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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 17494/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1111/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 88/2012 depositata il 13.11.2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento per maggiore Irpef per l'anno 2003 a seguito di altro avviso di accertamento nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], di cui la Peripolli era socia accomandante per una quota pari al 20%, la contribuente aveva proposto impugnazione davanti alla CTP di Vicenza.

Il giudice di prime cure aveva accolto l'impugnazione e contro questa sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate.

La CTR ha dichiarato «validi e rituali» gli accertamenti pro quota nei confronti del socio in base a quanto definitivamente accertato a carico della società, esclusa IVA.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate che si affida a tre motivi.

E' rimasta intimata la Peripolli. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo l'Agenzia deduce violazione degli art. 14 e 59 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 295 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto, data l'unitarietà dell'accertamento relativo a società e soci e atteso il litisconsorzio necessario originario, la CTR non avrebbe potuto decidere ma avrebbe dovuto annnullare la sentenza con rinvio al Giudice di prime cure.

1.1. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 285 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in quanto, dato il carattere pregiudiziale del giudizio relativo all'accertamento nei confronti della società, la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione di quel giudizio.

1.2. Con il terzo motivo si deduce violazione degli art. 132 comma 2 n. 4 cpc, 118 disp. att. c.p.c., 36 comma 2 n. 4 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in quanto la CTR aveva rinviato sic et simpliciter alla sentenza pronunciata in relazione all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società.

2. Il primo motivo è fondato.

La sentenza impugnata è nulla, così come quella di primo grado, perché ciascuna è stata resa in violazione del litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i soci, secondo quanto chiarito da Cass. sez. un. 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme: tra le molte, si vedano Cass. n. 23096 del 14 dicembre 2012; Cass. n. 25300 del 28 novembre 2014; Cass. n. 7789 del 20 aprile 2016; ultimamente, Cass. n. 41265 del 2021).

L'integrità del litisconsorzio richiedeva, infatti, che il processo sì fosse svolto simultaneamente nei confronti della società, in persona del socio accomandatario quale legale rappresentante della società e dell'accomandatario stesso in proprio, essendo la controversia, pur originata dalle separate impugnazioni, sostanzialmente una.

La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, con rinvio al giudice di primo grado (CTP di Vicenza), dinanzi al quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

3. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia alla CTP di Vicenza in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1111/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 88/2012 depositata il 13.11.2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento per maggiore Irpef per l'anno 2003 a seguito di altro avviso di accertamento nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], di cui la Peripolli era socia accomandante per una quota pari al 20%, la contribuente aveva proposto impugnazione davanti alla CTP di Vicenza. Il giudice di prime cure aveva accolto l'impugnazione e contro questa sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate. La CTR ha dichiarato «validi e rituali» gli accertamenti pro quota nei confronti del socio in base a quanto definitivamente accertato a carico della società, esclusa IVA. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate che si affida a tre motivi. E' rimasta intimata la Peripolli. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo l'Agenzia deduce violazione degli art. 14 e 59 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 295 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto, data l'unitarietà dell'accertamento relativo a società e soci e atteso il litisconsorzio necessario originario, la CTR non avrebbe potuto decidere ma avrebbe dovuto annnullare la sentenza con rinvio al Giudice di prime cure. 1.1. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 285 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in quanto, dato il carattere pregiudiziale del giudizio relativo all'accertamento nei confronti della società, la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione di quel giudizio. 1.2. Con il terzo motivo si deduce violazione degli art. 132 comma 2 n. 4 cpc, 118 disp. att. c.p.c., 36 comma 2 n. 4 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in quanto la CTR aveva rinviato sic et simpliciter alla sentenza pronunciata in relazione all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società. 2. Il primo motivo è fondato. La sentenza impugnata è nulla, così come quella di primo grado, perché ciascuna è stata resa in violazione del litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i soci, secondo quanto chiarito da Cass. sez. un. 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme: tra le molte, si vedano Cass. n. 23096 del 14 dicembre 2012; Cass. n. 25300 del 28 novembre 2014; Cass. n. 7789 del 20 aprile 2016; ultimamente, Cass. n. 41265 del 2021). L'integrità del litisconsorzio richiedeva, infatti, che il processo sì fosse svolto simultaneamente nei confronti della società, in persona del socio accomandatario quale legale rappresentante della società e dell'accomandatario stesso in proprio, essendo la controversia, pur originata dalle separate impugnazioni, sostanzialmente una. La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, con rinvio al giudice di primo grado (CTP di Vicenza), dinanzi al quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. 3. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia alla CTP di Vicenza in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del
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