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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36222/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata *p) [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello Milano del 7.7.2021 con cui è stata confermata la decisione del 10.12.2018 del Tribunale di Pavia che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, alla pena di mesi tre e giorni 15 di reclusione oltre 150 euro di multa, in relazione al reato di furto in privata dimora di quattro termosifoni in ghisa, asportati dal cortile dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

2. Gli imputati, tramite il difensore, hanno proposto un unico atto di ricorso con cui, ripetendo il motivo analogo inserito nell'appello, denunciano violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica, con travisamento delle prove, avuto riguardo alla qualificazione giuridica della condotta loro contestata ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen.

La difesa evidenzia che l'immobile da cui sono stati sottratti i termosifoni - secondo quanto ha dichiarato il testimone [OSCURATO:PERSONA] - non era abitato al momento del furto, perché in cattive condizioni di manutenzione ed in fase di ristrutturazione, peraltro sospesa; per questo era privo degli infissi e dì arredi o impianti interni.

3. Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

3.1. Il difensore dei ricorrenti ha depositato conclusioni scritte che, aderendo alle richieste del PG, chiedono l'accoglimento dell'unico motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, congiuntamente proposto dagli imputati, è infondato.

2. Le Sezioni Unite hanno chiarito i confini applicativi della fattispecie delittuosa autonoma dall'art. 624-bis cod. pen., stabilendo che, ai fini della configurabilità del reato, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez.

U, n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076).

La sentenza D'Amico ha adottato una logica interpretativa rigorosa della nozione di privata dimora, constatando una sua evidente dilatazione ermeneutica nella giurisprudenza di legittimità, a volte evidentemente stridente con il principio di maggior offensività che deve sempre guidare il giudice chiamato a valutare una fattispecie dalle connotazioni di maggior severità sanzionatoria rispetto all'ipotesi di furto "base".

Muovendo dalla lettera del testo normativo, pertanto, le Sezioni Unite hanno delimitato il campo applicativo della previsione dell'art.624-bis cod. pen. includendovi i luoghi che siano stati adibiti «in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione)», nonché i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell'abitazione.

Sono stati, così, evidenziati tre elementi necessari ai fini della sussistenza dell'ipotesi di reato in esame: a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

3. Successivamente a tale arresto del massimo collegio nomofilattico, la giurisprudenza di legittimità si è posta il problema dell'attuale configurabilità del reato in relazione ad edifici che versino in condizioni di cattivo stato di manutenzione, per la mancanza di volontà dei proprietari di occuparsene ovvero perché sottoposti a lavori di ristrutturazione.

Sul tema, si condivide l'affermazione di Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073, che ha ritenuto integri la nozione di privata dimora, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite, l'immobile che, seppure non abitato ed in cattivo stato di manutenzione, tuttavia non sia abbandonato, facendo leva soprattutto sul carattere di stabilità del rapporto che leghi il luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto e sul fatto che la dimora abbia una concreta connotazione che la riconduca alla personalità del titolare.

Nella specie, sintomo di tale connotazione è stata ritenuta proprio la circostanza che nell'abitazione in cattivo stato di manutenzione fossero custoditi comunque ancora mobili di valore.

Anche in una successiva pronuncia, Sez. 5, n. 17954 del 18/2/2020, Pennelli, Rv. 279207, in motivazione, si è affermata la configurabilità del reato previsto dall'art. 624- bis cod. pen., in una fattispecie in cui il ricorrente si era impossessato di numerosi arredi, anche costituenti la dotazione indispensabile di un'abitazione (sanitari, termo arredi), mentre è indubbio l'interesse al legame stabile dei proprietari con l'abitazione, benché apparentemente quasi abbandonata, e la rivendicazione del corrispondente, tradizionale elemento di fattispecie costituito dallo íus excludendí alíos, dimostrato dal loro intervento casuale sul luogo al momento del reato e dall'immediato allarme dato.

Un ulteriore aspetto di rilievo per la verifica di sussistenza dell'ipotesi di reato del furto in privata dimora, quando si sia in presenza di un'abitazione sottoposta a lavori di ristrutturazione o comunque in stato di apparente "non uso", è stato colto in una pronuncia della Seconda Sezione Penale (Sez. 2, n. 39098 del 11/7/2017, non massimata), che ha ritenuto la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen., in relazione all'art. 624-bis, anche in casi nei quali l'abitazione sia disabitata o consegnata ad una ditta edile, per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, poiché tali condizioni non ne mutano la natura di luogo destinato a privata dimora, non aperto al pubblico e non accessibile a terzi senza il consenso del titolare.

