giudici del merito cautelare si sono limitati ad affermare che poiché laterza società, attiva dopo il 2021, è intestata alla sorella dell’indagato,quest’ultimo potrebbe reiterare le condotte delittuose, senza che fosse stataaccertata un’ingerenza dell’indagato nella gestione della [OSCURATO:PERSONA].Mancando qualsiasi prova in ordine a quest’ultima circostanza ed essendodecorsi cinque anni dalle condotte delittuose, le esigenze cautelari avrebberodovuto essere ritenute prive di concretezza ed attualità.Né si è motivato in alcun modo in ordine alla adeguatezza e proporzionalitàdella misura rispetto alle esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è ammissibile ma infondato.L’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica ai sensi dell’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. per mancata assunzione dell’interrogatorio preventivo di cuiall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. è stata tempestivamente sollevatadinanzi al Tribunale del riesame.Sebbene il Pubblico ministero, nella richiesta di applicazione della misuracautelare personale, avesse prospettato esclusivamente l’esigenza cautelare dicui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen., il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari ha ritenuto sussistenti anche quelle di cui alla lettera a) dellamedesima disposizione.Deve, però, osservarsi, in tema di misure cautelari personali, che non viola ilprincipio della domanda cautelare il giudice per le indagini preliminari,competente ad esercitare i più ampi poteri di valutazione circa la sussistenza deipresupposti per l'adozione del titolo, che valorizzi un'esigenza cautelare diversa oulteriore rispetto a quella indicata dal pubblico ministero, anche nel caso in cuil'effettuata valutazione precluda l'espletamento dell'interrogatorio anticipatodell'indagato, di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (Sez. 2, n.11921 del 23/01/2025, Massa, Rv. 287672 – 01 che ha giudicato immune da vizila decisione del giudice per le indagini preliminari che aveva ritenuto ricorrente ilpericolo di inquinamento probatorio non prospettato dal pubblico ministero, nonprocedendo, per tale ragione, all'interrogatorio preventivo dell'indagatoassoggettato alla misura).Nel motivare la sua decisione il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari afferma(vedi pag. 31 dell’ordinanza genetica) che le due diverse esigenze sono tra lorointrecciate, poiché risulta che [OSCURATO:PERSONA], oltre ad amministrare lafallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, è anche amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], sebbene formalmente intestata alla moglie; il [OSCURATO:PERSONA] si spinge aritenere «verosimile» che egli controlli anche la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].r.l.s., di cui è amministratrice la sorella.A tale proposito, nell’ordinanza genetica si evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA].r.l. era stata creata nel 2005 ed era rimasta «dormiente» sino alla cessione delramo di azienda avvenuta nel 2018 e la moglie del ricorrente è divenuta sociaunica ed amministratrice di questa società solo pochi mesi prima di tale cessione.[OSCURATO:PERSONA] è invece stata costituita nel 2018, ma è rimasta anch’essadormiente sino al 2021, quando riceveva due bonifici dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l. per circa euro 52.000,00 per una causale – restituzione prestito – ritenuta«inconferente» dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari afferma che [OSCURATO:PERSONA] utilizzare la società [OSCURATO:PERSONA] per trasferire a quest’ultima l’aziendadalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., reiterando quanto già attuato con la cessionedell’azienda dalla fallita alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e sulla base di tale possibilitàafferma che ricorre l’esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod.proc. pen.Inoltre, sempre dal ruolo di dominus assunto da [OSCURATO:PERSONA] alle tre società il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari fa discendere lasussistenza delle esigenze di cui alla lettera a) della disposizione appena citata,affermando, in modo apodittico, che egli potrebbe disperdere documentazionecontabile o altra documentazione utile alla ricostruzione delle vicende societarierilevanti «per delineare il perimetro della condotta distrattiva incriminata» opotrebbe attivarsi «per inquinare le dichiarazioni dei dipendenti delle società, deiclienti e dei fornitori, allo scopo di occultare la propria effettiva posizione».Il Tribunale del riesame ha, però, colmato la lacuna motivazionaledell’ordinanza genetica, osservando che l’odierno ricorrente si è attivato peroccultare le condotte di bancarotta fraudolenta, tanto che le scritture contabilidella fallita non sono state rinvenute e