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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14376/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di atti persecutori; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di atti persecutori; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 14376/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris