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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02535/2023

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17881/2018proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MICHELA PERICUper procura a margine del ricorso ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura a margine del contro ricorso ; -controricorrenti e ricorrent i incidental i - avverso la SENTENZA n. 4 3 /2 018 de l la [OSCURATO:PERSONA],depositata il 31 / 1 / 20 1 8 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 21/12/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che : - [OSCURATO:PERSONA], con atto per notaio Castelli del 16/5/2002, aveva donato al proprio coniuge , [OSCURATO:PERSONA], la proprietà di alcuni beni immobili situati in [OSCURATO:PERSONA], località [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 Francese ( e, precisamente, la piena proprietà di un villino composto da soggiorno,cucina, due camere, bagno corridoio e ripostiglio, con annesso terreno adibito a cortile, della superfice di 200 mq circa, con piscina di 62 mq., e la nuda proprietà del limitrofo fabbricato allo stato rudere), dichiarando che tali beni gli eranopervenuti i n ragione del possesso pieno, esclusivo ed ininterrotto per un periodo di oltre venti anni.

1.2. La società attrice, quindi, dopo aver affermato di essere la proprietaria di beni immobili, tra cui quelli oggetto di donazione, ha dedotto che: -tali beni, originariamente destinati all’estrazione e alla lavorazione del granito, erano stati poi concessi senza formalità ai soci, tutti componenti della medesima famiglia e tra essi [OSCURATO:PERSONA], ovvero concessi in locazione a terzi; - i soci, c on riferimento agli immobili dati in uso a gli stessi, avevano convenuto di pagare ognuno un canone di locazione, di importo inferiore a quello di mercato, e, con riferimento all’immobile concesso a [OSCURATO:PERSONA], era stato pattuito un canone mensile di £. 100.000 ; - s ino al momento della donazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto tale canone, come da atti di rendiconto sottoscritti dai soci stessi, mediante compensazione con il maggior credito derivante dai proventi (ripartiti tra i soci) derivanti dalla locazione degli immobili societari a terzi.

1.3. L’attrice, inoltre , ha dedotto l ’ insussistenza dei presupposti per l’acquisto a titolo originario da parte del donante, in ragione del fatto che il villino ed il terreno circostante erano detenutida [OSCURATO:PERSONA] a titolo di locazione e che il rudere era inutilizzabile poiché pericolante, e, in ogni caso, l’insussistenza del possesso ultraventennale per essere stato realizzato,nel periodo 1985-1993, un abuso edilizio (piscina) poi oggetto di condono a nome della società, per essere stati gli Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 immobili accatastati a nome della società e per essere [OSCURATO:PERSONA] mero detentore dei beni.

1.4. La società attrice, quindi, ha proposto domanda volta a ottenere la declaratoria di nullità della donazione e la condanna dei convenuti alla restituzione degli immobili nonché al risarcimento dei danni arrecati.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti in giudizio ed hanno eccepito, per quanto ancora rileva, la carenza di legittimazione attiva della società attrice, contestando la proprietà dei beni donati in capo alla stessa.

1.6. I convenuti, poi, hanno dedotto che [OSCURATO:PERSONA] aveva posseduto gli immobili oggetto di donazione sin dal 1976, provvedendo a ristrutturare e rendere abitabile l’unità al mappale 295, aveva provveduto alla costruzione della piscina, aveva personalmente abitato la suddetta unità, l’aveva concessa in locazione a terzi, ed aveva , infine, utilizza to il rudere come deposito.

1.7. Iconvenuti, inoltre, hanno negato di aver stipulato alcun contratto di locazione con la società attrice, eccependo che il rendiconto prodotto si riferisse ad altro immobile e non a quello oggetto di causa, ed hanno , quindi, chiesto, in via riconvenzionale,di dichiarare [OSCURATO:PERSONA] quale proprietario esclusivo del villino, con annesso terreno di pertinenza,e del fabbricato di 30 mq . , per effetto di usucapione ventennale, e, sempre in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, di condannare la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di una somma corrispondente all’aumento del valore degli immobili per migliorie e addizioni.

1.8. In data 17/3/2005 si è costituita in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., quale successore per trasformazione della [OSCURATO:SOCIETA]..Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022

1.9. Il tribunale, con la sentenza n. 55/20 0 2, ha dichiarato la nullità dell’atto di donazione ed ha, quindi, condannato i convenuti alla restituzione dei relativi beni e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato la società attrice al pagamento in favore dei convenuti d ella somma di €.100.000,00.

1.10. Il tribunale,in particolare, ha ritenuto, per un verso, che i convenuti non avevano provato l ’ avvenuto acquisto per usucapione degli immobili, poiché tali immobili erano stati concessiin locazione dalla società al socio [OSCURATO:PERSONA] , e, per altro verso, che quest’ultimo, come dimostrato dalle prove testimoniali assunte e dalla consulenza tecnica espletata in giudizio, aveva eseguito lavori di ristrutturazione dell’immobile e di edificazione della piscina in conseguenza dei quali gli immobili in questione avevano avuto un incremento di valore pari ad €.100.000,00.

1.11. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello avverso tale sentenza,chiedendone la riforma.

1.12. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito al gravame,chiedendone ilrigetto e proponendo appello incidentale.

2.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, h a parzialmente accolto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della sentenza appellata, ha rigettato le domande della SEGIS relativamente al fabbricato allo stato di rudere, confermando per il resto la pronuncia gravata.

2.2. La corte, in particolare, ha, innanzitutto, esaminato il motivo d’appello con il quale gli appellanti principali avevano censurato il rigetto della domanda d’usucapione: e l’ha ritenuto infondato in ragione della mancata dimostrazione del possesso Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 pacifico, pubblico, non interrotto e ultraventennale dei beni immobili oggetto di donazione.

2.3. La corte, sul punto, con riguardo al villino con giardino e piscina, ha osservato che la deduzione degli appellanti, fondata sull’utilizzo del bene e sulla trasformazione dello stesso da rudere a unità immobiliare abitabile, con impossessamento dello stesso risalente al 1976, era, in realtà, smentita dal fatto che il Grondona era titolare di quote della società appellata ed aveva esercitato i propri diritti e doveri inerenti al proprio statusdi socio.

2.4. La corte, quindi, dopo aver rilevato che: -la società appellata aveva ricavato utili dalla gestione di immobili in [OSCURATO:PERSONA]; -tali immobili era unitariamente amministrati con la riscossione dei proventi, il pagamento delle imposte e la ripartizione degli utili ai soci e la richiesta a gli stesso di un contributo, che, nel caso del Grondona, era indicato come “fitto cava”, ha ritenuto che tali fatti rendevano “pienamente credibile la allegazione della originaria parte attrice circa la assegnazione ai soci di singoli beni, nell’interesse comune di gestione dei beni stessi”, e che, per contro, era del tutto inverosimile che il Grondona “possa aver occupato l’area e realizzato le opere di ristrutturazione dell’immobile e della piscina in danno della società e a proprio beneficio”posto che “l ’ esercizio dei diritti di socio, mediante l’utilizzazione dell’immobile e il percepimento - previa ripartizione tra i soci - nel corso degli anni degli utili sociali, così come il pagamento di una quota sociale (seppure con la dizione “fitto cava”) e delle imposte sono elementi compatibili con la detenzione e non con il possesso dell’immobile stesso”, trattandosi di fatti dai quali si desume che“il Grondona aveva agito secondo le regole che i soci si erano dati, incompatibili queste con una condotta in danno della società Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 stessa”.

D’altra parte, ha aggiunto la corte, lo stesso Grondona, in una lettera del 27/3/1998 indirizzata al sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], aveva indicato la società attrice come la proprietaria della piscina per la quale aveva richiesto il condono edilizio, in tal modo escludendo la propria titolarità sul bene.

2.5. La corte, quindi, ha escluso che sussistevano i presupposti per riconoscere in capo al Grondona l’acquisto a titolo originario dell’immobile costituito dal villino con giardino e piscina.

2.6. La corte, poi, con riferimento alla domanda di usucapione relativa al fabbricato allo stato di ruder e , ha affermato che mancava in atti qualsiasi elemento che po tesse far desumere che lo stesso fosse stato posseduto in qualche modo dal Grondona, essendo emerso che “tale fabbricato aveva avuto la funzione di deposito di carbone e, non più utilizzato, era stato lasciato in stato di abbandono”, senza che sul punto il Grondona avesse fornito prove in senso contrario.

2.7. La corte, quindi, ha ritenuto che, per l’insussistenza dei presupposti per l’acquisto a titolo originario da parte del Grondona, la statuizione del primo giudice di rigetto della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti doveva essere confermata.

2.8. La corte d’appello, invece, ha parzialmente accolto la censura con la quale gli appellanti principali avevano lamentato l’omessa pronuncia da parte del tribunale sull’eccezione relativa al la prova della titolarità del diritto di proprietà quale presupposto dell’esercizio dell’azione spiegata dalla societàattrice.

2.9. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che: - la domanda proposta dalla società attrice doveva essere qualificata come domanda di accertamento dell’invalidità dell’atto di Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 donazione “avente ad oggetto beni non di proprietà del donante” al fine di ottenerne il rilascio in quanto detenuti sino all’atto di donazione a titolo di locazione, e, quindi, di un’azione “volta ad accertare l’insussistenza di diritti altrui su beni dei quali si chiede il rilascio per il venir meno del titolo (locazione) in forza del quale tali beni erano detenuti”;- ta le qua lificazione incide sul riparto dell’onere probatorio, in quanto,in tale tipo di azione, chi agisce in giudizio per far valere l’inesistenza del diritto altrui sulla cosa non è tenuto a fornire la prova rigorosa della sua proprietà come nell’azione di rivendica, essendo sufficiente anche la prova presuntiva; ha ritenuto che, nel caso in esame, la società attrice aveva provato la sussistenza di elementi presuntivi dai quali desumere che la stessa era titolare del diritto di proprietà del villino con giardino e piscina, come: - la dichiarazione di successione di [OSCURATO:PERSONA], padre del convenuto, che indica tra i beni caduti in successione le quote della società con l’elenco di tutti i beni di proprietà della stessa, tra cui l’immobile in questione; - la visura catastale e la dichiarazione ICI del 27/7/2001, che indicano la società come la proprietaria dell’immobile; - la domanda di condono edilizio presentata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], quale socio della società attrice.

2.10. La corte, invece, ha ritenuto che non era dato individuare analoghi elementi presuntivi con riferimento al fabbricato allo stato di rudere poiché, a fronte dell ’ espressa contestazione della legittimazione ad agire in capo all’attrice, quest’ultima non aveva dato alcuna prova della titolarità del diritto di proprietà di tale immobile e, di conseguenza, della sussistenza dei presupposti per proporre l’azione.

2.11. La corte, quindi, in ragione del difetto di legittimazione sul punto, ha ritenuto che la sentenza appellata Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 doveva essere riformata nella parte in cui aveva dichiarato la nullità della donazione del fabbricato allo stato di rudere e nella parte in cui aveva condannatoi convenuti alla restituzione di tale immobile alla societàattrice.

2.12. La corte, invece, ha ritenuto che, avendo la società fornito la prova per presunzione della titolarità del villino con giardino e piscina, doveva essere confermata la statuizione con la quale il tribunale aveva dichiarato la nullità della donazione di tale immobile sul rilievo che, una volta “provata dalla società la proprietà di tali immobili, il Grondona … non aveva titolo alcuno per trasferire la nuda proprietà del predio”, trattandosi, piuttosto, di “donazione di cosa altrui, che deve esser dichiarata nulla per difetto di causa”

2.13. La corte , infine, ha rigettato l ’ appello incidentale proposto dalla società appellata, rilevando che: - per ciò che riguarda la condanna per migliorie, era stato provato , per ammissione del legale rappresentante della SEGIS, il fatto che le opere di miglioria erano state poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] previa autorizzazione dell’amministrazione della societàe che il consenso della società proprietaria determina, in applicazione del disposto di cui all’art. 1592, comma 1°,c.c., il diritto del conduttore al percepimento dell’indennità per miglioramenti; - per ciò che riguarda il risarcimento dei danni, la società attrice non aveva adeguatamente allegato e provato il pregiudizio subito.

3.1. La [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso spedito per la notifica l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e ricevuto il 13/6/2018, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, notificata, come da relazione in atti,l’11 / 4 / 2018 .

3.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso, notificato Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 in data 20/7/2018, nel quale hanno proposto, per due motivi, ricorso incidentale.

3.3. La ricorrente principale ha, a sua volta, resistito al ricorso incidentale con controricorso.

3.4. I controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo , l a ricorrent e principale, lamentando la violazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 115,comma 1°, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui l a corte d’appello ha ritenuto che la società attrice non aveva offerto in giudizio elementi dai quali desumere la sussistenza in capo alla stessa del diritto di proprietà del fabbricato allo stato di rudere e che la stessa, di conseguenza, era priva della legittimazione a proporre la domanda di nullità della relativa donazione.

4.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la corte d’appello non haconsiderato che : - la titolarità del diritto di proprietà delrudere in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. e il possesso da parte della stessa non erano stati oggetto di una specifica contestazione da parte dei convenuti; - la società attrice aveva prodotto documenti che dimostravano la proprietà del rudere, come il bando di vendita del 1937 che ne descriveva le caratteristiche; -i convenuti avevano svolto difese incompatibili con la contestazione della proprietà della SEGIS sul rudere, avendo, in realtà, riconosciuto, lì dove hanno escluso la necessità dell’interversione del possesso e la sufficienza di un possesso incompatibile con il godimento comune, la proprietà della SEGIS di tutti gli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], tra i quali i fabbricati oggetto di donazione, compreso il rudere.

