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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15732/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MlLANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconosclmento della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali — come, altresì, supportate da successiva memoria difensiva sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Milano.

Invero, detto Tribunale di sorveglianza nel rigettare la richiesta di affidamento, fa riferimento a) all'estrema gravità del fatto, commesso con modalità organizzate (detenzione di un rilevante quantitativo di hashish e marijuana in un capannone industriale funzionale alla coltivazione e al confezionamento), b) alla detenzione di un'arma modificata, c) al sequestro, oltre che delle sostanze e dell'arma, anche di una somma consistente di denaro (indici del fatto che il ricorrente sia ben inserito nel mondo del traffico di sostanza stupefacente), d) alla mancanza di un lavoro regolare e infine e) al pericolo di recidiva in relazione alla concessione di una misura così ampia.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MlLANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconosclmento della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali — come, altresì, supportate da successiva memoria difensiva sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Milano. Invero, detto Tribunale di sorveglianza nel rigettare la richiesta di affidamento, fa riferimento a) all'estrema gravità del fatto, commesso con modalità organizzate (detenzione di un rilevante quantitativo di hashish e marijuana in un capannone industriale funzionale alla coltivazione e al confezionamento), b) alla detenzione di un'arma modificata, c) al sequestro, oltre che delle sostanze e dell'arma, anche di una somma consistente di denaro (indici del fatto che il ricorrente sia ben inserito nel mondo del traffico di sostanza stupefacente), d) alla mancanza di un lavoro regolare e infine e) al pericolo di recidiva in relazione alla concessione di una misura così ampia. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo
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