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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 23934/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 gennaio 2026 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Velletri del 29 novembre 2021, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2022, presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.

Con tale pronuncia irrevocabile il ricorrente era stato condannato alla pena di dodici anni e tre mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 56, 575 e 612, secondo comma, cod. pen.

La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine presentata dal ricorrente derivava dal fatto che, su analogia richiesta, si era già pronunciato il Tribunale di Velletri, che l'aveva respinta con ordinanza emessa il 20 settembre 2023, contro la quale era stato proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione con sentenza del 14 febbraio 2024 (recte Sez. 1, n. 18903 del 14/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva.

Con questa doglianza si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 175 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 47, 48 Carta di Nizza, 6, 7, 13 CEDU, 3, par. 1, Direttiva 2016/2023/UE, 24, 111 Cost., 125, comma 3, 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello di Roma dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine presentata da [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare le patologie processuali che affliggevano la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri del 29 novembre 2021, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2022, senza che il condannato avesse avuto notizia del giudizio celebrato nei suoi confronti e avesse potuto esperire i rimedi impugnatori riconosciutigli dal sistema processuale.

Non si era, in questo modo, considerato che tra il condannato e i difensori d'ufficio, nominati dal Tribunale di Velletri nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 97, commi 1 e 4, cod. proc. pen., non si era mai instaurato alcun effettivo rapporto professionale, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA], venuto a conoscenza della decisione condannatoria emessa nei suoi confronti, divenuta irrevocabile a sua insaputa, doveva ritenersi legittimato a esperire il rimedio processuale previsto dall'art. 175 cod. proc. pen.

A sostegno di queste conclusioni si deduceva che la Corte di appello di Roma, con ordinanza emessa il 15 aprile 2025, aveva respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 629-bis cod. 2proc. pen., evidenziando che il vaglio dell'istanza di restituzione nel termine presentata in quella sede doveva essere respinta, per effetto della competenza a pronunciarsi «del Giudice di merito [...] che sarebbe competente sull'impugnazione [...]».

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2. Occorre premettere che sull'istanza di restituzione nel termine avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., si è già pronunciato il Tribunale di Velletri, che l'aveva rigettato con ordinanza pronunciata il 20 settembre 2023, contro cui era stato proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con la sentenza n. 18903-24 del 14 febbraio 2024.

Con tale pronuncia di legittimità l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] veniva respinta sull'assunto che, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la disposizione «di cui all'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto legislativo [...], sicché lo stesso è inapplicabile al caso di specie, atteso che la sentenza di cui è stata chiesta la revoca del passaggio in giudicato è stata emessa dal Tribunale di Velletri il 29 ottobre 2021 ed è divenuta irrevocabile il 15 marzo 2022, quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150» (Sez. 1, n. 18903 del 14/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

Queste conclusioni si ritenevano corroborate dal principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704 - 01, espressamente richiamato, secondo cui: «In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la disposizione di cui all'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto».

Si deduceva, al contempo, che «l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art.568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine» (Sez. 1, n. 18903 del 14/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], cit.).

A sostegno di queste ulteriori considerazioni, si richiamava il principio di diritto affermato da Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474 - 01, secondo cui: «L'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine».

3. In questa cornice, è incontroverso che, alla luce dei principi affermati nella pronuncia di legittimità irrevocabile, intervenuta il 14 febbraio 2024, ad [OSCURATO:PERSONA] era preclusa la possibilità di proporre un'istanza di restituzione nel termine, atteso che il novellato art. 175, comma 2, cod. proc. pen., si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, tra le quali non rientrava quella in esame, deliberata dal Tribunale di Velletri il 29 novembre 2021.

Né era possibile procedere riqualificare l'istanza di restituzione nel termine, proposta dall'imputato davanti al Tribunale di Velletri, quale rescissione del giudicato, ex art. 629-bis cod. proc. pen., in ragione del fatto che il principio di conservazione degli atti di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., espressamente richiamato dalla citata pronuncia di legittimità, è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientrava l'istanza restitutoria in questione.

Ferma restando l'impossibilità di procedere alla riqualificazione dell'istanza di restituzione nel termine quale rescissione del giudicato, non si può nemmeno riconoscere uno spazio residuo di tutela del ricorrente, rilevante ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., atteso che tale rimedio risultava già attivato dal condannato davanti alla Corte di appello di Roma, che, facendo corretta applicazione dei principi affermati da Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02, lo respingeva con provvedimento emesso il 15 aprile 2025, su cui si formava il giudicato.

Ne deriva che, allo stato, la formazione del giudicato esecutivo formatosi sui provvedimenti emessi dal Tribunale di Velletri il 20 settembre 2023 e dalla Corte di appello di Roma il 15 aprile 2025 preclude ad [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di attivare sia il rimedio della restituzione del termine sia il rimedio della rescissione 4del giudicato, essendosi le situazioni processuali relative ai due strumenti impugnatori coperte da pronunce irrevocabili.

4. Ostano, pertanto, al vaglio delle doglianze prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] i principi consolidati in materia di ne bis in idem nel procedimento di esecuzione, che non consentono di rivalutare la posizione del condannato qualora la richiesta avanzata costituisca una mera riproposizione di una richiesta precedentemente respinta, rispetto alla quale si configura una preclusione allo stato degli atti.

Tale preclusione non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della decisione irrevocabile, al contrario di quanto si verificava nel caso di specie, in cui il ricorrente si limitava a riproporre le doglianze prospettate nei procedimenti esecutivi definiti dal Tribunale di Velletri e dalla Corte di appello di Roma con i provvedimenti emessi il 20 settembre 2023 e il 15 aprile 2025.

Occorre, in proposito, evidenziare che, allo scopo di evitare la proliferazione di incidenti di esecuzione aventi il medesimo oggetto, questa Corte ha stabilito che l'elemento di novità eventualmente valutabile dal giudice dell'esecuzione, rilevante tanto sotto il profilo del petitum quanto sotto il profilo della causa petendi, non deve essere circoscritto alle sole questioni applicative dedotte dalle parti, ma anche a quelle rilevabili d'ufficio (tra le altre, Sez. 1, n. 40127 del 14/04/2017, Salzano, Rv. 251541 - 01; Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011, Branda, Rv. 250785 - 01; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533 - 01).

Una tale preclusione processuale, dunque, non opera in senso assoluto e inderogabile, ma comporta una valutazione allo stato degli atti sottoposti al vaglio del giudice dell'esecuzione.

Ne consegue che l'effetto preclusivo non può ritenersi operante quando, nell'ulteriore procedimento di esecuzione, vengano esaminate - al contrario di quanto riscontrabile per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] - nuove circostanze di fatto successive o non conosciute ovvero nuove questioni di diritto, che impongono di ritenere insussistente o erroneamente valutato un presupposto precedentemente vagliato (tra le altre, Sez. 1, n. 19642 del 12/01/2017, Pullara, Rv. 270446 - 01; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2017, Crescenza, Rv. 269841 - 01; Sez. 3, n, 44415 del 30/09/2004, Iannotta, Rv. 239943 - 01).

Queste conclusioni appaiono corroborate dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, da ultimo, affermate in Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596 - 01, secondo cui: «La preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo è inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi 5pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice».

5. Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dich P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA] onica Boni_ tre icOk^,"e"!',.