Anche nell'ipotesi al centro della presente decisione, l'abitazione nella quale si sono introdotti i ricorrenti versava in stato di ristrutturazione, benché sospesa, tanto da poter essere parzialmente "non protetta" dall'accesso altrui, ma l'immobile, lungi dall'essere stato abbandonato, conservava ancora pienamente la sua funzionalità di "dimora", ancorchè temporaneamente "non abitabile", nella quale venivano custoditi beni di valore appartenenti al proprietario dell'immobile, quali, appunto, i quattro termosifoni in ghisa, complementi d'arredo fissi ed essenziali, trafugati.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P. Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna í ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata *p) [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello Milano del 7.7.2021 con cui è stata confermata la decisione del 10.12.2018 del Tribunale di Pavia che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, alla pena di mesi tre e giorni 15 di reclusione oltre 150 euro di multa, in relazione al reato di furto in privata dimora di quattro termosifoni in ghisa, asportati dal cortile dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Gli imputati, tramite il difensore, hanno proposto un unico atto di ricorso con cui, ripetendo il motivo analogo inserito nell'appello, denunciano violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica, con travisamento delle prove, avuto riguardo alla qualificazione giuridica della condotta loro contestata ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. La difesa evidenzia che l'immobile da cui sono stati sottratti i termosifoni - secondo quanto ha dichiarato il testimone [OSCURATO:PERSONA] - non era abitato al momento del furto, perché in cattive condizioni di manutenzione ed in fase di ristrutturazione, peraltro sospesa; per questo era privo degli infissi e dì arredi o impianti interni. 3. Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. 3.1. Il difensore dei ricorrenti ha depositato conclusioni scritte che, aderendo alle richieste del PG, chiedono l'accoglimento dell'unico motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, congiuntamente proposto dagli imputati, è infondato. 2. Le Sezioni Unite hanno chiarito i confini applicativi della fattispecie delittuosa autonoma dall'art. 624-bis cod. pen., stabilendo che, ai fini della configurabilità del reato, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076). La sentenza D'Amico ha adottato una logica interpretativa rigorosa della nozione di privata dimora, constatando una sua evidente dilatazione ermeneutica nella giurisprudenza di legittimità, a volte evidentemente stridente con il principio di maggior offensività che deve sempre guidare il giudice chiamato a valutare una fattispecie dalle connotazioni di maggior severità sanzionatoria rispetto all'ipotesi di furto "base". Muovendo dalla lettera del testo normativo, pertanto, le Sezioni Unite hanno delimitato il campo applicativo della previsione dell'art.624-bis cod. pen. includendovi i luoghi che siano stati adibiti «in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione)», nonché i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell'abitazione. Sono stati, così, evidenziati tre elementi necessari ai fini della sussistenza dell'ipotesi di reato in esame: a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. 3. Successivamente a tale arresto del massimo collegio nomofilattico, la giurisprudenza di legittimità si è posta il problema dell'attuale configurabilità del reato in relazione ad edifici che versino in condizioni di cattivo stato di manutenzione, per la mancanza di volontà dei proprietari di occuparsene ovvero perché sottoposti a lavori di ristrutturazione. Sul tema, si condivide l'affermazione di Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073, che ha ritenuto integri la nozione di privata dimora, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite, l'immobile che, seppure non abitato ed in cattivo stato di manutenzione, tuttavia non sia abbandonato, facendo leva soprattutto sul carattere di stabilità del rapporto che leghi il luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto e sul fatto che la dimora abbia una concreta connotazione che la riconduca alla personalità del titolare. Nella specie, sintomo di tale connotazione è stata ritenuta proprio la circostanza che nell'abitazione in cattivo stato di manutenzione fossero custoditi comunque ancora mobili di valore. Anche in una successiva pronuncia, Sez. 5, n. 17954 del 18/2/2020, Pennelli, Rv. 279207, in motivazione, si è affermata la configurabilità del reato previsto dall'art. 624- bis cod. pen., in una fattispecie in cui il ricorrente si era impossessato di numerosi arredi, anche costituenti la dotazione indispensabile di un'abitazione (sanitari, termo arredi), mentre è indubbio l'interesse al legame stabile dei proprietari con l'abitazione, benché apparentemente quasi abbandonata, e la rivendicazione del corrispondente, tradizionale elemento di fattispecie costituito dallo íus excludendí alíos, dimostrato dal loro intervento casuale sul luogo al momento del reato e dall'immediato allarme dato. Un ulteriore aspetto di rilievo per la verifica di sussistenza dell'ipotesi di reato del furto in privata dimora, quando si sia in presenza di un'abitazione sottoposta a lavori di ristrutturazione o comunque in stato di apparente "non uso", è stato colto in una pronuncia della Seconda Sezione Penale (Sez. 2, n. 39098 del 11/7/2017, non massimata), che ha ritenuto la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen., in relazione all'art. 624-bis, anche in casi nei quali l'abitazione sia disabitata o consegnata ad una ditta edile, per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, poiché tali condizioni non ne mutano la natura di luogo destinato a privata dimora, non aperto al pubblico e non accessibile a terzi senza il consenso del titolare. Anche nell'ipotesi al centro della presente decisione, l'abitazione nella quale si sono introdotti i ricorrenti versava in stato di ristrutturazione, benché sospesa, tanto da poter essere parzialmente "non protetta" dall'accesso altrui, ma l'immobile, lungi dall'essere stato abbandonato, conservava ancora pienamente la sua funzionalità di "dimora", ancorchè temporaneamente "non abitabile", nella quale venivano custoditi beni di valore appartenenti al proprietario dell'immobile, quali, appunto, i quattro termosifoni in ghisa, complementi d'arredo fissi ed essenziali, trafugati. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna í ricor
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