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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 35371/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe che, pronunciando su rinvio della Terza sezione di questa Corte di legittimità, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di GUP del Tribunale di Benevento che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990.

Il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen ( questione riesaminata a seguito del giudizio di rinvio, in ragione delle pronuncia a Sezioni Unite che ha affermato la compatibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. con la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 DPR 309/1990).

Secondo il ricorrente, non essendosi svolte analisi tossicologiche sulla sostanza ( circostanza di cui dà atto la sentenza impugnata)/ non era possibile affermare che dal quantitativo di sostanza di possesso dell'imputato si sarebbero potute ricavare molteplici dosi.

Il motivo è manifestamente infondato.

Secondo i principi affermati da questa Corte di legittimità. l'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è applicabile al delitto di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (Sez. 3 - ,n. 10234 del 25/01/2024 Rv. 286034 - 01; Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Rv. 270571 - 01).

La Corte, con considerazioni non illogiche, ha ritenuto che, anche in assenza di analisi in ordine al preciso numero di dosi ricavabili, il quantitativo di cocaina ( oltre 12 grammi) non era irrisorio, nonché ha considerato la insidiosità della condotta del ricorrente, dedito allo smercio dello stupefacente sul mercato, come rivelato dal possesso di due bilancini di precisione e dalla disponibilità di somme non esigue di denaro.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali -L della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe che, pronunciando su rinvio della Terza sezione di questa Corte di legittimità, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di GUP del Tribunale di Benevento che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen ( questione riesaminata a seguito del giudizio di rinvio, in ragione delle pronuncia a Sezioni Unite che ha affermato la compatibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. con la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 DPR 309/1990). Secondo il ricorrente, non essendosi svolte analisi tossicologiche sulla sostanza ( circostanza di cui dà atto la sentenza impugnata)/ non era possibile affermare che dal quantitativo di sostanza di possesso dell'imputato si sarebbero potute ricavare molteplici dosi. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo i principi affermati da questa Corte di legittimità. l'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è applicabile al delitto di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (Sez. 3 - ,n. 10234 del 25/01/2024 Rv. 286034 - 01; Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Rv. 270571 - 01). La Corte, con considerazioni non illogiche, ha ritenuto che, anche in assenza di analisi in ordine al preciso numero di dosi ricavabili, il quantitativo di cocaina ( oltre 12 grammi) non era irrisorio, nonché ha considerato la insidiosità della condotta del ricorrente, dedito allo smercio dello stupefacente sul mercato, come rivelato dal possesso di due bilancini di precisione e dalla disponibilità di somme non esigue di denaro. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali -L della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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