CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19845/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, e il rigetto del ricorso nel resto; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado del 30 marzo 2022 con la quale il Tribunale di Salerno aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 335 cod. pen., per avere, con fatto accertato il 16 giugno 2017, per colpa agevolato la sottrazione della vettura alfa romeo 166 targ. [OSCURATO:TARGA], di cui egli aveva la custodia in quanto auto sottoposta a sequestro amministrativo, e che era stata, invece, lasciata incustodita in un terreno di un fratello dal quale era stata asportata da ignoti. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. • 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 335 cod. pen., 125 cod. proc. pen. e 111 Cost., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la pronuncia di condanna di primo grado, benché l'imputato non fosse tenuto ad usare particolari cautele per evitare che terzi potessero rubare la vettura sottoposta a sequestro; e senza considerare che l'auto era stata già confiscata e non poteva più considerarsi in sequestro, con il conseguente venir meno degli obblighi di custodia che in precedenza erano stati imposti al prevenuto. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 157 e 158 cod. pen., 125 cod. proc. pen. e 111 Cost., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale disatteso l'eccezione di intervenuta prescrizione, dato che, nell'impossibilità di individuare la data in cui la vettura in sequestro era stata rubata da terzi, nell'incertezza la decorrenza del termine di prescrizioni doveva essere retrodata ad epoca prossima e immediatamente successiva al sequestro che risaliva al 2012. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 53 legge n. 689 del 1981, 125 cod. proc. pen. e 111 Cost., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito erroneamente negato all'imputato la sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva, senza considerare che i precedenti penali dell'imputato sono risalenti nel tempo e che il fatto accertato poteva essere valutato di ridotta gravità. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. V:11 [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali; sicché può ritenersi definitivamente acclarato che il Caputo, tenuto a custodire la vettura sequestratagli, tra l'altro avendo cura di parcheggiarla in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, aveva colposamente abbandonato quell'auto in un luogo accessibile a chiunque, disinteressandosene per un lungo periodo. I rilievi formulati al riguardo dal prevenuto si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, per altro, vi è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale. 3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per la genericità del suo contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a reiterare le doglianze già formulate con l'atto di appello, enunciando, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia nella quale era stato chiarito come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il momento consumativo del reato previsto dall'art. 335 cod. pen. può essere ritenuto - anche sulla base di elementi indiziari e considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza - coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata - cosa che nel caso di specie non è accaduto - l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto; criterio questo che è stato proprio enunciato in una fattispecie in cui, ai fini del calcolo del termine prescrizionale, la Corte ha osservato che la dispersione del veicolo in sequestro, doveva presumersi avvenuta in epoca prossima a quella in cui era stato notificato al custode il decreto prefettizio che gli ingiungeva di consegnare il bene confiscato, stante anche la mancanza di allegazioni difensive che permettessero di retrodatare la condotta a un momento anteriore (così, tra le altre, Sez. 6, Sentenza n. 9557 del 06/02/2020, Puccio, Rv. 278666). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ha preteso che, in questa sede di legittimità, si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini della verifica dei presupposti per applicare una sanzione sostitutiva della pena detentiva ai sensi dell'art. 53 legge n. 689 del 1981: esercizio che deve essere motivato in maniera logica nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'esistenza dei presupposti di applicazione delle relative norme di riferimento. Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto di negare all'imputato la sostituzione richiesta in ragione dei numerosi e gravi precedenti penali di cui il prevenuto è gravato, con una valutazione legittima perché compiuta ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 legge n. 689 del 1981 e 133 cod. pen.: essendo legittimo il diniego della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria fondato su un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità se - come nel caso in esame è accaduto - motivato in modo non manifestamente illogico (così, tra le altre, Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716). Sotto questo punto di vista non è accoglibile la richiesta formulata dal Procuratore generale perché calibrata con riferimento all'art. 59 legge n. 689 del 1981, che, in effetti, è stato ridisegnato nel suo contorno applicativo dalla recente novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2022: richiamo normativo, tuttavia, non pertinente nella fattispecie nella quale la Corte di appello non ha fatto applicazione della disposizione relativa alla condizione soggettive per la sostituzione della pena detentiva, bensì della disposizione sul potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, ai sensi dell'innanzi richiamato art. 58 legge cit. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp