CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2020
Cassazione n. 44860/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 16 novembre 2020 la Corte di appello di Napoli - adito quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la declaratoria di ineseguibilità ai sensi degli artt. 630 e 673 cod. proc. pen. della sentenza definitiva emessa il 21 ottobre 2016. In motivazione si evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] ed il Valente hanno prospettato la violazione, durante il giudizio di cognizione, di norme di natura processuale lesive de principi costituzionali nazionali e sovranazionali ed in particolare degli artt. 6, 3, 7, 8, 13, 29 e 46 della Convenzione EDU. La sentenza irrevocabile avrebbe fondato la condanna su intercettazioni acquisite in altro procedimento pacificamente non utilizzabili secondo l'interpretazione dell'art. 270 cod. proc. pen. già recepita dalla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite n. 32697 del 2014 e più di recente ribadita dalla sentenza, sempre a Sezioni unite, n. 51 del 18 novembre 2019. 2. Avverso detta ordinanza, il [OSCURATO:PERSONA] ed il Valente hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite del comune difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], i motivi: - manifesta insufficienza della motivazione con riferimento alla domanda di incidente di esecuzione formulata ex art.t. 666 e 670 cod. proc. pen. per illegalità della pena in quanto irrogata "sul presupposto di una prova da ritenersi inammissibile ab origine in cemicita al dettato normativo dell'art. 270 cod. proc. pen. e alla corretta interpretazione contenuta nelle sentenze a sezioni unite n. 32697 del 2014 e n. 51 del 2020"; - inosservanza delle norme processuali ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti di revisione di cui all'art. 630, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; - inosservanza delle norme processuali ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti di revisione di cui all'art. 630, comma 1 lett. c), cod. proc. pen; - inosservanza delle norme processuali ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti della revisione europea. I ricorrenti sostengono di trovarsi in condizione analoga rispetto a quella di soggetti 'vittoriosi' presso la Corte Edu e pertanto il titolo esecutivo andava sospeso ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. 2.1. Con memoria tempestivamente depositata la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito le argomentazioni a sostegno dei motivi insistendo sulla necessaria estensione in via analogica dell'incidente di esecuzione al caso in verifica. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. La risposta fornita dal giudice della esecuzione è corretta è in diritto posto che: - in sede esecutiva non sono rilevabili vizi del procedimento che ha dato luogo al titolo, in quanto coperti (ove esistenti) dal giudicato, salva la ipotesi della inesistenza, che non è stata dedotta; - ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. è oggetto di verifica la regolare 'formazione' della esecutività del titolo, intendendosi per tale l'avvenuta osservanza delle norme che ne garantiscono la conoscenza e la facoltà di impugnazione e nel caso in esame non vi è dubbio alcuno circa la • conoscenza della decisione di merito e l'avvenuta impugnazione della medesima (da ultimo ); - l'illegalità della pena emendabile in sede esecutiva è solo quella derivante o da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, in sede di dosimetria (Sez. U, 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108) o da dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Macon, Rv. 264858; Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260699). - i ricorrenti non hanno prospettato la sussistenza in concreto di uno dei casi erí revisione ordinaria di cui all'art. 630 cod. proc. pen. Non è configurabile il contrasto di giudicati di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che attiene ai fatti storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato e non alla valutazione dei fatti né all'interpretazione delle norme processuali in relazione all'utilizzabilità di una determinata fonte di prova (Sez. 4, n. 43871 del 15/05/2018, Mancini, Rv. 274267). Non si versa in una ipotesi di prove nuove o sopravvenute. - i ricorrenti si sono limitati a prospettare o l'avvenuta violazione dei principi del giusto processo avvenuta durante la formazione del titolo esecutivo senza avere mai ottenuto un giudicato favorevole in sede sovranazionale i ma la lesione dei principi del giusto processo, che sarebbe in tesi avvenuta in sede cognitiva, non è causa di sospensione del titolo, né di revoca della sentenza, atteso che dall'art. 46 della Conv. Europea sorge l'obbligo dello Stato di dare esecuzione alle decisioni della Corte Edu nei casi specifici ove tale violazione è stata accertata dalla Corte di Strasburgo (e dunque nei confronti dei soggetti vittoriosi in quella sede) e non in casi definibili come semplicemente analoghi (cfr. Sez. 5, n. 7918 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275628; Sez. 6, n. 46067 del 23/09/2014, Scandurra, Rv. 261689; Sez. 1, n. 56163 del 23/10/2018, Bruno, Rv. 274557 secondo le quali è inammissibile il ricorso volto ad ottenere la nuova ipotesi di revisione, introdotta a seguito dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, c.d "revisione europea", quando la richiesta sia relativa a situazione processuale esaurita e coperta da giudicato, in assenza di esito favorevole dinanzi alla Corte EDU da eseguire in Italia, a prescindere dalla natura "pilota" ovvero ordinaria della "sentenza europea" richiamata a sostegno dell'istanza). A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2011, anche il soggetto 'vittorioso' presso la Corte Edu non è titolare del potere di agire tramite incidente di esecuzione, essendo stato introdotto un particolare 'caso aggiuntivo' di revisione (art. 630 cod. proc. pen.) cd. europea. Da ciò deriva che anche l'ipotesi del «caso analogo» non va trattata - di regola - con incidente di esecuzione ma con istanza di revisione, nel cui ambito dovrà prioritariamente accertarsi l'effettiva analogia tra un caso già deciso presso la Corte Edu e un caso diverso, mai portato alla cognizione della Corte di Strasburgo (si veda, sul tema, Sez. I n. 44193 del 11.10.2016, Rv 267861). Proprio il principio di parità di trattamento di situazioni analoghe impone, infatti, di regolamentare nel medesimo 'modo processuale' - ossia tramite la revisione - la condizione del soggetto vittorioso (con lesione del giusto processo già accertata in sede sovranazionale) e quella del soggetto che assume di trovarsi in condizioni analoghe (in caso mai trattato a Strasburgo). Se si optasse per il mantenimento dell'incidente di esecuzione (forma processuale più agevole) solo a vantaggio del soggetto «diverso» dal vittorioso si realizzerebbe il paradossale effetto di differenziare le forme di accesso alla tutela con maggior vantaggio a favore di chi non ha mai 'coltivato' la procedura sovranazionale e ne pretende una mera estensione di effetti. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro duemila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm