CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 43825/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 4 maggio 1960; avverso l'ordinanza del 24 marzo 2021, dalla Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate il 9 settembre 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile costituita; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Caltanissetta, confermando la decisione di primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di minaccia aggravata e molestie. 2. Articola tre motivi di censura, tutti formulati sotto il profilo della violazione di legge e del connesso difetto di motivazione. 2.1. Il primo attiene alla ritenuta insufficienza della prova posta a fondamento dell'accertamento di responsabilità, in quanto, sostiene la difesa, le sole dichiarazioni della parte civile non potrebbero costituire piena prova della responsabilità dell'imputato e, comunque, non potrebbe essere superato il dubbio derivante dall'incongruente comportamento processuale della stessa parte civile (che, a fronte di un fatto asseritamente avvenuto in pubblico, non avrebbe addotto alcun testimone) e delle esplicite dichiarazioni della teste, [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'imputato (che avrebbe escluso che in sua presenza fosse stata proferita alcuna minaccia). 2.2. Il secondo ed il terzo motivo, collegati tra loro, attengono, rispettivamente, alla ritenuta permanenza del reato di molestie (e, comunque, alla mancanza della relativa condizione di procedibilità per i fatti successivi alla querela) e all'invocata prescrizione, conseguente al venir meno della permanenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile sotto plurimi profili. In primo luogo, riproduce gli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, senza prospettare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608; Sez. 6, n. 11915 del 27/02/2014, Rv. 259676). In secondo luogo, è inammissibile perché sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio, che la corte distrettuale ha invece correttamente operato, sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici. La corte di appello, invero, nel valutare l'attendibilità della parte civile, ha dato conto degli espliciti riferimenti alle persone che avrebbero potuto riferire su quanto accaduto, del contesto all'interno del quale potrebbero essere maturate le ragioni sottostanti le condotte contestate (il conflitto esistente tra le famiglie conseguente all'omicidio di un cugino); della pregressa condanna inflitta al Grillo, in un precedente procedimento, per lesioni ai danni della stessa persona offesa; della genericità delle dichiarazioni rese dalla moglie. Ebbene, la valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). Ciò considerato, sul presupposto che la deposizione della persona offesa, analiticamente valutata nella sua attendibilità, può essere assunta, anche da sola (e quindi senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.), come prova della responsabilità dell'imputato, le censure sollevate si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Ed in quanto tali sono inammissibili. 2. Il secondo ed il terzo motivo (intimamente connessi tra loro) sono, invece, inammissibili in quanto genericamente formulati, essendosi limitato, il ricorrente, a contestare la permanenza dei reati, così come prospettata dal pubblico ministero e ritenuta dai giudici di merito. In ogni caso, la censura relativa all'asserita condizione di procedibilità, se riferita al reato di minaccia (atteso che il reato di molestia è procedibile d'ufficio) è manifestamente infondata. Il diritto di presentare querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla maturazione del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza (Sez. 6, n. 2382 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282676; Sez. 6, n. 2241 del 13/01/2011, Rv. 249208). 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deci