che, nonostante la reticenza degli altrisoggetti coinvolti nel rapportarsi con gli organi della procedura concorsuale, èstato possibile accertare che egli era amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. solo grazie alle sommarie informazioni rese da taluni dipendenti diquesta società.Ha, quindi, osservato che sussiste l’esigenza di tutelare la genuinità dellefonti dichiarative, sia di quelle già acquisite, sia di quelle da acquisire, come ledichiarazioni dei fornitori.In effetti, come evidenziato dal Tribunale del riesame, in tema di misurecautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deveessere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti diprova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loroconclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non siesaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso in cui ilpericolo sia stato in concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative, invista della loro assunzione dibattimentale (Conf.: Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994,Rv. 199396-01; Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, Forte, Rv. 284052 -01).Non rileva, quindi, in relazione al pericolo di inquinamento probatorio, iltempo trascorso dalle condotte oggetto di contestazione, mentre in relazione alpericolo di reiterazione, secondo quanto ritenuto dai giudici della cautela, latendenza dell’imputato a reiterare il medesimo schema operativo sfruttando altresocietà intestate a stretti congiunti fa apparire tuttora concrete ed attuali leesigenze cautelari.2.

Sulla base di quanto sopra esposto, anche il secondo motivo di ricorsorisulta infondato.La attualità e concretezza delle esigenze di cautela, desunta dagli elementisopra descritti, fa apparire tuttora giustificata l’applicazione delle misurecoercitive.Quanto alla loro adeguatezza, i Giudici della cautela hanno fornito adeguatamotivazione, evidenziando come l’indagato sia solito avvalersi anche diprestanome per attuare le sue condotte criminose e che il pericolo diinquinamento probatorio, implicando la necessità di impedire le comunicazionidell’indagato con altri soggetti, osta all’applicazione di misure coercitive menogravi.3.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Catanzarovisti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FabrizioVanorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaroha confermato, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., l’ordinanza del 3 ottobre2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone che avevaapplicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliariaccompagnata dal divieto di comunicare con persone diverse da quelle con luiconviventi in quanto gravemente indiziato dei reati di bancarotta fraudolentaimpropria da operazioni dolose, bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarottafraudolenta documentale quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.dichiarata fallita il 15 marzo 2023.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], amezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motividi impugnazione.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanzaapplicativa della misura coercitiva ai sensi dell’art. 292, comma 3-bis, cod. proc.pen. in quanto non preceduta dall’interrogatorio di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.Il ricorrente segnala in primo luogo che il Pubblico ministero aveva posto asostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare personaleesclusivamente le esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc.pen., mentre il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha ritenuto sussistenti anchequelle di cui alla lettera a) della medesima disposizione; inoltre, con la richiestadi riesame era stata contestata esclusivamente la sussistenza delle esigenzecautelari e non anche il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza.In particolare, con la richiesta di riesame era stato evidenziato chel’affermazione delle esigenze cautelari poggiava su astratte ipotesi congetturali enon si ricavavano dal compendio istruttorio.Secondo l’ipotesi accusatoria, il patrimonio della fallita [OSCURATO:PERSONA] stato trasferito alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La prima società, sebbene dichiarata fallita nel 2023, non era più attiva dal2018, mentre la seconda società aveva cessato di operare nel 2022 e le indagininon hanno in alcun modo interessato la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.cosicché non poteva affermarsi la sussistenza di esigenze cautelari in relazionealle prime due società, ma rispetto alla terza, non coinvolta nella proceduraconcorsuale e nelle indagini.