Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03639/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Aponte ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria (intitolata motivi aggiunti, ma consistente, in realtà, in una memoria) con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglirnento del ricorso; Rilevato che il ricorso deduce la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta il motivo di appello sul diniego di sospensione condizionale per la gravità del fatto, per cui però è stato inflitto il minimo della pena, ma il motivo è manifestamente infondato in quanto il vizio di contraddittorietà può essere soltanto interno alla decisione (Sez. 3, Sentenza n. 13678 del 20/01/2022, Perrotta, Rv. 283034), e nel caso in esame nella pronuncia di appello vi è solo il giudizio sulla gravità del fatto che impedisce la concessione della pena sospesa, atteso che la pena è stata inflitta nel minimo nella pronuncia di primo grado e su tale valutazione la Corte di appello non poteva tornare per i limiti della cognizione del giudizio di secondo grado in caso di appello del solo imputato; il ricorso deduce anche che nel respingere il motivo sul diniego di sospensione condizionale la sentenza di appello si sarebbe limitata a prendere in considerazione soltanto l'elemento della gravità del fatto senza valutare altre circostanze dell'art.133 cod. pen., ma, il motivo è manifestamente infondato, in quanto, "in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (...)" (Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Aponte ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria (intitolata motivi aggiunti, ma consistente, in realtà, in una memoria) con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglirnento del ricorso; Rilevato che il ricorso deduce la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta il motivo di appello sul diniego di sospensione condizionale per la gravità del fatto, per cui però è stato inflitto il minimo della pena, ma il motivo è manifestamente infondato in quanto il vizio di contraddittorietà può essere soltanto interno alla decisione (Sez. 3, Sentenza n. 13678 del 20/01/2022, Perrotta, Rv. 283034), e nel caso in esame nella pronuncia di appello vi è solo il giudizio sulla gravità del fatto che impedisce la concessione della pena sospesa, atteso che la pena è stata inflitta nel minimo nella pronuncia di primo grado e su tale valutazione la Corte di appello non poteva tornare per i limiti della cognizione del giudizio di secondo grado in caso di appello del solo imputato; il ricorso deduce anche che nel respingere il motivo sul diniego di sospensione condizionale la sentenza di appello si sarebbe limitata a prendere in considerazione soltanto l'elemento della gravità del fatto senza valutare altre circostanze dell'art.133 cod. pen., ma, il motivo è manifestamente infondato, in quanto, "in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (...)" (Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dic
Sentenza Cassazione n. 03639/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris