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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42688/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOato a›,igergre—parti; udita' la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 21876/22 Halluli [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 382/22 -ex art. 599-bis cod. proc. pen.- emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Torino che ha escluso la contestata recidiva (provvedendo alla riduzione della pena) per il reato di cui all'art. 73, comma5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, deducendo il vizio di motivazione quanto alla sussistenza di cause proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e la qualificazione giuridica dei fatti; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOato a›,igergre—parti; udita' la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 21876/22 Halluli [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 382/22 -ex art. 599-bis cod. proc. pen.- emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Torino che ha escluso la contestata recidiva (provvedendo alla riduzione della pena) per il reato di cui all'art. 73, comma5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, deducendo il vizio di motivazione quanto alla sussistenza di cause proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e la qualificazione giuridica dei fatti; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 42688/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris