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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 44469/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Bonanno; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e reati in materia di stupefacenti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.

Generico e meramente assertivo della sussistenza di vizio di violazione di legge per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui al comma 7, art. 73 d.P.R. 309/1990 è il primo motivo di ricorso che si muove sul piano della astratta compatibilità logica e giuridica dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 8 d.l. 152 del 1991, effettivamente applicata all'imputato, e quella di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, viceversa denegata dalla Corte di appello.

Il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sul punto della insussistenza degli specifici requisiti (il proficuo contributo efficace e concreto alle indagini) diverso e ulteriore rispetto al contributo offerto alla raccolta della prova dei reati che connota l'attenuante della collaborazione di cui all'art. 8 cit..

Ne consegue che non sussiste il preteso automatismo nell'applicazione della circostanza di cui all'art. 73, comma 7 cit. che, in quanto più favorevole, avrebbe dovuto trovare applicazione essendo già stata riconosciuta la circostanza attenuante "mafiosa".

Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, sulla mancata applicazione della continuazione esterna tra i fatti oggetto del processo e quelli oggetto di sentenza divenuta irrevocabile dopo la prospettazione dell'appello, applicazione avanzata solo in sede di conclusioni.

La sentenza impugnata ha fatto coerente applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e sempre che sia accompagnata dall'allegazione, precisa e completa, delle sentenze definitive rilevanti ai fini del decidere (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, Rv. 285991). /)) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Bonanno; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e reati in materia di stupefacenti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Generico e meramente assertivo della sussistenza di vizio di violazione di legge per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui al comma 7, art. 73 d.P.R. 309/1990 è il primo motivo di ricorso che si muove sul piano della astratta compatibilità logica e giuridica dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 8 d.l. 152 del 1991, effettivamente applicata all'imputato, e quella di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, viceversa denegata dalla Corte di appello. Il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sul punto della insussistenza degli specifici requisiti (il proficuo contributo efficace e concreto alle indagini) diverso e ulteriore rispetto al contributo offerto alla raccolta della prova dei reati che connota l'attenuante della collaborazione di cui all'art. 8 cit.. Ne consegue che non sussiste il preteso automatismo nell'applicazione della circostanza di cui all'art. 73, comma 7 cit. che, in quanto più favorevole, avrebbe dovuto trovare applicazione essendo già stata riconosciuta la circostanza attenuante "mafiosa". Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, sulla mancata applicazione della continuazione esterna tra i fatti oggetto del processo e quelli oggetto di sentenza divenuta irrevocabile dopo la prospettazione dell'appello, applicazione avanzata solo in sede di conclusioni. La sentenza impugnata ha fatto coerente applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e sempre che sia accompagnata dall'allegazione, precisa e completa, delle sentenze definitive rilevanti ai fini del decidere (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, Rv. 285991). /)) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobr
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