CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 34829/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 257/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] M. D’ANGIOLELLA, in proprio domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] -controparti - per la correzione dell’errore materiale di cui alla sentenza di questa Corte di Cassazione n. 35373/2021, depositata il 16 novembre 2021, NRG 11120/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/9/2021 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. D’Angiolella, con due istanze di identico contenuto depositate telematicamente in due giorni diversi, ha domandato la correzione dell’omissione materiale contenuta nella sentenza di questa S.C. meglio indicata in epigrafe, per non essersi in essa disposta la pur richiesta distrazione delle spese in proprio del predetto legale, dichiaratosi antistatario con riferimento alla parte dal medesimo difesa, risultata vincitrice in causa; 2. la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. non è stato depositato alcun atto di notifica del ricorso, nonostante tale notifica sia necessaria, sia nei riguardi della controparte processuale originaria, sia nei riguardi della parte rappresentata (C. 15346/2011), come del resto indicato nella proposta del relatore; 2. il ricorso per correzione è dunque improcedibile, per quanto riproponibile; P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Roma, così deciso nel