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha ritenuto, sulla base di merecongetture, che poiché anche la terza società è controllata dalla famigliaMontesano, in quanto intestata alla sorella dell’indagato, anche per essadovrebbe ripetersi lo schema che ha condotto al fallimento della prima in quantoanche la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe di fatto amministrata da [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale del riesame, travisando le argomentazioni difensive, hasostenuto che la difesa avrebbe ammesso un deficit investigativo laddove nonsono stati sentiti a sommarie informazioni i fornitori della società, mentre nellamemoria difensiva la questione dell’insussistenza delle esigenze cautelariconnesse al pericolo di inquinamento probatorio era stata sollevata rispetto allaterza società, la [OSCURATO:PERSONA], denunciando che tali esigenze non potevano essereaffermate sulla base di mere congetture, non essendo stata svolta alcunaindagine per dimostrare la ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nella gestionedella terza società.Il pericolo di inquinamento probatorio, per valere quale presupposto perl’applicazione di misure cautelari personali, deve essere attuale e concreto equindi desunto da concrete circostanze fattuali che devono essere indicate nelprovvedimento coercitivo.Nonostante non fossero state rinvenute le scritture contabili della fallita, erastato possibile ricostruire, sulla base di elementi ricavati aliunde, il movimentodegli affari ed il patrimonio della società, cosicché, in relazione ad essa, nonpoteva essere ravvisata alcuna esigenza istruttoria e neppure tali esigenze eranoipotizzabili rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che non era stata dichiarata fallitae che era coinvolta nella procedura concorsuale della prima società sol perchéacquirente del ramo di azienda e delle autovetture oggetto della contestatabancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva.Non sarebbe quindi ipotizzabile alcuna condotta volta ad inquinare le prove,considerato anche il tempo ormai trascorso dalle condotte contestate, pari aquasi cinque anni, e l’affermazione della sussistenza di tale esigenza sarebbe unespediente volto ad aggirare il disposto dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc.pen.Conseguentemente, deve essere dichiarata la nullità dell’ordinanzaapplicativa della misura cautelare personale.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazionein ordine alle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen.Evidenzia che la condotta delittuosa si è arrestata al 2021, non essendovielementi in grado di sostenere che l’indagato abbia continuato a gestire in modoillecito la medesima tipologia di impresa.I Giudici del merito cautelare si sono limitati ad affermare che poiché laterza società, attiva dopo il 2021, è intestata alla sorella dell’indagato,quest’ultimo potrebbe reiterare le condotte delittuose, senza che fosse stataaccertata un’ingerenza dell’indagato nella gestione della [OSCURATO:PERSONA].Mancando qualsiasi prova in ordine a quest’ultima circostanza ed essendodecorsi cinque anni dalle condotte delittuose, le esigenze cautelari avrebberodovuto essere ritenute prive di concretezza ed attualità.Né si è motivato in alcun modo in ordine alla adeguatezza e proporzionalitàdella misura rispetto alle esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è ammissibile ma infondato.L’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica ai sensi dell’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. per mancata assunzione dell’interrogatorio preventivo di cuiall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. è stata tempestivamente sollevatadinanzi al Tribunale del riesame.Sebbene il Pubblico ministero, nella richiesta di applicazione della misuracautelare personale, avesse prospettato esclusivamente l’esigenza cautelare dicui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen., il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari ha ritenuto sussistenti anche quelle di cui alla lettera a) dellamedesima disposizione.Deve, però, osservarsi, in tema di misure cautelari personali, che non viola ilprincipio della domanda cautelare il giudice per le indagini preliminari,competente ad esercitare i più ampi poteri di valutazione circa la sussistenza deipresupposti per l'adozione del titolo, che valorizzi un'esigenza cautelare diversa oulteriore rispetto a quella indicata dal pubblico ministero, anche nel caso in cuil'effettuata valutazione precluda l'espletamento dell'interrogatorio anticipatodell'indagato, di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (Sez. 2, n.11921 del 23/01/2025, Massa, Rv. 287672 – 01 che ha giudicato immune da vizila decisione del giudice per le indagini preliminari che aveva ritenuto ricorrente ilpericolo di inquinamento probatorio non prospettato dal pubblico ministero, nonprocedendo, per tale ragione, all'interrogatorio preventivo dell'indagatoassoggettato alla misura).Nel motivare la sua decisione il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari afferma(vedi pag. 31 dell’ordinanza genetica) che le due diverse esigenze sono tra lorointrecciate, poiché risulta che [OSCURATO:PERSONA], oltre ad amministrare lafallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, è anche amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], sebbene formalmente intestata alla moglie; il [OSCURATO:PERSONA] si spinge aritenere «verosimile» che egli controlli anche la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].r.l.s., di cui è amministratrice la sorella.A tale proposito, nell’ordinanza genetica si evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA].r.l. era stata creata nel 2005 ed era rimasta «dormiente» sino alla cessione delramo di azienda avvenuta nel 2018 e la moglie del ricorrente è divenuta sociaunica ed amministratrice di questa società solo pochi mesi prima di tale cessione.[OSCURATO:PERSONA] è invece stata costituita nel 2018, ma è rimasta anch’essadormiente sino al 2021, quando riceveva due bonifici dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l. per circa euro 52.000,00 per una causale – restituzione prestito – ritenuta«inconferente» dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari afferma che [OSCURATO:PERSONA] utilizzare la società [OSCURATO:PERSONA] per trasferire a quest’ultima l’aziendadalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., reiterando quanto già attuato con la cessionedell’azienda dalla fallita alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e sulla base di tale possibilitàafferma che ricorre l’esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod.proc. pen.Inoltre, sempre dal ruolo di dominus assunto da [OSCURATO:PERSONA] alle tre società il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari fa discendere lasussistenza delle esigenze di cui alla lettera a) della disposizione appena citata,affermando, in modo apodittico, che egli potrebbe disperdere documentazionecontabile o altra documentazione utile alla ricostruzione delle vicende societarierilevanti «per delineare il perimetro della condotta distrattiva incriminata» opotrebbe attivarsi «per inquinare le dichiarazioni dei dipendenti delle società, deiclienti e dei fornitori, allo scopo di occultare la propria effettiva posizione».Il Tribunale del riesame ha, però, colmato la lacuna motivazionaledell’ordinanza genetica, osservando che l’odierno ricorrente si è attivato peroccultare le condotte di bancarotta fraudolenta, tanto che le scritture contabilidella fallita non sono state rinvenute e che, nonostante la reticenza degli altrisoggetti coinvolti nel rapportarsi con gli organi della procedura concorsuale, èstato possibile accertare che egli era amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. solo grazie alle sommarie informazioni rese da taluni dipendenti diquesta società.Ha, quindi, osservato che sussiste l’esigenza di tutelare la genuinità dellefonti dichiarative, sia di quelle già acquisite, sia di quelle da acquisire, come ledichiarazioni dei fornitori.In effetti, come evidenziato dal Tribunale del riesame, in tema di misurecautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deveessere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti diprova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loroconclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non siesaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso in cui ilpericolo sia stato in concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative, invista della loro assunzione dibattimentale (Conf.: Sez. U, n. 19 del 25/10/1994,Rv. 199396-01; Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, Forte, Rv. 284052 -01).Non rileva, quindi, in relazione al pericolo di inquinamento probatorio, iltempo trascorso dalle condotte oggetto di contestazione, mentre in relazione alpericolo di reiterazione, secondo quanto ritenuto dai giudici della cautela, latendenza dell’imputato a reiterare il medesimo schema operativo sfruttando altresocietà intestate a stretti congiunti fa apparire tuttora concrete ed attuali leesigenze cautelari.2. Sulla base di quanto sopra esposto, anche il secondo motivo di ricorsorisulta infondato.La attualità e concretezza delle esigenze di cautela, desunta dagli elementisopra descritti, fa apparire tuttora giustificata l’applicazione delle misurecoercitive.Quanto alla loro adeguatezza, i Giudici della cautela hanno fornito adeguatamotivazione, evidenziando come l’indagato sia solito avvalersi anche diprestanome per attuare le sue condotte criminose e che il pericolo diinquinamento probatorio, implicando la necessità di impedire le comunicazionidell’indagato con altri soggetti, osta all’applicazione di misure coercitive menogravi.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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