CassazionedecretoSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 40508/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Varese il 28 settembre 2018 in ordine al reato di cui all'art.187, comma 8, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Mainate il 20 agosto 2016. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'art.359 bis, comma 3 bis, cod. proc. pen. consente al pubblico ministero di adottare oralmente il decreto che dispone l'effettuazione coattiva di prelievi di liquidi biologici dal conducente in caso di omicidio e lesioni stradali, con dubbia costituzionalità del prelievo ematico coattivo; deduce, quindi, che erroneamente la sentenza non ha dato valore all'ammissione dell'imputato di aver assunto sostanze stupefacenti, posto che l'accertamento ematico richiesto dagli agenti sarebbe stato in contrasto con l'art.13 Cost. e che il reato eventualmente ricorrente nel caso in esame non sarebbe stato qualificabile ai sensi degli artt.589 o 590 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. La pronuncia, con la cui motivazione il ricorso omette di confrontarsi, è conforme al più recente orientamento interpretativo sposato dalla Corte di legittimità (Sez. 4 , n. 20094 del 28/01/2021, Fini, Rv. 281206; Sez. 4 , n. 46396 del 12/06/2018 , Antonucci, Rv. 274429), a mente del quale "Il reato di rifiuto di accertamenti sanitari, previsto dall'art. 187, comma 8, cod. strada, è configurabile anche in caso di ammissione, da parte del conducente, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, non essendo questa in grado di sostituire la portata e la finalità dell'accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell'assunzione". 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 iglier stensore [OSCURATO:PERSONA] idente denia r ao Francesc aria Cia tr-7.5"-TE7-7) s I ,ATA