CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 marzo 2021
Cassazione n. 01861/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/03/2021 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 23/03/2021 la Corte di Appello di Bari ha confermato il decreto del Tribunale di Bari del 13/11/2019 che, riconoscendo la persistente pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], confermava l'applicazione del decreto di sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di p.s. adottato il 10/06/2002 (per la durata di 2 anni e 6 mesi), e aggravato il 18/12/2008 (per ulteriori 1 anno e 6 mesi) 2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la mancanza assoluta di motivazione. Censura la modalità di redazione con la tecnica del copia-incolla, che avrebbe determinato la carenza assoluta di motivazione sull'attualità della pericolosità sociale nonché sulla proporzionalità e adeguatezza della misura applicata al Raggi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova premettere che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284). 3. Nel caso in esame il ricorso si limita a contestare, laconicamente, la tecnica del copia-incolla impiegata dalla Corte territoriale, senza tuttavia evidenziare una reale mancanza o apparenza della motivazione, che, nonostante una tecnica motivazionale inutilmente ripetitiva del tenore testuale dei provvedimenti impugnati (genetico e di aggravamento) e dei motivi di appello, enuncia gli elementi posti a fondamento del giudizio di attualità della pericolosità sociale: il curriculum criminale ventennale - scandito da numerosi precedenti penali per furto, lesioni personali, favoreggiamento, rapina, ricettazione, reati in materia di stupefacenti e di armi, associazione per delinquere dedita al contrabbando di T.L.E., aggravata dal metodo mafioso -, il recente procedimento per ricettazione, successivo alla scarcerazione avvenuta nel 2018, e la segnalazione del Tribunale di Sorveglianza di Taranto riguardante sanzioni disciplinari per minacce nei confronti del personale penitenziario. 3.1. Oltre a non essere consentite, le doglianze proposte sono altresì generiche, in quanto è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879), e la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02). Anche sotto tale profilo il ricorso appare aspecifico, non contenendo - al di là della censura sulla tecnica redazionale del copia-incolla, di per sé insuscettibile di integrare una carenza logico-argomentativa - le indicazioni necessarie per valutare l'adeguatezza della motivazione in relazione alle doglianze sottoposte alla Corte territoriale in sede di appello. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28/10/2021 Il Consigliere estensore