CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 10984/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con sede in Bologna, in persona del liquidatore sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con sede in Bologna, in persona del liquidatore sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi per procura alle liti di cui alla memoria di costituzione del 18. 1. 2022 dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo digitale pec. Ricorrenti contro Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Bergamo, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale del 16. 2. 2017 autenticata per atto del dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Gambara, rep. 4465, racc. 2750, rappresentata e difesa per procura alle liti allegata al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Ombrone n. 14.F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a R.G. N. 25382/2017. Numero registro generale 25382/2017 Numero sezionale 150/2022 Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10984/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 avverso la sentenza n. 3405 della Corte di appello di Milano, depositata il 5. 7. 2017; udita la relazione della causa svolta dal cons. [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza del 24. 1. 2022. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 3405 del 5. 7. 2017 la Corte di appello di Milano confermò la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo che aveva intimato loro, alla prima in qualità di contraente ed agli altri in qualità di suoi fideiussori, il pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della somma di euro 1.364.439,93, a titolo di saldo di conto corrente e delle rate insolute di mutuo fondiario concesso con contratto del 28. 7. 2006 per la costruzione di un immobile con destinazione alberghiera, nonché rigettato la domanda della società [OSCURATO:PERSONA] di condanna della opposta al risarcimento dei danni per violazione del dovere di buona fede e correttezza, per avere ingenerato in capo alla stessa l’incolpevole affidamento sul fatto che l’immobile oggetto dei lavori sarebbe stato trasferito alla società [OSCURATO:PERSONA], facente parte del gruppo della stessa Banca mutuante, al fine di utilizzare il ricavato per estinguere il mutuo e poi di concedere in leasing alla stessa società l’immobile, adottando successivamente comportamenti tesi ad impedire la realizzazione di tale programma. A sostegno della conclusione accolta la Corte distrettuale, per quanto qui interessa, affermò che correttamente il giudice di primo grado non aveva autorizzato la società [OSCURATO:PERSONA] a chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA], quale corresponsabile dei danni lamentati, atteso che la sua partecipazione in giudizio era da ritenersi superflua ai fini della decisione e l’avrebbe resa meno celere; che non vi era alcuna prova dell’asserito accordo verbale con cui la F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 25382/2017 R.G. N. 25382/2017. Numero sezionale 150/2022 Numero di raccolta generale 10984/2022 Banca opposta avrebbe “ dato per certa “ la successiva stipula del contratto di Data pubblicazione 05/04/2022 leasing con la [OSCURATO:PERSONA] ovvero promesso la novazione del mutuo in leasing; che la pretesa fatta valere dalla Banca in sede monitoria era fondata, avendo essa versato le somme nella misura concordato rispetto ai sal, anticipando anche, nel 2007 e nel 2008, una parte della seconda tranche, nonostante i lavori, alla data del 21. 9. 2010, non fossero ancora iniziati, mentre la società mutuataria non aveva versato le rate di preammortamento successive alla prima; che le prove testimoniali volte a dimostrare il dedotto accordo verbale in ordine alla stipulazione del leasing sull’immobile erano inammissibili, in quanto volte a provare patti aggiunti al contenuto del contratto di mutuo. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 26. 7. 2017, con atto notificato il 25. 10. 2017, hanno proposto ricorso la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102, 106, 269 e 354 cod. proc. civ. e nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., censura la decisione di primo grado per avere negato l’autorizzazione alla chiamata in causa della società [OSCURATO:PERSONA] ritenendola “ non necessaria “ e la sentenza di secondo grado per avere, con motivazione contraddittoria ed insufficiente, arbitrariamente riferito tale locuzione alle esigenze di celerità del giudizio. I ricorrenti concludono chiedendo che, attesa la violazione del contraddittorio, la causa sia rimessa al giudice di primo grado. Il motivo è inammissibile. Con riguardo alle censure che investono la sentenza di primo grado, atteso che il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., può essere proposto nei confronti delle sole sentenze di appello. Con riguardo