4.3. D’altra parte, ha aggiunto la ricorrenteprincipale, la corte d’appello ha omesso di considerare che il motivo dalla Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 stessa accolto era da considerarsi nuovo giacché soloin appello i convenuti appellanti avevano contestato sia l’appartenenza alla SEGIS dell’intero compendio immobiliare di [OSCURATO:PERSONA], sia la documentazione prodotta dalla stessa al fine di dimostrare che la proprietà dei beni donati ricadeva in detto compendio.

4.4. Con il secondo motivo, l a ricorrent e principale , lamentandoviolazione e falsa applicazione degli artt. 1592 c.c. e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ’ appello , accogliendo la domanda riconvenzionale dei convenuti, ha condannato la SAGIS al pagamento della somma di €. 100.000,00, pari all’aumento di valore per effetto dei miglioramenti eseguiti [OSCURATO:PERSONA] sull’immobile locato senza, tuttavia, considerare che l’art. 1592 c.c., che indica sia gli elementi costitutivi del diritto all’indennità in favore del conduttore che abbia eseguito dei miglioramenti nell’immobile locato, sia il criterio alla stregua del quale tale indennità deve essere ravvisata, presuppone che dagli atti del giudizio sia possibile individuare sia l’incremento di valore dell’immobile interessato dagli eventuali interventi di miglioramento, sia le spese in concreto sostenute dal conduttore.

4.5. Nel caso in esame, invece, ha osservato la ricorrente, la corte d’appello si è limitata a confermare la statuizione del giudice di prime cure in ordine al riconoscimento in favore dei convenuti dell’indennità di €. 100.000,00 senza operare la debita comparazione prevista dalla norma suddetta anche perché, non sussistendo negli atti di causa alcuna prova in ordine alle spese sostenute,il consulente tecnico d’ufficio si è limitato ad indicare il presumibile incremento di valore del villino.Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022

4.6. Peraltro, ha concluso la società ricorrente, la corte d’appello non ha espressamente condizionato , in violazione dell’art. 1592 c.c.,la correspons ione dell ’ indennità al momento della riconsegna del benelocato.

4.7. Con il primo motivo di ricorso incidentale, i controricorrenti, lamentando nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha nno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di appelloha ritenuto che la SEGIS avesse la legittimazione attiva senza, tuttavia, considerare che: - l e dichiarazioni rese dalla società attrice nell’atto di citazione introduttivo del giudizio e la documentazione dalla stessa prodotta dimostrava no che il complesso immobiliare era stato acquistato daAttilio Grondona, avo dei membri della famiglia Grondona; - nessun d ocumento ha dimostrato, per contro, il trasferimento di tali beni all a società, come conferimenti, vendite, permute, ecc.; - i beni oggetto di causa d ovevano essere , pertanto, a tutt ’ oggi considerati come beni delle persone fisiche, eredi di [OSCURATO:PERSONA]; sicchéi giudici di merito avrebbero dovuto rigettare la domanda o, quanto meno, disporre l ’ integrazione del contraddittorionei confronti degli stessi.

4.8. In ogni caso, hanno aggiunto i controricorrenti , il fatto che la SEGIS avesse affermato che vi erastata confluenza in un’unica indistinta amministrazione sia di beni di proprietà sociale,sia di beni di proprietà individuale, senza precisare se i beni oggetto di donazione rientrassero tra quelli appartenenti alla società o tra quelli di proprietà delle persone fisicheovvero fossero in parte di proprietà dell’una e in parte di proprietà dell’altra parte, imponeva l ’ esame dell ’ eccezione , ritualmente proposta dai convenuti nella comparsa di risposta,di carenza di legittimazione attiva in capo alla società attrice , non essendo Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 possibile comprendere se la stessa fosse proprietaria o meno dell’immobile oggetto dell’atto di donazione impugnato.

4.9. La c orte d ’ appello, invece , hanno osservato i controricorrenti, senza tener conto di quanto dedotto dagli stessi con l’atto d’appello, ha omesso di considerare che: - i beni in questione erano stati acquistati nel 1901 da un gruppo di persone fisiche;- fino al 1985, quando la modifica dell ’ art. 2659 c.c. consentì la trascrizione degli acquisti immobiliari in capo agli enti privi di autonomia patrimoniale perfetta, le società di persone non acquistavano beni immobili; sicché, in definitiva, o la domanda doveva essere rigettata per difetto di legittimazione ad agire oppure doveva essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle persone fisiche comproprietarie dei beni indistintamente amministrati appartenenti in parte non precisata ed incerta alla società ed in altra parte ai vari componenti della famiglia Grondona.

4.10. La corte, al contrario, ha svolto un ’ inammissibile inversione logica poiché dapp rima ha delibato il merito della controversia, giungendo alla conclusione cheper taluno dei beni donati non era stata raggiunta la prova dell ’ interversio possessionise del possesso ad usucapionem , e solo dopo tale valutazione ha affrontato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, la quale,invece, aveva carattere preliminare poiché non concerneva soltanto il secondo immobile bensì anche il primo, e cioè quello per il quale la corte ha ritenuto non raggiunta la prova del possesso acquisitivo.

4.11. Ne risultano, in definitiva, violati, hanno concluso i controricorrenti, gli artt. 100, 101 e, soprattutto, 102 e 354 c.p.c., e cioè le norme in forza delle quali il giudice d’appello, dopo aver riconosciuto che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, deve rimettere la causa al Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 primo giudice, a nulla, per contro, rilevando, a fronte della confessoria ammissione contenuta nell’atto introduttivo, che eranoemersi elementi soltanto indiziari utili a far presumere la sussistenza, in capo alla società, del diritto di proprietà su uno soltanto dei beni donati, e cioè il villino con giardino e piscina.

4.12. Con il secondo motivo di ricorso incidentale , i controricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, partendo dal falso presupposto che il villino con terreno e piscina fosse di proprietà della SEGIS, ha confermato, relativamente a tale immobile, la pronuncia di primo grado, senza, tuttavia, considerare che,ai sensi dell’art. 1102 , comma 2°, c.c. , il comunista ben può dar luogo a un ’ estensione del godimento utile ai fini acquisitivi e che, ai sensi dell ’ art. 1158 c.c., l’acquisto a titolo originario può riguardare anche beni immobili oggetto di comproprietà.

4.13. [OSCURATO:PERSONA], infatti, hanno osservato i controricorrenti, ha esercitato sui beni donati al coniuge un potere di fatto esclusivo con l’animus rem sibi habendi, trasformando rustici degradati e fatiscenti in una stabile abitazione residenziale ed esclusiva.

5.1. Il primo motivo del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

5.2. La ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali , in effetti, pur denunciando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, hannofinito, in realtà, per lamentare l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito: lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto, Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 per un verso, che la società (e non il donante né altri) era la proprietariadel villino con giardino e piscina ma non anche del fabbricato allo stato di rudere, e, per altro verso, che, escluso il possesso del rudere da parte del Grondone (sul rilievo che “tale fabbricato aveva avuto la funzione di deposito di carbone e, non più utilizzato, era stato lasciato in stato di abbandono”), quest’ultimo, una volta ricevuta “ l ’ utilizzazione dell ’ immobile ” quale socio ed eseguito “ il pagamento di una quota sociale (seppure con la dizione “fitto cava”), e cioè (come già affermato dal tribunale) a titolo di locazione (cfr. il controricorso, p. 7), aveva “occupato l’area e realizzato ”, con il consenso della proprietaria, “le opere di ristrutturazione dell ’ immobile e della piscina” ma non “in danno della società e a proprio beneficio ”, esercitando, quindi, su tale bene non già il possesso ma , “secondo le regole che i soci si erano dati, incompatibili queste con una condotta in danno della società stessa”, solo la detenzione.

5.3. Lavalutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta delle risultanze asseritamente conseguenti alla mancata contestazione dei fatti ex adversodedotti (Cass.

SU n. 2951 del 2016: “il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l’inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestatadall’altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto”, tanto più che “se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento … a fortiori ciò vale per la valutazione della mancata contestazione”; Cass.

SU n. 11377 del 2015),costituisce un ’ attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 sono sindacabili in cassazione se non per il vizio ( nel caso in esame neppure invocatocome tale) consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,nell’avere del tutto omesso, in sede diaccertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o piùfatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbianocostituito oggetto di discussione tra le parti ed abbianocarattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz’altro determinato un esito diverso della controversia (Cass.

SU n. 8053 del 2014).

L’ omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass.

SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).

La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v.Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass.n. 16467 del 2017).

Il compito diquesta Corte, del resto, non è quellodi condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano datoeffettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

5.4. La corte d’appello, invero, dopo aver val utato le prove raccolte in giudizio,ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulle domand e (di nullità della donazione e di usucapionedei beni donati) proposte dalle parti e indicandole ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient ’ affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che, da un lato, era emersa la prova della proprietà esclusiva in capo alla società attrice di uno solo degli immobili oggetto della donazione, onde fondare il suo interesse ad agire in giudizio per l’accertamento della nullità del relativo atto di trasferimento , e, dall ’ altro lato, che non era emersa la prova del possesso ventennale degli stessi beni in capo al donante.

5.5. Ed una volta affermato, come la corte ha fatto senza che tale apprezzamento sia stato censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5c.p.c.) per aver del Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 tutto omesso l’esame di uno o più fatti (principali o secondari) decisivi(e non semplicemente degli elementi di prova dai quali gli stessi emergerebbero ove, come nel caso in esame, tali fatti sono stati comunque esaminati dal giudice di merito: Cass.

SU n. 8053 del 2014), che la società attrice (e non altri) era proprietaria (almeno) del villino e che il donante non aveva posseduto né il villino né il rudere, non si presta no , evidentemente, a censure, in diritto, le decision i che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè (senza disporre l’integrazione del contraddittorio con alcuno): a) l’accoglimento, relativamente al villino, della domanda proposta dalla società attrice volta ad ottenere la declaratoria di nullità dell’atto di donazione; b) il rigetto della domanda proposta dal convenuto donante di accertamento dell’acquisto della proprietà di tali beni a titolo di usucapione.

5.6. In effetti, è noto che: - i n un contratto ad effetti obbligatori, come la locazione, la traditiodel bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l’insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una interversio possessionis, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso uti dominus , atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicchè non opera la presunzione del possesso utile ad usucapionem, previsto dall’art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi, come nel caso in esame, da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto (Cass. n. 29594 del 2021; Cass.n. 24737 del 2016; con r iferimento al comodato, Cass. n. 21690 del2014); - l ’ interversione nel possesso , tuttavia, non può aver Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 luogo mediante un semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore (che la corte d’appello non ha, in fatto, rinvenuto) dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell ’ animus rem sibi habendi (Cass. n. 2392 del 2009; Cass. n. 26327 del 2016; Cass. n. 27584 del 2013; Cass. n. 5419 del 2011 ; Cass. n. 1296 del 2010); - la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa (Cass.

SU n. 5069 del 2016; Cass. n. 144 del 2017).

5.7. Il secondo motivo di ricorso principale è, invece, fondato.

L’ art. 1592, comma 1°, c.c., stabilisce, quanto ai miglioramenti apportati dal conduttore alla cosa locata con il consenso del locatore, il principio che quest’ultimo è tenuto a pagare al primo un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa ed il valore del risultato utile al tempo della riconsegna, la quale, se non può essere assunta quale condizione di proponibilità della domanda, deve nondimeno sussistere al momento della proposizione della domanda stessa.

5.8. In effetti, il legislatore ha voluto semplicemente, attraverso quel riferimento cronologico, assicurarsi che la liquidazione dell’indennità de quavenga determinata in concreto non prima del momento in cui cessi la disponibilità dell’immobile da parte del conduttore e la riacquisti invece il locatore, e con riferimento esclusivo ad esso, e non importa che la domanda relativa sia stata proposta anteriormente a tale momento.

5.9. In altri termini, nel sistema normativo delineato dall’art. 1592 c.c.,la riconsegna della cosa da parte del locatario non va intesa quale condizione di proponibilità della relativa Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 domanda (come hanno ritenuto Cass. n. 11551 del 1998; Cass.n. 2777 del 2003), ma quale presupposto perché si abbia un provvedimento favorevole o sfavorevole sulla domanda stessa, vale a dire una pronuncia nel merito (Cass. n. 17861 del 2007).

5.10. La corte d’appello, quindi, lì dove ha condannato la società attrice al pagamento dell’indennità prevista dall'art.1592 c.c.senza verificare in fatto se l’immobile era stato o meno restituito alla società proprietaria, non si è attenuta al principio sopra espresso, così cadendo nel vizio di falsa applicazione della norma indicata, e si presta, di conseguenza, alle censure svolte sul punto dalla ricorrente, che, per il resto, sono assorbite.

6.1. Il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere, pertanto, rigettati.

6.2. Il secondo motivo del ricorso principale, nei termini esposti, dev’essere, invece, accolto e la sentenza impugnata per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Cagliari che, in differente composizione, provvederà a liquidare le spese del presente giudizio.

