Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026

Cassazione n. 03550/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 034MQDN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 5-22F.

RG. 2598e/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla determinazione della pena base per il reato più grave e gli aumenti per continuazione con le altre ipotesi di reato sono stati formulati in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che la genericità delle censure, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità dell'imputato per il riferimento al ruolo direttivo svolto, nonchè gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2026 re estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 034MQDN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 5-22F. RG. 2598e/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla determinazione della pena base per il reato più grave e gli aumenti per continuazione con le altre ipotesi di reato sono stati formulati in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che la genericità delle censure, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità dell'imputato per il riferimento al ruolo direttivo svolto, nonchè gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 re estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 03550/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris