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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 883/2023

ECLI:EU:C:2023:952
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0628_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 23 novembre 2023 – Ministère public e a. (Ritiro provvisorio di un certificato A 1)

([OSCURATO:PERSONA]628/22)

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Questioni pregiudiziali identiche — Lavoratori migranti -Previdenza sociale — Normativa applicabile — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), sub i) -Persone che esercitano normalmente un’attività di lavoro dipendente in due o più Statti membri– Applicabilità della normativa dello Stato membro della sede sociale — Nozione di “sede sociale” — Impresa che ha ottenuto una licenza comunitaria di trasporto in forza dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 — Incidenza — Licenza ottenuta o invocata fraudolentemente — Regolamento (CE) no 987/2009 — Articolo 5 — Certificato A 1 — Ritiro provvisorio — Effetto vincolante — Certificato ottenuto o invocato fraudolentemente»

1. Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Legislazione applicabile – Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento del datore di lavoro – Certificato A 1 rilasciato dall’istituzione competente dello Stato membro di stabilimento – Efficacia probatoria nei confronti delle istituzioni di previdenza sociale degli altri Stati membri nonché nei confronti degli organi giurisdizionali di questi ultimi – Sospensione provvisoria, da parte dell’istituzione emittente, degli effetti vincolanti di tale certificato – Irrilevanza – Possibilità di non tener conto, nell’ambito di un procedimento penale avviato nello Stato membro del luogo di lavoro, di tale certificato che sia stato ottenuto o utilizzato in modo fraudolento – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 987/2009, art. 5) (v. punto 20 e dispositivo)

2. Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Legislazione applicabile – Possesso da parte di una società di una licenza comunitaria di trasporto su strada rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro – Efficacia probatoria – Prova inconfutabile dell’esistenza della sede legale di detta società in tale Stato membro ai fini della determinazione della legislazione nazionale in materia di previdenza sociale applicabile – Assenza [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 13, § 1, b), i), n. 1071/2009, art. 3, § 1, a), e 11, § 1, e n. 1072/2009, art. 4, § 1, a)] (v. punto 20 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] risposte ai quesiti posti a titolo pregiudiziale dalla cour d’appel de Liège (Belgio) si trovano nella sentenza del 2 marzo 2023, DRV Intertrans e Verbraeken J. en Zonen ( C 410/21 e C 661/21 , EU:C:2023:138 , punti 68 e 82 e dispositivo).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0628_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 23 novembre 2023 – Ministère public e a. (Ritiro provvisorio di un certificato A 1) ([OSCURATO:PERSONA]628/22) «Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Questioni pregiudiziali identiche — Lavoratori migranti -Previdenza sociale — Normativa applicabile — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), sub i) -Persone che esercitano normalmente un’attività di lavoro dipendente in due o più Statti membri– Applicabilità della normativa dello Stato membro della sede sociale — Nozione di “sede sociale” — Impresa che ha ottenuto una licenza comunitaria di trasporto in forza dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 — Incidenza — Licenza ottenuta o invocata fraudolentemente — Regolamento (CE) no 987/2009 — Articolo 5 — Certificato A 1 — Ritiro provvisorio — Effetto vincolante — Certificato ottenuto o invocato fraudolentemente» 1. Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Legislazione applicabile – Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento del datore di lavoro – Certificato A 1 rilasciato dall’istituzione competente dello Stato membro di stabilimento – Efficacia probatoria nei confronti delle istituzioni di previdenza sociale degli altri Stati membri nonché nei confronti degli organi giurisdizionali di questi ultimi – Sospensione provvisoria, da parte dell’istituzione emittente, degli effetti vincolanti di tale certificato – Irrilevanza – Possibilità di non tener conto, nell’ambito di un procedimento penale avviato nello Stato membro del luogo di lavoro, di tale certificato che sia stato ottenuto o utilizzato in modo fraudolento – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 987/2009, art. 5) (v. punto 20 e dispositivo) 2. Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Legislazione applicabile – Possesso da parte di una società di una licenza comunitaria di trasporto su strada rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro – Efficacia probatoria – Prova inconfutabile dell’esistenza della sede legale di detta società in tale Stato membro ai fini della determinazione della legislazione nazionale in materia di previdenza sociale applicabile – Assenza [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 13, § 1, b), i), n. 1071/2009, art. 3, § 1, a), e 11, § 1, e n. 1072/2009, art. 4, § 1, a)] (v. punto 20 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] risposte ai quesiti posti a titolo pregiudiziale dalla cour d’appel de Liège (Belgio) si trovano nella sentenza del 2 marzo 2023, DRV Intertrans e Verbraeken J. en Zonen ( C 410/21 e C 661/21 , EU:C:2023:138 , punti 68 e 82 e dispositivo).
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