6.3. La Corte, infine, dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Cagliari che, in differente composizione, provvederà a liquidare l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17881/2018proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MICHELA PERICUper procura a margine del ricorso ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura a margine del contro ricorso ; -controricorrenti e ricorrent i incidental i - avverso la SENTENZA n. 4 3 /2 018 de l la [OSCURATO:PERSONA],depositata il 31 / 1 / 20 1 8 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 21/12/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che : - [OSCURATO:PERSONA], con atto per notaio Castelli del 16/5/2002, aveva donato al proprio coniuge , [OSCURATO:PERSONA], la proprietà di alcuni beni immobili situati in [OSCURATO:PERSONA], località [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 Francese ( e, precisamente, la piena proprietà di un villino composto da soggiorno,cucina, due camere, bagno corridoio e ripostiglio, con annesso terreno adibito a cortile, della superfice di 200 mq circa, con piscina di 62 mq., e la nuda proprietà del limitrofo fabbricato allo stato rudere), dichiarando che tali beni gli eranopervenuti i n ragione del possesso pieno, esclusivo ed ininterrotto per un periodo di oltre venti anni. 1.2. La società attrice, quindi, dopo aver affermato di essere la proprietaria di beni immobili, tra cui quelli oggetto di donazione, ha dedotto che: -tali beni, originariamente destinati all’estrazione e alla lavorazione del granito, erano stati poi concessi senza formalità ai soci, tutti componenti della medesima famiglia e tra essi [OSCURATO:PERSONA], ovvero concessi in locazione a terzi; - i soci, c on riferimento agli immobili dati in uso a gli stessi, avevano convenuto di pagare ognuno un canone di locazione, di importo inferiore a quello di mercato, e, con riferimento all’immobile concesso a [OSCURATO:PERSONA], era stato pattuito un canone mensile di £. 100.000 ; - s ino al momento della donazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto tale canone, come da atti di rendiconto sottoscritti dai soci stessi, mediante compensazione con il maggior credito derivante dai proventi (ripartiti tra i soci) derivanti dalla locazione degli immobili societari a terzi. 1.3. L’attrice, inoltre , ha dedotto l ’ insussistenza dei presupposti per l’acquisto a titolo originario da parte del donante, in ragione del fatto che il villino ed il terreno circostante erano detenutida [OSCURATO:PERSONA] a titolo di locazione e che il rudere era inutilizzabile poiché pericolante, e, in ogni caso, l’insussistenza del possesso ultraventennale per essere stato realizzato,nel periodo 1985-1993, un abuso edilizio (piscina) poi oggetto di condono a nome della società, per essere stati gli Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 immobili accatastati a nome della società e per essere [OSCURATO:PERSONA] mero detentore dei beni. 1.4. La società attrice, quindi, ha proposto domanda volta a ottenere la declaratoria di nullità della donazione e la condanna dei convenuti alla restituzione degli immobili nonché al risarcimento dei danni arrecati. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti in giudizio ed hanno eccepito, per quanto ancora rileva, la carenza di legittimazione attiva della società attrice, contestando la proprietà dei beni donati in capo alla stessa. 1.6. I convenuti, poi, hanno dedotto che [OSCURATO:PERSONA] aveva posseduto gli immobili oggetto di donazione sin dal 1976, provvedendo a ristrutturare e rendere abitabile l’unità al mappale 295, aveva provveduto alla costruzione della piscina, aveva personalmente abitato la suddetta unità, l’aveva concessa in locazione a terzi, ed aveva , infine, utilizza to il rudere come deposito. 1.7. Iconvenuti, inoltre, hanno negato di aver stipulato alcun contratto di locazione con la società attrice, eccependo che il rendiconto prodotto si riferisse ad altro immobile e non a quello oggetto di causa, ed hanno , quindi, chiesto, in via riconvenzionale,di dichiarare [OSCURATO:PERSONA] quale proprietario esclusivo del villino, con annesso terreno di pertinenza,e del fabbricato di 30 mq . , per effetto di usucapione ventennale, e, sempre in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, di condannare la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di una somma corrispondente all’aumento del valore degli immobili per migliorie e addizioni. 1.8. In data 17/3/2005 si è costituita in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., quale successore per trasformazione della [OSCURATO:SOCIETA]..Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 1.9. Il tribunale, con la sentenza n. 55/20 0 2, ha dichiarato la nullità dell’atto di donazione ed ha, quindi, condannato i convenuti alla restituzione dei relativi beni e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato la società attrice al pagamento in favore dei convenuti d ella somma di €.100.000,00. 1.10. Il tribunale,in particolare, ha ritenuto, per un verso, che i convenuti non avevano provato l ’ avvenuto acquisto per usucapione degli immobili, poiché tali immobili erano stati concessiin locazione dalla società al socio [OSCURATO:PERSONA] , e, per altro verso, che quest’ultimo, come dimostrato dalle prove testimoniali assunte e dalla consulenza tecnica espletata in giudizio, aveva eseguito lavori di ristrutturazione dell’immobile e di edificazione della piscina in conseguenza dei quali gli immobili in questione avevano avuto un incremento di valore pari ad €.100.000,00. 1.11. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello avverso tale sentenza,chiedendone la riforma. 1.12. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito al gravame,chiedendone ilrigetto e proponendo appello incidentale. 2.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, h a parzialmente accolto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della sentenza appellata, ha rigettato le domande della SEGIS relativamente al fabbricato allo stato di rudere, confermando per il resto la pronuncia gravata. 2.2. La corte, in particolare, ha, innanzitutto, esaminato il motivo d’appello con il quale gli appellanti principali avevano censurato il rigetto della domanda d’usucapione: e l’ha ritenuto infondato in ragione della mancata dimostrazione del possesso Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 pacifico, pubblico, non interrotto e ultraventennale dei beni immobili oggetto di donazione. 2.3. La corte, sul punto, con riguardo al villino con giardino e piscina, ha osservato che la deduzione degli appellanti, fondata sull’utilizzo del bene e sulla trasformazione dello stesso da rudere a unità immobiliare abitabile, con impossessamento dello stesso risalente al 1976, era, in realtà, smentita dal fatto che il Grondona era titolare di quote della società appellata ed aveva esercitato i propri diritti e doveri inerenti al proprio statusdi socio. 2.4. La corte, quindi, dopo aver rilevato che: -la società appellata aveva ricavato utili dalla gestione di immobili in [OSCURATO:PERSONA]; -tali immobili era unitariamente amministrati con la riscossione dei proventi, il pagamento delle imposte e la ripartizione degli utili ai soci e la richiesta a gli stesso di un contributo, che, nel caso del Grondona, era indicato come “fitto cava”, ha ritenuto che tali fatti rendevano “pienamente credibile la allegazione della originaria parte attrice circa la assegnazione ai soci di singoli beni, nell’interesse comune di gestione dei beni stessi”, e che, per contro, era del tutto inverosimile che il Grondona “possa aver occupato l’area e realizzato le opere di ristrutturazione dell’immobile e della piscina in danno della società e a proprio beneficio”posto che “l ’ esercizio dei diritti di socio, mediante l’utilizzazione dell’immobile e il percepimento - previa ripartizione tra i soci - nel corso degli anni degli utili sociali, così come il pagamento di una quota sociale (seppure con la dizione “fitto cava”) e delle imposte sono elementi compatibili con la detenzione e non con il possesso dell’immobile stesso”, trattandosi di fatti dai quali si desume che“il Grondona aveva agito secondo le regole che i soci si erano dati, incompatibili queste con una condotta in danno della società Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 stessa”. D’altra parte, ha aggiunto la corte, lo stesso Grondona, in una lettera del 27/3/1998 indirizzata al sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], aveva indicato la società attrice come la proprietaria della piscina per la quale aveva richiesto il condono edilizio, in tal modo escludendo la propria titolarità sul bene. 2.5. La corte, quindi, ha escluso che sussistevano i presupposti per riconoscere in capo al Grondona l’acquisto a titolo originario dell’immobile costituito dal villino con giardino e piscina. 2.6. La corte, poi, con riferimento alla domanda di usucapione relativa al fabbricato allo stato di ruder e , ha affermato che mancava in atti qualsiasi elemento che po tesse far desumere che lo stesso fosse stato posseduto in qualche modo dal Grondona, essendo emerso che “tale fabbricato aveva avuto la funzione di deposito di carbone e, non più utilizzato, era stato lasciato in stato di abbandono”, senza che sul punto il Grondona avesse fornito prove in senso contrario. 2.7. La corte, quindi, ha ritenuto che, per l’insussistenza dei presupposti per l’acquisto a titolo originario da parte del Grondona, la statuizione del primo giudice di rigetto della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti doveva essere confermata. 2.8. La corte d’appello, invece, ha parzialmente accolto la censura con la quale gli appellanti principali avevano lamentato l’omessa pronuncia da parte del tribunale sull’eccezione relativa al la prova della titolarità del diritto di proprietà quale presupposto dell’esercizio dell’azione spiegata dalla societàattrice. 2.9. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che: - la domanda proposta dalla società attrice doveva essere qualificata come domanda di accertamento dell’invalidità dell’atto di Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 donazione “avente ad oggetto beni non di proprietà del donante” al fine di ottenerne il rilascio in quanto detenuti sino all’atto di donazione a titolo di locazione, e, quindi, di un’azione “volta ad accertare l’insussistenza di diritti altrui su beni dei quali si chiede il rilascio per il venir meno del titolo (locazione) in forza del quale tali beni erano detenuti”;- ta le qua lificazione incide sul riparto dell’onere probatorio, in quanto,in tale tipo di azione, chi agisce in giudizio per far valere l’inesistenza del diritto altrui sulla cosa non è tenuto a fornire la prova rigorosa della sua proprietà come nell’azione di rivendica, essendo sufficiente anche la prova presuntiva; ha ritenuto che, nel caso in esame, la società attrice aveva provato la sussistenza di elementi presuntivi dai quali desumere che la stessa era titolare del diritto di proprietà del villino con giardino e piscina, come: - la dichiarazione di successione di [OSCURATO:PERSONA], padre del convenuto, che indica tra i beni caduti in successione le quote della società con l’elenco di tutti i beni di proprietà della stessa, tra cui l’immobile in questione; - la visura catastale e la dichiarazione ICI del 27/7/2001, che indicano la società come la proprietaria dell’immobile; - la domanda di condono edilizio presentata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], quale socio della società attrice. 2.10. La corte, invece, ha ritenuto che non era dato individuare analoghi elementi presuntivi con riferimento al fabbricato allo stato di rudere poiché, a fronte dell ’ espressa contestazione della legittimazione ad agire in capo all’attrice, quest’ultima non aveva dato alcuna prova della titolarità del diritto di proprietà di tale immobile e, di conseguenza, della sussistenza dei presupposti per proporre l’azione. 2.11. La corte, quindi, in ragione del difetto di legittimazione sul punto, ha ritenuto che la sentenza appellata Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 doveva essere riformata nella parte in cui aveva dichiarato la nullità della donazione del fabbricato allo stato di rudere e nella parte in cui aveva condannatoi convenuti alla restituzione di tale immobile alla societàattrice. 2.12. La corte, invece, ha ritenuto che, avendo la società fornito la prova per presunzione della titolarità del villino con giardino e piscina, doveva essere confermata la statuizione con la quale il tribunale aveva dichiarato la nullità della donazione di tale immobile sul rilievo che, una volta “provata dalla società la proprietà di tali immobili, il Grondona … non aveva titolo alcuno per trasferire la nuda proprietà del predio”, trattandosi, piuttosto, di “donazione di cosa altrui, che deve esser dichiarata nulla per difetto di causa” 2.13. La corte , infine, ha rigettato l ’ appello incidentale proposto dalla società appellata, rilevando che: - per ciò che riguarda la condanna per migliorie, era stato provato , per ammissione del legale rappresentante della SEGIS, il fatto che le opere di miglioria erano state poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] previa autorizzazione dell’amministrazione della societàe che il consenso della società proprietaria determina, in applicazione del disposto di cui all’art. 1592, comma 1°,c.c., il diritto del conduttore al percepimento dell’indennità per miglioramenti; - per ciò che riguarda il risarcimento dei danni, la società attrice non aveva adeguatamente allegato e provato il pregiudizio subito. 3.1. La [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso spedito per la notifica l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e ricevuto il 13/6/2018, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, notificata, come da relazione in atti,l’11 / 4 / 2018 . 3.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso, notificato Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 in data 20/7/2018, nel quale hanno proposto, per due motivi, ricorso incidentale. 3.3. La ricorrente principale ha, a sua volta, resistito al ricorso incidentale con controricorso. 3.4. I controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo , l a ricorrent e principale, lamentando la violazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 115,comma 1°, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui l a corte d’appello ha ritenuto che la società attrice non aveva offerto in giudizio elementi dai quali desumere la sussistenza in capo alla stessa del diritto di proprietà del fabbricato allo stato di rudere e che la stessa, di conseguenza, era priva della legittimazione a proporre la domanda di nullità della relativa donazione. 4.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la corte d’appello non haconsiderato che : - la titolarità del diritto di proprietà delrudere in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. e il possesso da parte della stessa non erano stati oggetto di una specifica contestazione da parte dei convenuti; - la società attrice aveva prodotto documenti che dimostravano la proprietà del rudere, come il bando di vendita del 1937 che ne descriveva le caratteristiche; -i convenuti avevano svolto difese incompatibili con la contestazione della proprietà della SEGIS sul rudere, avendo, in realtà, riconosciuto, lì dove hanno escluso la necessità dell’interversione del possesso e la sufficienza di un possesso incompatibile con il godimento comune, la proprietà della SEGIS di tutti gli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], tra i quali i fabbricati oggetto di donazione, compreso il rudere. 4.3. D’altra parte, ha aggiunto la ricorrenteprincipale, la corte d’appello ha omesso di considerare che il motivo dalla Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 stessa accolto era da considerarsi nuovo giacché soloin appello i convenuti appellanti avevano contestato sia l’appartenenza alla SEGIS dell’intero compendio immobiliare di [OSCURATO:PERSONA], sia la documentazione prodotta dalla stessa al fine di dimostrare che la proprietà dei beni donati ricadeva in detto compendio. 4.4. Con il secondo motivo, l a ricorrent e principale , lamentandoviolazione e falsa applicazione degli artt. 1592 c.c. e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ’ appello , accogliendo la domanda riconvenzionale dei convenuti, ha condannato la SAGIS al pagamento della somma di €. 100.000,00, pari all’aumento di valore per effetto dei miglioramenti eseguiti [OSCURATO:PERSONA] sull’immobile locato senza, tuttavia, considerare che l’art. 1592 c.c., che indica sia gli elementi costitutivi del diritto all’indennità in favore del conduttore che abbia eseguito dei miglioramenti nell’immobile locato, sia il criterio alla stregua del quale tale indennità deve essere ravvisata, presuppone che dagli atti del giudizio sia possibile individuare sia l’incremento di valore dell’immobile interessato dagli eventuali interventi di miglioramento, sia le spese in concreto sostenute dal conduttore. 4.5. Nel caso in esame, invece, ha osservato la ricorrente, la corte d’appello si è limitata a confermare la statuizione del giudice di prime cure in ordine al riconoscimento in favore dei convenuti dell’indennità di €. 100.000,00 senza operare la debita comparazione prevista dalla norma suddetta anche perché, non sussistendo negli atti di causa alcuna prova in ordine alle spese sostenute,il consulente tecnico d’ufficio si è limitato ad indicare il presumibile incremento di valore del villino.Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 4.6. Peraltro, ha concluso la società ricorrente, la corte d’appello non ha espressamente condizionato , in violazione dell’art. 1592 c.c.,la correspons ione dell ’ indennità al momento della riconsegna del benelocato. 4.7. Con il primo motivo di ricorso incidentale, i controricorrenti, lamentando nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha nno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di appelloha ritenuto che la SEGIS avesse la legittimazione attiva senza, tuttavia, considerare che: - l e dichiarazioni rese dalla società attrice nell’atto di citazione introduttivo del giudizio e la documentazione dalla stessa prodotta dimostrava no che il complesso immobiliare era stato acquistato daAttilio Grondona, avo dei membri della famiglia Grondona; - nessun d ocumento ha dimostrato, per contro, il trasferimento di tali beni all a società, come conferimenti, vendite, permute, ecc.; - i beni oggetto di causa d ovevano essere , pertanto, a tutt ’ oggi considerati come beni delle persone fisiche, eredi di [OSCURATO:PERSONA]; sicchéi giudici di merito avrebbero dovuto rigettare la domanda o, quanto meno, disporre l ’ integrazione del contraddittorionei confronti degli stessi. 4.8. In ogni caso, hanno aggiunto i controricorrenti , il fatto che la SEGIS avesse affermato che vi erastata confluenza in un’unica indistinta amministrazione sia di beni di proprietà sociale,sia di beni di proprietà individuale, senza precisare se i beni oggetto di donazione rientrassero tra quelli appartenenti alla società o tra quelli di proprietà delle persone fisicheovvero fossero in parte di proprietà dell’una e in parte di proprietà dell’altra parte, imponeva l ’ esame dell ’ eccezione , ritualmente proposta dai convenuti nella comparsa di risposta,di carenza di legittimazione attiva in capo alla società attrice , non essendo Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 possibile comprendere se la stessa fosse proprietaria o meno dell’immobile oggetto dell’atto di donazione impugnato. 4.9. La c orte d ’ appello, invece , hanno osservato i controricorrenti, senza tener conto di quanto dedotto dagli stessi con l’atto d’appello, ha omesso di considerare che: - i beni in questione erano stati acquistati nel 1901 da un gruppo di persone fisiche;- fino al 1985, quando la modifica dell ’ art. 2659 c.c. consentì la trascrizione degli acquisti immobiliari in capo agli enti privi di autonomia patrimoniale perfetta, le società di persone non acquistavano beni immobili; sicché, in definitiva, o la domanda doveva essere rigettata per difetto di legittimazione ad agire oppure doveva essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle persone fisiche comproprietarie dei beni indistintamente amministrati appartenenti in parte non precisata ed incerta alla società ed in altra parte ai vari componenti della famiglia Grondona. 4.10. La corte, al contrario, ha svolto un ’ inammissibile inversione logica poiché dapp rima ha delibato il merito della controversia, giungendo alla conclusione cheper taluno dei beni donati non era stata raggiunta la prova dell ’ interversio possessionise del possesso ad usucapionem , e solo dopo tale valutazione ha affrontato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, la quale,invece, aveva carattere preliminare poiché non concerneva soltanto il secondo immobile bensì anche il primo, e cioè quello per il quale la corte ha ritenuto non raggiunta la prova del possesso acquisitivo. 4.11. Ne risultano, in definitiva, violati, hanno concluso i controricorrenti, gli artt. 100, 101 e, soprattutto, 102 e 354 c.p.c., e cioè le norme in forza delle quali il giudice d’appello, dopo aver riconosciuto che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, deve rimettere la causa al Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 primo giudice, a nulla, per contro, rilevando, a fronte della confessoria ammissione contenuta nell’atto introduttivo, che eranoemersi elementi soltanto indiziari utili a far presumere la sussistenza, in capo alla società, del diritto di proprietà su uno soltanto dei beni donati, e cioè il villino con giardino e piscina. 4.12. Con il secondo motivo di ricorso incidentale , i controricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, partendo dal falso presupposto che il villino con terreno e piscina fosse di proprietà della SEGIS, ha confermato, relativamente a tale immobile, la pronuncia di primo grado, senza, tuttavia, considerare che,ai sensi dell’art. 1102 , comma 2°, c.c. , il comunista ben può dar luogo a un ’ estensione del godimento utile ai fini acquisitivi e che, ai sensi dell ’ art. 1158 c.c., l’acquisto a titolo originario può riguardare anche beni immobili oggetto di comproprietà. 4.13. [OSCURATO:PERSONA], infatti, hanno osservato i controricorrenti, ha esercitato sui beni donati al coniuge un potere di fatto esclusivo con l’animus rem sibi habendi, trasformando rustici degradati e fatiscenti in una stabile abitazione residenziale ed esclusiva. 5.1. Il primo motivo del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 5.2. La ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali , in effetti, pur denunciando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, hannofinito, in realtà, per lamentare l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito: lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto, Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 per un verso, che la società (e non il donante né altri) era la proprietariadel villino con giardino e piscina ma non anche del fabbricato allo stato di rudere, e, per altro verso, che, escluso il possesso del rudere da parte del Grondone (sul rilievo che “tale fabbricato aveva avuto la funzione di deposito di carbone e, non più utilizzato, era stato lasciato in stato di abbandono”), quest’ultimo, una volta ricevuta “ l ’ utilizzazione dell ’ immobile ” quale socio ed eseguito “ il pagamento di una quota sociale (seppure con la dizione “fitto cava”), e cioè (come già affermato dal tribunale) a titolo di locazione (cfr. il controricorso, p. 7), aveva “occupato l’area e realizzato ”, con il consenso della proprietaria, “le opere di ristrutturazione dell ’ immobile e della piscina” ma non “in danno della società e a proprio beneficio ”, esercitando, quindi, su tale bene non già il possesso ma , “secondo le regole che i soci si erano dati, incompatibili queste con una condotta in danno della società stessa”, solo la detenzione. 5.3. Lavalutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta delle risultanze asseritamente conseguenti alla mancata contestazione dei fatti ex adversodedotti (Cass. SU n. 2951 del 2016: “il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l’inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestatadall’altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto”, tanto più che “se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento … a fortiori ciò vale per la valutazione della mancata contestazione”; Cass. SU n. 11377 del 2015),costituisce un ’ attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 sono sindacabili in cassazione se non per il vizio ( nel caso in esame neppure invocatocome tale) consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,nell’avere del tutto omesso, in sede diaccertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o piùfatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbianocostituito oggetto di discussione tra le parti ed abbianocarattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz’altro determinato un esito diverso della controversia (Cass. SU n. 8053 del 2014). L’ omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v.Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass.n. 16467 del 2017). Il compito diquesta Corte, del resto, non è quellodi condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano datoeffettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 5.4. La corte d’appello, invero, dopo aver val utato le prove raccolte in giudizio,ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulle domand e (di nullità della donazione e di usucapionedei beni donati) proposte dalle parti e indicandole ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient ’ affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che, da un lato, era emersa la prova della proprietà esclusiva in capo alla società attrice di uno solo degli immobili oggetto della donazione, onde fondare il suo interesse ad agire in giudizio per l’accertamento della nullità del relativo atto di trasferimento , e, dall ’ altro lato, che non era emersa la prova del possesso ventennale degli stessi beni in capo al donante. 5.5. Ed una volta affermato, come la corte ha fatto senza che tale apprezzamento sia stato censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5c.p.c.) per aver del Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 tutto omesso l’esame di uno o più fatti (principali o secondari) decisivi(e non semplicemente degli elementi di prova dai quali gli stessi emergerebbero ove, come nel caso in esame, tali fatti sono stati comunque esaminati dal giudice di merito: Cass. SU n. 8053 del 2014), che la società attrice (e non altri) era proprietaria (almeno) del villino e che il donante non aveva posseduto né il villino né il rudere, non si presta no , evidentemente, a censure, in diritto, le decision i che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè (senza disporre l’integrazione del contraddittorio con alcuno): a) l’accoglimento, relativamente al villino, della domanda proposta dalla società attrice volta ad ottenere la declaratoria di nullità dell’atto di donazione; b) il rigetto della domanda proposta dal convenuto donante di accertamento dell’acquisto della proprietà di tali beni a titolo di usucapione. 5.6. In effetti, è noto che: - i n un contratto ad effetti obbligatori, come la locazione, la traditiodel bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l’insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una interversio possessionis, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso uti dominus , atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicchè non opera la presunzione del possesso utile ad usucapionem, previsto dall’art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi, come nel caso in esame, da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto (Cass. n. 29594 del 2021; Cass.n. 24737 del 2016; con r iferimento al comodato, Cass. n. 21690 del2014); - l ’ interversione nel possesso , tuttavia, non può aver Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 luogo mediante un semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore (che la corte d’appello non ha, in fatto, rinvenuto) dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell ’ animus rem sibi habendi (Cass. n. 2392 del 2009; Cass. n. 26327 del 2016; Cass. n. 27584 del 2013; Cass. n. 5419 del 2011 ; Cass. n. 1296 del 2010); - la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa (Cass. SU n. 5069 del 2016; Cass. n. 144 del 2017). 5.7. Il secondo motivo di ricorso principale è, invece, fondato. L’ art. 1592, comma 1°, c.c., stabilisce, quanto ai miglioramenti apportati dal conduttore alla cosa locata con il consenso del locatore, il principio che quest’ultimo è tenuto a pagare al primo un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa ed il valore del risultato utile al tempo della riconsegna, la quale, se non può essere assunta quale condizione di proponibilità della domanda, deve nondimeno sussistere al momento della proposizione della domanda stessa. 5.8. In effetti, il legislatore ha voluto semplicemente, attraverso quel riferimento cronologico, assicurarsi che la liquidazione dell’indennità de quavenga determinata in concreto non prima del momento in cui cessi la disponibilità dell’immobile da parte del conduttore e la riacquisti invece il locatore, e con riferimento esclusivo ad esso, e non importa che la domanda relativa sia stata proposta anteriormente a tale momento. 5.9. In altri termini, nel sistema normativo delineato dall’art. 1592 c.c.,la riconsegna della cosa da parte del locatario non va intesa quale condizione di proponibilità della relativa Ric. 2018n. 17881, Sez. 2, CC del 2 1 dicembre 2022 domanda (come hanno ritenuto Cass. n. 11551 del 1998; Cass.n. 2777 del 2003), ma quale presupposto perché si abbia un provvedimento favorevole o sfavorevole sulla domanda stessa, vale a dire una pronuncia nel merito (Cass. n. 17861 del 2007). 5.10. La corte d’appello, quindi, lì dove ha condannato la società attrice al pagamento dell’indennità prevista dall'art.1592 c.c.senza verificare in fatto se l’immobile era stato o meno restituito alla società proprietaria, non si è attenuta al principio sopra espresso, così cadendo nel vizio di falsa applicazione della norma indicata, e si presta, di conseguenza, alle censure svolte sul punto dalla ricorrente, che, per il resto, sono assorbite. 6.1. Il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere, pertanto, rigettati. 6.2. Il secondo motivo del ricorso principale, nei termini esposti, dev’essere, invece, accolto e la sentenza impugnata per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Cagliari che, in differente composizione, provvederà a liquidare le spese del presente giudizio. 6.3. La Corte, infine, dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Cagliari che, in differente composizione, provvederà a liquidare l
Sentenza Cassazione n. 02535/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris