CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2023
Cassazione n. 40640/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di bancarotta fraudolenta ascritti al ricorrente in relazione al fallimento della Dinauto di [OSCURATO:PERSONA] e c. sas dichiarato il 28 novembre 2000. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che mira a retrodatare all'anno 2007 il termine di prescrizione dei reati (indicati dalla Corte distrettuale alla data del 20 marzo 2018), non è sorretto da un interesse concreto e attuale, poiché l'esito del giudizio sarebbe comunque la declaratoria di prescrizione e non vi sono ulteriori pregiudizi in assenza di una parte civile costituita; Preso atto che in data 25 settembre 2023 il difensore di fiducia dell'imputato ha trasmesso una dichiarazione di rinuncia al mandato; chiarito che la rinuncia è intervenuta sia dopo la notifica (avvenuta il 22 giugno 2023) al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza odierna (che si celebra in camera di consiglio senza la presenza delle parti) sia dopo la scadenza del termine di quindici giorni stabilito dall'art. 611 cod. proc. pen. per il deposito di memorie; sicché non residua attività difensiva, e, in ogni caso, torna applicabile il disposto dell'art. 107, comma 3, cod. proc. pen.: Preso atto che, nel corso dello svolgimento dell'udienza in camera di consiglio, la cancelleria ha portato all'attenzione del collegio una email proveniente dall'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL], con la quale si rappresenta, tra l'altro (per la parte qui in rilievo a fini decisori), che la Corte di appello non avrebbe trasmesso tutti gli atti presenti nel fascicolo processuale in suo possesso; considerato che tale missiva proviene da soggetto non legittimato a interloquire con il giudice di legittimità e, in ogni caso, per il suo tenore e contenuto, non incide né sul thema decidendi, né sull'esito del procedimento che si arresta al rilievo della inammissibilità per difetto di interesse; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.