CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21107/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di sorveglianza di Catanzaro;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoriascritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 04 dicembre 2025 il Tribunale disorveglianza di Catanzaro ha rigettato la richiesta di concessione della misuraalternativa della semidetenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], condannatoalla pena di ventuno anni di reclusione per il delitto di omicidio volontario inconcorso, richiesta motivata con la possibilità di lavorare nell'eserciziocommerciale della moglie e con lo svolgimento positivo di un programma digiustizia riparativa.Il Tribunale ha dato atto degli esiti positivi del programma trattamentale edell'assenza di criticità sia nello svolgimento del lavoro all'esterno, già in corso,sia nel godimento dei permessi premio. Ha però ritenuto carente laprospettazione dell'attività lavorativa nell'esercizio commerciale della moglie, inordine alla quale non sono state indicate né le mansioni, né la sua utilità per unreinserimento sociale, e ha valutato negativamente la mancanza di unrisarcimento in favore delle vittime del reato, unita al disinteresse mostratoverso di loro, ritenendo tale atteggiamento dimostrativo di un'assenza direvisione critica del proprio passato criminale. Anche la relazione di sintesiriconosce i progressi nel trattamento, ma ciò non assicura ancora l'inizio di talenecessaria presa di coscienza delle proprie responsabilità, fatto salvo il diritto diproclamarsi innocente.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodel suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, conil quale lamenta la violazione dell'art. 50 Ord. pen.L'ordinanza dà atto di tutti gli elementi positivi che caratterizzano il percorsodetentivo del ricorrente, ma rigetta l'istanza con una motivazione solo apparente.Essa è errata laddove attribuisce al ricorrente l'onere di spiegare quali effettirisocializzanti avrebbe lo svolgimento dell'attività lavorativa presso la moglie,mentre è compito del Tribunale valutare, attraverso i progressi compiuti nelprogramma trattamentale, la capacità della misura alternativa di favorire ilreinserimento sociale del condannato. Il ricorrente è stato ammesso al lavoroesterno e ha già goduto di permessi premio, essendo stato pertanto giàsottoposto al criterio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, lasua indagine personologica si è conclusa positivamente, non ha collegamenti conla criminalità organizzata. Lo stesso Tribunale, poi, ha riconosciuto l'irrilevanza,ai fini della concessione della misura alternativa, dell'omesso risarcimento infavore delle persone offese.Il Tribunale di sorveglianza, quindi, ha respinto la sua domanda solo a causadella mancata indicazione delle ragioni per cui il lavoro presso l'attività dellamoglie avrebbe effetti risocializzanti, elemento però del tutto diverso da quelliche devono essere valutati per concedere la misura in questione, essendol'attività lavorativa, in sé, considerata risocializzante.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoriadi inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. Il ricorrente si confronta solo parzialmente con l'ordinanza, sostenendoche essa ha respinto la richiesta di concessione della misura alternativa solo acausa dell'omessa indicazione delle modalità dell'attività lavorativa proposta edella sua efficacia risocializzante, in quanto il Tribunale di sorveglianza havalutato negativamente non solo la mancata prospettazione delle ragioni per cuil'attività lavorativa proposta sarebbe utile ai fini del reinserimento socialedell'istante, ma anche il disinteresse verso i familiari della vittima del suoomicidio, evidenziato dall'assenza di un risarcimento, in quanto tale condotta èstata ritenuta un elemento oggettivo idoneo a dimostrare la mancanza, allostato, di una adeguata riflessione critica sul proprio passato, proiettata verso ilravvedimento.Il ricorso non si confronta con tale ulteriore motivazione, e si limita aribadire che il risarcimento in favore delle vittime del reato non è una condizionenecessaria per la concessione della misura alternativa richiesta: la suaaffermazione è corretta, avendo l'ordinanza stessa ribadito tale concetto, ma nontiene conto della rilevanza che il Tribunale ha comunque attribuito a talecondotta negativa, deducendo da questa il mancato raggiungimento del livello diresipiscenza e di allontanamento da logiche criminali ritenuto necessario perl'applicazione del beneficio. L'omesso confronto con le argomentazioni chesostengono il provvedimento impugnato è ritenuto causa di inammissibilità delricorso, per mancanza di specificità (si vedano, sul punto, Sez. 1, n. 39598 del30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468); inquesto caso tale omissione è solo parziale, e impone perciò di valutare il ricorsosolo infondato, e non del tutto inammissibile.3. La motivazione dell'ordinanza impugnata, peraltro, appare logica econforme ai principi giurisprudenziali in merito alla concessione della misura dellasemilibertà.L'art. 50, quarto comma, Ord. pen. stabilisce, infatti, che «l'ammissione alregime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso deltrattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento delsoggetto nella società». Questa Corte ha, pertanto, stabilito che «Ai finidell'applicazione della misura alternativa della semilibertà, sono richieste duedistinte indagini, l'una delle quali concernente i risultati del trattamentoindividualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono ungraduale reinserimento del detenuto nella società ed implicanti la presa dicoscienza, attraverso l'analisi delle negative esperienze del passato e lariflessione critica proiettata verso il ravvedimento. » (Sez. 1, n. 197 del25/10/2023, dep. 2024, Rv. 285550, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenutoostativo alla prognosi di positivo reinserimento sociale del condannato il nonessersi attivato per risarcire il danno subito dalle vittime del reato).Il Tribunale di sorveglianza, perciò, ha valutato da un lato l'esistenza dicondizioni che garantiscano il reinserimento nella società, ed ha rilevato che essenon sono adeguatamente prospettate con il generico riferimento all'attivitàlavorativa da svolgere nell'esercizio commerciale della moglie, senza che se nepossa dedurre la sua concreta idoneità per tale reinserimento, nel senso di unacapacità di contribuire alla elaborazione di una personalità priva di trattiantisociali, all'accettazione delle regole di civile convivenza, all'apertura verso ilrispetto del prossimo. Dall'altro lato, ha valutato i risultati del trattamentointramurario, e pur non trascurando l'attiva partecipazione ad esso e i progressicompiuti dal ricorrente, ha ritenuto ancora insufficiente la riflessione critica sulproprio passato criminale e l'accettazione della condanna subita, pur nonimpedendo questa di continuare a professare la propria innocenza.L'insufficienza di tale riflessione critica, nella prospettiva del reinserimentosociale, è stata legittimamente dedotta dalla mancanza di un risarcimento e daun generale disinteresse verso i familiari della vittima dell'omicidio: questa Corteha, infatti, affermato che, pur non essendo un tale interessamento richiestoquale pre-condizione per la concessione della misura alternativa dellasemilibertà, «il risarcimento nei confronti delle vittime del reato in modo nonillogico può essere valutato come un dato di fatto obiettivo da cui ricavare lapresa di coscienza da parte del condannato delle negative esperienze del passatoe l'esistenza di una riflessione critica proiettata verso il ravvedimento, che sonoelementi necessari per la concessione del beneficio» (Sez. 1, n. 197 del25/10/2023, cit., in motivazione). Anche i progressi nel trattamentointramurario, pur fondamentali, possono legittimamente essere ritenutiinsufficienti a fronte della mancanza di un'adeguata maturazione della riflessionecritica sul proprio passato, essendo il Tribunale di sorveglianza tenuto solo amotivare adeguatamente la propria valutazione circa la necessità di un ulterioreperiodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine diverificare la possibilità di formulare una prognosi positiva in merito alla capacitàdi reinserimento sociale del detenuto (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 22443 del17/01/2019, Rv. 276213).L'ordinanza impugnata contiene tale adeguata motivazione, essendo ilgiudizio negativo fondato su una condotta oggettiva, con la quale il ricorrentenon si è confrontato.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]