alle censure rivolte nei confronti della sentenza di secondo grado, va invece considerato che il ricorso non contesta l’accertamento della F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a R.G. N. 25382/2017. Numero registro generale 25382/2017 Numero sezionale 150/2022 Corte distrettuale che ha negato alla società [OSCURATO:PERSONA] la qualità di Numero di raccolta generale 10984/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 litisconsorte necessario, riconoscendole, in virtù del diverso titolo di responsabilità prospettato a suo carico, soltanto quella di terzo. Ne discende l’inammissibilità del motivo, avendo questa Corte più volte affermato la natura discrezionale del potere del giudice di negare alla parte l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo, ai sensi dell’art. 269 cod. proc. civ., reputando correttamente motivata tale scelta mediante richiamo, come per l’appunto ha fatto la sentenza impugnata, alle esigenze di celerità del giudizio ( Cass. S.U. n. 4309 del 2010 ). Priva di fondamento appare invece la dedotta violazione dell’art. 354 cod. proc. civ., che prevede, in ipotesi di difetto di integrità del contraddittorio, la regressione del giudizio davanti al giudice di primo grado, tenuto conto che tale norma trova applicazione, per costante orientamento di questa Corte, ai soli casi in cui la pretermissione dal giudizio riguardi il litisconsorte necessario, non il terzo, la cui partecipazione è, per definizione, solo eventuale. Tale ultima considerazione porta anzi a considerare il motivo di per sé inammissibile, atteso che la chiamata in giudizio del terzo, ai sensi degli artt.106 e 269 cod. proc. civ., può essere disposta solo nel e per il processo di primo grado, stato a cui, nel caso di specie, il processo non può regredire. Il secondo motivo di ricorso denunzia omesso esame di un fatto decisivo e violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1337, 1338, 1374 e 1375 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., assumendo che la Corte di appello, nell’affermare che le parti opponenti non avevano dato prova del comportamento illecito da esse addebitato alla controparte, ha malamente valutato le risultanze probatorie, trascurando circostanze fondamentali alla ricostruzione dei fatti, da cui emergeva che già nel 2006 vi era stata da parte della banca la promessa di trasformare l’originario contratto di mutuo in leasing. Il mezzo è inammissibile in quanto investe la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito, che, per giurisprudenza costante di questa Corte, integra un apprezzamento di fatto non censurabile, come tale, in sede di giudizio di legittimità.F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 25382/2017 R.G. N. 25382/2017. Numero sezionale 150/2022 Numero di raccolta generale 10984/2022 La censura di omesso esame di fatti decisivi è altresì inammissibile ai sensi Data pubblicazione 05/04/2022 dell’art. 348 ter, comma 4, cod. proc. civ., che esclude la proponibilità con il ricorso per cassazione del motivo di cui all’art. 360 n. 5 nel caso in cui la sentenza di appello, come nel caso di specie, abbia deciso le questioni di fatto in senso conforme alla sentenza di primo grado ( c.d. doppia conforme ), disposizione ratione temporis applicabile, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nel 2014. Il terzo motivo di ricorso, che denunzia omesso esame di un fatto decisivo e vizio di apparente, contraddittoria e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere affermato, in esito alla erronea valutazione delle risultanze documentali, che la Banca aveva regolarmente erogato, anzi in parte anticipato, l’erogazione della seconda tranche del finanziamento e che ad essere inadempiente era stata la società [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo va dichiarato inammissibile per le stesse ragioni di cui al motivo precedente. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2721, 2722 e 2724 n. 1 cod. proc., lamentando il mancato accoglimento delle richieste di prova testimoniali volte a dimostrare l’illecito comportamento della controparte. Il mezzo va dichiarato inammissibile per difetto di decisività, dal momento che, non riproducendo le circostanze di prova che si assumono dedotte, non risulta possibile per questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti, valutare se esse fossero o meno rilevanti ai fini della decisione della causa, vale a dire idonee a giustificare, una volta ammesse ed espletate, una diversa soluzione delle questioni controverse. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 25382/2017 R.G. N. 25382/2017. Numero sezionale 150/2022 Numero di raccolta generale 10984/2022 rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento delle Data pubblicazione 05/04/2022 spese di giudizio, che liquida in euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o