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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 04735/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui furto aggravato, anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod.. pen., in concorso, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, che deducono, sotto l'egida del vizio di violazione degli artt. 99, comma 4, e 63, comma 4, cod. pen., l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, sono generici e manifestamente infondati, perché formulati senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 2 della parte motiva), che, avendo dato conto di come il fatto commesso fosse espressione della maggiore pericolosità sociale dimostrata dall'imputato aduso a commettere furti, si è fedelmente attenuta all'obbligo argomentativo posto a carico del giudic:e di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'11 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui furto aggravato, anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod.. pen., in concorso, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, che deducono, sotto l'egida del vizio di violazione degli artt. 99, comma 4, e 63, comma 4, cod. pen., l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, sono generici e manifestamente infondati, perché formulati senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 2 della parte motiva), che, avendo dato conto di come il fatto commesso fosse espressione della maggiore pericolosità sociale dimostrata dall'imputato aduso a commettere furti, si è fedelmente attenuta all'obbligo argomentativo posto a carico del giudic:e di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04735/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris