CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 13254/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA. sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PALERMOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di PALERMO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo l'insussistenza del fumus commissi delicti con riguardo al concorso del Pirrone nel delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, contestato a lui e ad altri soggetti nel capo 18. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero (Procuratore europeo delegato di Palermo), deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e censurando la ricostruzione del giudice del riesame, che dall'analisi di alcune conversazioni telefoniche intercettate ha desunto l'estraneità del Pirrone alle condotte delittuose che sarebbero state poste in essere da altri funzionari pubblici, suoi colleghi. Il Pubblico ministero oppone a tale ricostruzione il contenuto di alcune altre intercettazioni telefoniche, in base alle quali sarebbe possibile fornire una diversa interpretazione del dato, commentato al telefono dagli interlocutori, dell'ormai prossimo collocamento a riposo dell'indagato: non già dato neutro o per nulla significativo, come ritenuto dal Tribunale del riesame, bensì indicativo dell'interesse dei coindagati ad ottenere che del collaudo del locale ristrutturato con contributi pubblici si occupasse proprio il Pirrone, prima del suo congedo. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 4.2. Il Pubblico ministero ricorrente non ha nemmeno nominalmente qualificato l'unico motivo di impugnazione nei termini previsti dall'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., evocando esclusivamente le categorie previste dalla lettera e) del citato comma 1. In ogni caso, il vizio di violazione di legge, sub specie di violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (e prima ancora dell'art. 111, comma 6, Cost.), può essere ravvisato solo nel caso in cui la motivazione sia radicalmente omessa, cioè sia mancante o del tutto apparente ovvero radicalmente inidonea a consentire di comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice.Si tratta di un vizio certamente non ravvisabile nell'ordinanza impugnata, che è al contrario dotata di un apparato giustificativo idoneo e consente di seguire il ragionamento dell'organo giudicante, a partire dalle premesse cui corrispondono conclusioni logicamente plausibili. Lungi dal valorizzare esclusivamente l'interpretazione più o meno dubbia del riferimento telefonico al collocamento a riposo dell'indagato, l'ordinanza richiama le risultanze investigative per rappresentare come i membri della commissione appositamente a ciò costituita presso l'IPA di Palermo, in assenza del Pirrone, fossero soliti riunirsi per verificare la rispondenza dei documenti depositati a sostegno delle pratiche volte a ottenere contribuzioni pubbliche e, nei casi presi in esame dall'incolpazione provvisoria, per modificare la documentazione irregolare al fine di rendere talune pratiche formalmente ricevibili. Su tale premessa, il Tribunale del riesame valorizza alcune intercettazioni da cui si desume da un lato la cautela dei coindagati, volta ad evitare che il Pirrone si insospettisse (cfr. progr. 4721) e, dall'altro lato, il loro tentativo di far slittare il collaudo affinché allo stesso non partecipasse il medesimo Pirrone bensì altra persona (progr. 16422, 179 e 18902, citate a pagina 4 dell'ordinanza). Ciò premesso, il Tribunale valuta come irrilevante, ai fini del fumus del concorso nel delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. su cui si fondava la misura cautelare reale applicata, l'eventuale responsabilità del Pirrone nell'ulteriore delitto di falso ideologico contestatogli nel capo 24 e cita solo ad abundantiam («a ulteriore riprova», scrive il Tribunale) l'evocazione telefonica del prossimo pensionamento dell'indagato, dato del quale il pubblico ministero, come si è visto, propone una diversa interpretazione. Dunque, non già di motivazione carente si tratta, bensì di una motivazione reale ed in grado di spiegare il ragionamento del Tribunale del riesame, semplicemente contestata dal pubblico ministero che propone, in modo non consentito, una diversa lettura degli atti. P.Q.M.