Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 00054/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova il 19/05/2022; visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; esaminato il ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa declaratoria di una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione giuridica del fatto ed alla dosimetria della pena; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Ritenuti i motivi inammissibile perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 1.03 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti;

2. rilevato infatti che il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto con sufficiente specificità dal ricorrente, che, peraltro, quanto alla ipotizzata violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., non si confronta con la motivazione della sentenza;

3. ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova il 19/05/2022; visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; esaminato il ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa declaratoria di una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione giuridica del fatto ed alla dosimetria della pena; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Ritenuti i motivi inammissibile perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 1.03 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; 2. rilevato infatti che il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto con sufficiente specificità dal ricorrente, che, peraltro, quanto alla ipotizzata violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., non si confronta con la motivazione della sentenza; 3. ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 00054/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris