CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31376/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5094/24 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Aosta di condanna per il reato di furto; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 624 cocl.pen. in tentativo e alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, Cuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. In particolare: il ricorso pare non cogliere che la Corte di appello — sulla base della querela e dell'annotazione di P.G. del 3 settembre 2021 — ha ricostruito che il monitoraggio dell'imputato aveva portato quest'ultimo a liberarsi di merce sottratta ma era stata l'occasione a che, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, si trovasse la refurtiva di cui al capo di imputazione; il ricorso non contrasta la specifica argomentazione della Corte di appello che ha evinto, dall'ampia serie di precedenti del prevenuto, l'impossibilità ci formulare un giudizio positivo sulle sue possibilità di contenimento delle pulsioni delinquenziali e, quindi, sulla sostituzione della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10