CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48142/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto rileva una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che nel percorso logico della ordinanza impugnata la valutazione sul se la violazione commessa dal condannato sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell'affidamento non consegue alla mera constatazione della violazione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239), ma ad una valutazione più complessiva effettuata dal Tribunale che, in modo non illogico, ha spiegato perché dai comportamenti tenuti dal condannato la sera del 21 aprile deve desumersi il sostanziale fallimento della misura alternativa che giustifica la decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre