CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 novembre 2018
Cassazione n. 32881/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15590/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIn.9656/2018 depositata il 09/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 15590/2019 Numero sezionale 4299/2025 Numero di raccolta generale 32881/2025 Data pubblicazione 17/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.150,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 16/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15590/2019 Numero sezionale 4299/2025 Numero di raccolta generale 32881/2025 Data pubblicazione 17/12/2025