CassazionedecretoSezione UDecisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 04770/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tuzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 22431 del 2025. 3. - La Corte rimettente ha rinviato per l’esposizione in fatto e in diritto dell’oggetto della causa alla sentenza non definitiva pubblicata in data 7 ottobre 2025. In tale pronuncia, si premette in fatto che l’opposizione a decreto ingiuntivo si fondava, per quel che qui rileva, sulla dedotta nullità delle due fideiussioni omnibus rilasciate alla banca perché contenenti clausole violative della disciplina antitrust, oltre che sull’eccepita estinzione dell’azione di garanzia, in quanto la banca non si era attivata nei termini previsti dall’art. 1957 c.c., così decadendo dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore.F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22431/2025 Numero sezionale 10/2026 Numero di raccolta generale 4770/2026 Il Tribunale di Treviso – qualificato il garante come consumatore con conseguente Data pubblicazione 03/03/2026 applicazione della relativa disciplina – accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. In particolare, il giudice di primo grado riteneva che le fideiussioni che garantivano il credito non fossero state azionate tempestivamente nel semestre decorrente dalla scadenza dell’obbligazione principale e che l’ingiungente fosse, pertanto, decaduta dall’azione di garanzia, non potendo invocare la deroga convenzionale alla previsione normativa di cui all’art. 1957 c.c. (clausole di cui agli artt. 6 e 7 di entrambi i contratti) in ragione della nullità della relativa previsione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 33, co. 2, lettera t), e 36 del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206 del 2005). Adita in sede di gravame dal creditore, la Corte d’appello di Venezia, con pronuncia non definitiva, nel rigettare alcuni motivi, ha confermato la qualificazione di consumatore del soggetto che aveva rilasciato la fideiussione e ritenuto vessatoria, ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 1 e comma 3, n. 18, c.c., e ora ai sensi dell’art. 33, comma 1 e comma 2, lett. t), e 36, co. 1, del Codice del Consumo, la clausola di cui all’art. 6 di entrambe le fideiussioni (secondo la quale «i diritti derivanti all’azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»), trattandosi di una clausola che, prorogando di fatto sine die il diritto della banca/finanziaria di agire nei confronti del debitore principale, determina, nei rapporti tra fideiussore/consumatore e banca finanziaria creditrice, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e comunque una chiara limitazione della facoltà di opporre eccezioni. Nel merito, secondo la Corte, per potere predicare l’efficacia della suddetta clausola era necessario lo svolgimento di una specifica trattativa individuale sul punto, di cui, però, l’istituto di credito non aveva fornito alcuna prova. 4. - Con riferimento ad altro motivo di appello, relativo alla dedotta la violazione degli artt. 1362 e ss. e 1957 c.c. in ordine alla clausola di cui all’art. 7 di entrambe le fideiussioni (del seguente tenore: «il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all’azienda di credito, a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese tasse ed ogni altro accessorio»), la Corte veneta ha ravvisato, invece, i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sul rilievo che non vi F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22431/2025 Numero sezionale 10/2026 Numero di raccolta generale 4770/2026 Data pubblicazione 03/03/2026 sarebbe biunivocità necessaria tra la dichiarata inefficacia/nullità della clausola di deroga dell’art. 1957 c.c., di cui all’art. 6, e la vessatorietà della deroga prevista dalla diversa clausola oggetto della censura. In particolare, nel motivo si assume che, a prescindere dalla qualificazione come consumatore della opponente, la clausola di cui all’art. 7 dovrebbe essere interpretata nel senso di una (consentita) deroga pattizia alle modalità attraverso le quali dev’essere avanzata l’istanza di cui all’art. 1957 c.c., con la conseguenza che, al fine di non incorrere nella decadenza prevista da tale norma, sarebbe stato comunque sufficiente che il creditore inoltrasse una semplice richiesta stragiudiziale, senza necessità di azionare giudizialmente la pretesa. Per l’effetto, poiché la banca aveva indirizzato tempestivamente, sia al debitore principale che alla garante, l’intimazione di pagamento, non si sarebbe verificata alcuna decadenza. 4.1. - Così tratteggiata la questione, dichiaratamente sottoposta al contradditorio delle parti in esito alla pronuncia non definitiva, il giudice a quo assume che ricorrano nella specie le condizioni normativamente previste per il rinvio pregiudiziale. 4.2. - La risoluzione del quesito sarebbe determinante per la decisione del predetto motivo di appello, dal momento che, ove la clausola dovesse ritenersi valida ed efficace, andrebbe vagliata nel merito la pretesa creditoria; diversamente, l’appello andrebbe rigettato, con conferma della decisione di primo grado. 4.3. - La questione – che, nell’assunto del remittente, sarebbe di diritto e non ancora risolta ex professo dalla Corte di cassazione – presenterebbe gravi difficoltà interpretative, opponendosi argomentazioni a favore e contro la valutazione della clausola in questione come inefficace/nulla ai sensi della disciplina consumeristica. In particolare, nel primo senso, deporrebbe il rilievo che la pattuizione, nella parte in cui si fa riferimento alla “semplice richiesta scritta”, sarebbe interpretabile come espressiva della volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all’art. 1957 c.c., l’iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l’estinzione della garanzia; secondo questa prospettiva, la clausola in esame sarebbe parte della deroga contrattualmente prevista rispetto alla previsione di cui all’art. 1957 c.c., nel senso che, escludendo l’operatività della più generale ed espressa deroga dell’art. 1957 c.c. stabilita dalle parti (con la clausola di cui all’art. 6 della fideiussione), la decadenza del creditore sarebbe comunque evitata per F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22431/2025 Numero sezionale 10/2026 Numero di raccolta generale 4770/2026 Data pubblicazione 03/03/2026 mezzo di una richiesta di pagamento stragiudiziale avanzata prima del decorso del termine decadenziale (come previsto con l’art. 7 della fideiussione); seguendo questa linea, la statuizione del giudice del primo grado con la quale è stata dichiarata nulla per vessatorietà la deroga pattizia della decadenza di cui all’art. 1957 c.c., in quanto inserita in un contratto concluso tra professionista e consumatore senza specifica trattativa, comprenderebbe anche tale clausola, siccome derogativa della disciplina legale della fideiussione e producente l’effetto di limitare la facoltà del fideiussore di opporre al creditore un’eccezione che, senza tale deroga convenzionale, gli spetterebbe. Ove quindi, come nella specie, il fideiussore sia un consumatore che contrae con un professionista, una simile pattuizione potrebbe dirsi valida solo se inserita a seguito di una specifica trattativa sul punto e pertanto risulterebbe nulla. All’opposto, si sostiene che la clausola in esame non determinerebbe un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, né la sua natura abusiva potrebbe essere desunta dalla previsione di cui agli artt. 1469-bis, comma 3, n. 18, c.c. e 33, comma 2, lettera t), Cod. Cons., i quali dispongono che si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che sanciscono a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. Secondo questa prospettiva, la clausola che permette al creditore di rivolgere le proprie istanze nei confronti del fideiussore “a semplice richiesta scritta” per evitare di incorrere nella decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., non sarebbe qualificabile come vessatoria, perché non comporterebbe alcun aggravio della posizione contrattuale del garante, dal momento che «non esime il creditore, che intenda invece agire contro il debitore principale, dall’onere di attivarsi giudizialmente contro quest’ultimo, a pena di decadenza, entro il termine semestrale, e non si pone in contrasto con l’interesse protetto da tale norma». 4.4. – Infine, la questione sarebbe suscettibile di porsi in numerosi giudizi, e, segnatamente, in tutti quelli in cui è presente una fideiussione a prima richiesta e il garante debba qualificarsi come “consumatore”. 5. - Tanto premesso, non sussistono le condizioni richieste dall’art. 363-bis c.p.c. per dare ingresso al rinvio pregiudiziale. 