CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08836/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27446/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 239. –controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA – [OSCURATO:PERSONA] n. 4420/34/ 201 5 , depositata in data 21 ottobre2015. Cartella di pagamentoIRPEF, IRAP e IRES 2004 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. A seguito di iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Catania, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) notificava, in data 14 maggio 2008, alla [OSCURATO:SOCIETA]. la cartella di pagamento n. 2932008006135943, relativa all’anno d’imposta 2004, per mezzo della quale si procedeva ad accertare il mancato versamento delle imposte IRPEF, IRAP e IRES per un totale complessivo, comprensivo di interessi, sanzioni e pene pecuniarie pari a € 158.703,08. Tale cartella scaturiva a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 – bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e/o dell’art. 5 – bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 2. Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Catania; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 45 / 04/2011 , preso atto che la ricorrente si era avvalsa del Decreto Milleproroghe, accoglieva il ricorso della società contribuente , obbligandola alla prosecuzione dei versamenti rateali ancora dovuti e compensando tra le parti le spese di lite. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva anche la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), chiedendo che venisse dichiarata la mancanza di legittimazione passiva nei suoi confronti per i motivi di appello riguardanti la legittimità dell’iscrizione a ruolo e la legittimità della procedura di riscossione. 5. Con sentenza n. 4420/34/ 201 5 , depositata in data 21 ottobre 2015, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, confermando la sentenza impugnata e condannandolo al pagamento delle spese di lite. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. La società contribuente ha resistito con controricorso, mentre la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « Falsa applicazione di legge: art. 1, comma mille e undici, L. 27 dicembre 2006, n. 296; nonché contestuale violazione degli artt. 107 e 108 del TFUE del 13 dicembre 2007 e della [OSCURATO:PERSONA] del 14 agosto 2015, n. 5549, in combinato disposto con i principi di effettività e di preminenza del diritto comunitario (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)»l’Ufficio lamenta l’ error in iudica ndo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha considerato che, prima della pubblicazione della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], con propria Decisione, ha statuito che le agevolazioni introdotte per gli eventi sismici del 2002, delle quali si è avvalsa la società contribuente, erano da considerarsi aiuti di Stato illegittimi in quanto incompatibili con i principi comunitari in materia di concorrenza. 2. Va premesso che in data 31 ottobre 2023, la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima nonché copia della quietanza di versamento della prima rata. 2.1. Orbene , v ista la documentazione depositata in data 10 febbraio 2024 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estintocon il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. 2.2. Peraltro, il contenzioso fa riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022. 3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anti