CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04818/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12380/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587). -Controricorrenti – Avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 163 /2023 depositata il 18/12/2023. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio delgiorno 11 novembre 2025. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Perugia , pronunciando in sede di opposizione ex art. 5 ter legge n. 89 del 2001, ha confermato il [OSCURATO:PERSONA] decreto del consigliere designato che liquidava a favore di [OSCURATO:PERSONA] e a carico del ministero della giustizia l’importo di euro 2.1500 a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento - sempre per equa riparazione - protrattosi, compresa la fase del giudizio di ottemperanza, per circa dodici anni. 2. La Cassazione, con ordinanza n. 2/2023, in accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale del ministero della giustizia, assorbito il ricorso principale della parte privata, ha cassato con rinvio detto decreto sul rilievo che titolare, dal lato passivo , del rapporto obbligatorio con riferimento all’eccessiva durata del giudizio di ottemperanza fosse il ministero dell’economia e delle finanze, non evocato in giudizio, e non il ministero della giustizia. 3. Riassunto il giudizio da parte della ricorrente nei confronti di entrambi i dicasteri, la Corte d’appello di Perugia ha condannato il ministero della giustizia al pagamento di un indennizzo di euro 1.535,71 e il ministero dell’economia e delle finanze al pagamento di un indennizzo di euro 614,28; ha inoltre compensato le spese del giudizio di opposizione, di legittimità e di rinvio (vedi pag. 4 del decreto) “in considerazione della reciproca soccombenza, a seguito dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso del ministero della giustizia”. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi. Il ministero della giustizia e il MEF hanno resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria. Considerato che: 1. Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. È errata la compensazione delle spese di lite relative al giudizio di opposizione, di legittimità e di rinvio disposta dal giudice di rinvio in quanto, come ripetutamente affermato dalla S.C., nel procedimento di equa riparazione la liquidazione di un indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c. Sotto altro profilo, la ricorrente evidenzia che la compensazione totale delle spese dei tre gradi di giudizio si traduce, per essa , in una sostanziale soccombenza perché le arreca un pregiudizio economico; conclude che, al contrario di quanto ritiene la Corte di Perugia, non esiste alcuna “reciproca soccombenza”, tra le parti, tale da implicare la compensazione (integrale) delle spese di lite. 2. Secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e difetto assoluto di motivazione. È errata e priva di motivazione la statuizione del giudice di merito secondo cui tra la ricorrente e il ministero dell’economia e delle finanze vi sarebbe una “reciproca soccombenza”; infatti, il MEF ha partecipato al solo giudizio di rinvio ed è risultato soccombente, essendogli stato ascritto un ritardo irragionevole di due anni, con condannadello stesso al pagamento di un indennizzo di euro 614,28. 3. I due motivi, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono infondati. In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito globaledella lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte ( Sez. U, Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022 , Rv. 666076 – 01 ; in termini, Sez. 2, Ordinanza n. 9448 del 06/04/2023 , Rv. 667527 -01). La decisione sulla compensazione delle spese adottata dalla Corte di Perugia è conforme a diritto, dovendosi soltanto correggere la motivazione. Invero, non è ravvisabile una soccombenza reciproca per effetto dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale del ministero della giustizia. Tuttavia,l’accoglimento della domanda in termini diversi rispetto all’originaria pretesa di parte attrice, conseguente alla necessità di integrare, nel giudizio di rinvio, il contraddittorio anche nei confronti del ministero dell’economia e delle finanze, inizialmente non evocato in giudizio, fa sì che il giudice di merito, non diversamente da quanto accade in caso di accoglimento parziale di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, ossia di accoglimento per un importo inferiore, possa compensare le spese di lite, così da tener conto di tale circostanza quale sopravvenienza relativa al quadro di riferimento della controversia, che presenta la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c., come si spiega nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (sul tema, vedi Cass. Sezioni Unite, n. 27172 del 2022; n. 32061 del 2022; n. 32906 del 2022). 4. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 750, a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a de