6. - In primo luogo, il quesito presuppone un problema di interpretazione della clausola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22431/2025 Numero sezionale 10/2026 Numero di raccolta generale 4770/2026 contrattuale inter-partes che esorbita da un profilo di indagine esclusivamente Data pubblicazione 03/03/2026di diritto, per richiedere una valutazione in fatto del giudice di merito (in generale, sulla necessità di accertare in concreto la volontà manifestata dalle parti con la stipulazione della clausola di pagamento “a prima richiesta”, fra altre, Cass. Sez. 3, 27/12/2024, n. 34678). In particolare, nel caso di specie, per come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, l’esegesi della clausola in contestazione va condotta in riferimento alle complessive pattuizioni e, in particolare, in rapporto all’ulteriore clausola di cui all’art. 6, derogatoria dell’art. 1957 c.c. e già riconosciuta come vessatoria nella sentenza non definitiva emessa dalla stessa Corte d’appello, a conferma della decisione emessa sul punto dal primo giudice. E già in tal senso, con rilievo assorbente, viene a difettare il requisito prescritto dal primo comma dell’art. 363-bis c.p.c. 7. - Sotto altro profilo, difetta anche l’adeguata illustrazione del requisito di novità della questione, con riferimento alla possibilità di trarre elementi di valutazione dalla disamina di pronunce di questa Corte che, pur affrontando aspetti diversi da quello in esame, possano potenzialmente offrire elementi per guidare gli operatori. In questo senso, va, pure, qui ribadito che la «‘novità’ non può desumersi dalla mera mancanza di precedenti di rilievo nomofilattico riguardanti fattispecie identiche, consistendo l’impegno interpretativo, proprio nella capacità di conformare i principi già affermati a situazioni di fatto che presentano caratteri riconducibili a tali principi così da consentirne, mediante la mediazione ermeneutica, l’applicazione diretta, parziale o per contrasto.» (decreto P.P. n. 9308 del 09/04/2025). 8.- In ogni caso, non si ravvisa il presupposto della grave difficoltà interpretativa della questione sollevata. In effetti, il giudice rimettente prospetta il dubbio interpretativo in chiave ipotetica, come mera esposizione di opposte argomentazioni (peraltro essenzialmente sviluppate in base a propri precedenti), senza peraltro una puntuale disamina degli indici normativi e giurisprudenziali che potrebbero far propendere per l’una o l’altra delle due tesi. In continuità con l’indirizzo interpretativo già affermato in proposito, va, quindi, ribadito che l’art. 363-bis c.p.c. «richiama il giudice a quo ad operare un approfondito esame di tutte le alternative interpretative che possono porsi. Ad opinare diversamente, F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22431/2025 Numero sezionale 10/2026 Numero di raccolta generale 4770/2026 del resto, si arriverebbe a consentire la possibilità, per il giudice di merito, di rimettere Data pubblicazione 03/03/2026 sempre a questa Corte la risoluzione di ogni questione a lui sottoposta, finendosi, così, con l’inaridire il compito di interpretare la legge, che è dovere indeclinabile di ogni giudice» (decreto P.P. n. 14121 del 27/05/2025). 9. - Né, in assenza dei presupposti di legge, il vaglio di ammissibilità potrebbe essere superato per effetto di una ipotetica connessione con una delle questioni sollevate dal Tribunale di Siracusa con l’ordinanza in data 1° agosto 2025, iscritta al numero di Registro Generale 16647 del 2025, assegnata alle Sezioni Unite con decreto presidenziale depositato il 12 novembre 2025, posto che, in quella sede, si valuterà, fra l’altro, se la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale, mentre, nel presente caso, il quesito interpretativo involge – a monte – il vaglio in ordine alla vessatorietà, nella specie, della predetta pattuizione in riferimento alla disciplina consumeristica. 10. - In definitiva, in difetto dei requisiti sopra indicati, il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363-bis c.p.c. dalla Corte d’appello di Venezia deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. visto l’art. 363-bis c.p.c., dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Venezia con l’ordinanza di cui in premessa. Roma, 3 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA] D