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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15005/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 11( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Lette le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione di legge che sarebbe riscontrabile nel provvedimento indicato in epigrafe, a mezzo del quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della medesima città in data 14/05/2023, che aveva disatteso l'istanza di liberazione anticipata, relativamente al semestre che va dal 05/11/2019 al 05/05/2020, ponendo specificamente a fondamento della decisione reiettiva l'esistenza - a carico del condannato ed entro tale arco temporale - della sanzione disciplinare di cinque giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive, per promozione di disordini

2. Ritenuto trattarsi di mere doglianze versate in fatto, che non si confrontano con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza di Roma, che appare scevra da vizi logici e giuridici e facente leva sulla gravità del sopra detto rilievo disciplinare, valutato dai Giudici di sorveglianza quale adesione alla subcultura carceraria fondata su omertà e deresponsabilizzazione.

3. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà.

4. Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, c:he il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 11( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Lette le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione di legge che sarebbe riscontrabile nel provvedimento indicato in epigrafe, a mezzo del quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della medesima città in data 14/05/2023, che aveva disatteso l'istanza di liberazione anticipata, relativamente al semestre che va dal 05/11/2019 al 05/05/2020, ponendo specificamente a fondamento della decisione reiettiva l'esistenza - a carico del condannato ed entro tale arco temporale - della sanzione disciplinare di cinque giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive, per promozione di disordini 2. Ritenuto trattarsi di mere doglianze versate in fatto, che non si confrontano con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza di Roma, che appare scevra da vizi logici e giuridici e facente leva sulla gravità del sopra detto rilievo disciplinare, valutato dai Giudici di sorveglianza quale adesione alla subcultura carceraria fondata su omertà e deresponsabilizzazione. 3. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà. 4. Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, c:he il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07 marzo
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