SUPREMA CU CASSAZIONE Pri,n2 L.I2g1•12•21'_,E,70.01? • Deposia in Cance.Oefia oggi R O , i ì ............UGW, 2026 [OSCURATO:PERSONA]•[OSCURATO:PERSONA].1210 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 gennaio 2026 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Velletri del 29 novembre 2021, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2022, presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. Con tale pronuncia irrevocabile il ricorrente era stato condannato alla pena di dodici anni e tre mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 56, 575 e 612, secondo comma, cod. pen. La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine presentata dal ricorrente derivava dal fatto che, su analogia richiesta, si era già pronunciato il Tribunale di Velletri, che l'aveva respinta con ordinanza emessa il 20 settembre 2023, contro la quale era stato proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione con sentenza del 14 febbraio 2024 (recte Sez. 1, n. 18903 del 14/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva. Con questa doglianza si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 175 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 47, 48 Carta di Nizza, 6, 7, 13 CEDU, 3, par. 1, Direttiva 2016/2023/UE, 24, 111 Cost., 125, comma 3, 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello di Roma dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine presentata da [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare le patologie processuali che affliggevano la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri del 29 novembre 2021, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2022, senza che il condannato avesse avuto notizia del giudizio celebrato nei suoi confronti e avesse potuto esperire i rimedi impugnatori riconosciutigli dal sistema processuale. Non si era, in questo modo, considerato che tra il condannato e i difensori d'ufficio, nominati dal Tribunale di Velletri nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 97, commi 1 e 4, cod. proc. pen., non si era mai instaurato alcun effettivo rapporto professionale, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA], venuto a conoscenza della decisione condannatoria emessa nei suoi confronti, divenuta irrevocabile a sua insaputa, doveva ritenersi legittimato a esperire il rimedio processuale previsto dall'art. 175 cod. proc. pen. A sostegno di queste conclusioni si deduceva che la Corte di appello di Roma, con ordinanza emessa il 15 aprile 2025, aveva respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 629-bis cod. 2proc. pen., evidenziando che il vaglio dell'istanza di restituzione nel termine presentata in quella sede doveva essere respinta, per effetto della competenza a pronunciarsi «del Giudice di merito [...] che sarebbe competente sull'impugnazione [...]». Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Occorre premettere che sull'istanza di restituzione nel termine avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., si è già pronunciato il Tribunale di Velletri, che l'aveva rigettato con ordinanza pronunciata il 20 settembre 2023, contro cui era stato proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con la sentenza n. 18903-24 del 14 febbraio 2024. Con tale pronuncia di legittimità l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] veniva respinta sull'assunto che, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la disposizione «di cui all'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto legislativo [...], sicché lo stesso è inapplicabile al caso di specie, atteso che la sentenza di cui è stata chiesta la revoca del passaggio in giudicato è stata emessa dal Tribunale di Velletri il 29 ottobre 2021 ed è divenuta irrevocabile il 15 marzo 2022, quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150» (Sez. 1, n. 18903 del 14/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Queste conclusioni si ritenevano corroborate dal principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704 - 01, espressamente richiamato, secondo cui: «In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la disposizione di cui all'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto». Si deduceva, al contempo, che «l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art.568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine» (Sez. 1, n. 18903 del 14/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], cit.). A sostegno di queste ulteriori considerazioni, si richiamava il principio di diritto affermato da Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474 - 01, secondo cui: «L'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine». 3. In questa cornice, è incontroverso che, alla luce dei principi affermati nella pronuncia di legittimità irrevocabile, intervenuta il 14 febbraio 2024, ad [OSCURATO:PERSONA] era preclusa la possibilità di proporre un'istanza di restituzione nel termine, atteso che il novellato art. 175, comma 2, cod. proc. pen., si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, tra le quali non rientrava quella in esame, deliberata dal Tribunale di Velletri il 29 novembre 2021. Né era possibile procedere riqualificare l'istanza di restituzione nel termine, proposta dall'imputato davanti al Tribunale di Velletri, quale rescissione del giudicato, ex art. 629-bis cod. proc. pen., in ragione del fatto che il principio di conservazione degli atti di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., espressamente richiamato dalla citata pronuncia di legittimità, è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientrava l'istanza restitutoria in questione. Ferma restando l'impossibilità di procedere alla riqualificazione dell'istanza di restituzione nel termine quale rescissione del giudicato, non si può nemmeno riconoscere uno spazio residuo di tutela del ricorrente, rilevante ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., atteso che tale rimedio risultava già attivato dal condannato davanti alla Corte di appello di Roma, che, facendo corretta applicazione dei principi affermati da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02, lo respingeva con provvedimento emesso il 15 aprile 2025, su cui si formava il giudicato. Ne deriva che, allo stato, la formazione del giudicato esecutivo formatosi sui provvedimenti emessi dal Tribunale di Velletri il 20 settembre 2023 e dalla Corte di appello di Roma il 15 aprile 2025 preclude ad [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di attivare sia il rimedio della restituzione del termine sia il rimedio della rescissione 4del giudicato, essendosi le situazioni processuali relative ai due strumenti impugnatori coperte da pronunce irrevocabili. 4. Ostano, pertanto, al vaglio delle doglianze prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] i principi consolidati in materia di ne bis in idem nel procedimento di esecuzione, che non consentono di rivalutare la posizione del condannato qualora la richiesta avanzata costituisca una mera riproposizione di una richiesta precedentemente respinta, rispetto alla quale si configura una preclusione allo stato degli atti. Tale preclusione non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della decisione irrevocabile, al contrario di quanto si verificava nel caso di specie, in cui il ricorrente si limitava a riproporre le doglianze prospettate nei procedimenti esecutivi definiti dal Tribunale di Velletri e dalla Corte di appello di Roma con i provvedimenti emessi il 20 settembre 2023 e il 15 aprile 2025. Occorre, in proposito, evidenziare che, allo scopo di evitare la proliferazione di incidenti di esecuzione aventi il medesimo oggetto, questa Corte ha stabilito che l'elemento di novità eventualmente valutabile dal giudice dell'esecuzione, rilevante tanto sotto il profilo del petitum quanto sotto il profilo della causa petendi, non deve essere circoscritto alle sole questioni applicative dedotte dalle parti, ma anche a quelle rilevabili d'ufficio (tra le altre, Sez. 1, n. 40127 del 14/04/2017, Salzano, Rv. 251541 - 01; Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011, Branda, Rv. 250785 - 01; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533 - 01). Una tale preclusione processuale, dunque, non opera in senso assoluto e inderogabile, ma comporta una valutazione allo stato degli atti sottoposti al vaglio del giudice dell'esecuzione. Ne consegue che l'effetto preclusivo non può ritenersi operante quando, nell'ulteriore procedimento di esecuzione, vengano esaminate - al contrario di quanto riscontrabile per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] - nuove circostanze di fatto successive o non conosciute ovvero nuove questioni di diritto, che impongono di ritenere insussistente o erroneamente valutato un presupposto precedentemente vagliato (tra le altre, Sez. 1, n. 19642 del 12/01/2017, Pullara, Rv. 270446 - 01; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2017, Crescenza, Rv. 269841 - 01; Sez. 3, n, 44415 del 30/09/2004, Iannotta, Rv. 239943 - 01). Queste conclusioni appaiono corroborate dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, da ultimo, affermate in Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596 - 01, secondo cui: «La preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo è inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi 5pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice». 5. Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dich P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA] onica Boni_ tre icOk^,"e"!',. SUPREMA CU CASSAZIONE Pri,n2 L.I2g1•12•21'_,E,70.01? • Deposia in Cance.Oefia oggi R O , i ì ............UGW, 2026 [OSCURATO:PERSONA]•[OSCURATO:PERSONA].1210 6
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