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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22820/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 maggio 2022, parzialmente riformando, in punto di benefici di legge, la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, pronunciata in data 15 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648 e 697 cod. pen. ed altro.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione agli artt. 62 -bis, 81, secondo comma, e 133 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di attenuanti generiche (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e di graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione (cfr., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto i giudici del merito hanno esercitato la discrezionalità attribuita, con motivazione esente da criticità giustificative (ed invero, la Corte territoriale non ha riconosciuto le attenuanti invocate ed ha ritenuto di non poter ridurre l'aumento operato dal primo giudice in ragione della gravità del reato e dell'accentuata capacità a delinquere, anche sottolineando come non potessero essere positivamente valorizzate le condotte collaborative in ragione della tardività delle stesse e della parzialità e reticenza delle dichiarazioni confessorie); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 maggio 2022, parzialmente riformando, in punto di benefici di legge, la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, pronunciata in data 15 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648 e 697 cod. pen. ed altro. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione agli artt. 62 -bis, 81, secondo comma, e 133 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di attenuanti generiche (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e di graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione (cfr., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto i giudici del merito hanno esercitato la discrezionalità attribuita, con motivazione esente da criticità giustificative (ed invero, la Corte territoriale non ha riconosciuto le attenuanti invocate ed ha ritenuto di non poter ridurre l'aumento operato dal primo giudice in ragione della gravità del reato e dell'accentuata capacità a delinquere, anche sottolineando come non potessero essere positivamente valorizzate le condotte collaborative in ragione della tardività delle stesse e della parzialità e reticenza delle dichiarazioni confessorie); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo
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