CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 06222/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/05/2025 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il provvedimento del 18/09/2024 del Tribunale della medesima città, che aveva disposto – a carico di [OSCURATO:PERSONA] - la confisca della somma di euro 260.000,00 giacente su conti correnti. Trattasi di un soggetto nei confronti del quale era stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, con obbligo di deposito della cauzione, per esserne stata riconosciuta sussistente la pericolosità sociale generica ex art. 4 comma 1 lett. c) d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, in relazione all’art. 1 lett. b) e c) dello stesso testo normativo. Tale pericolosità era stata ritenuta sulla base di episodi di riciclaggio e di rapina, dei quali [OSCURATO:PERSONA] si era reso protagonista; viene in rilievo, in primo luogo, il rinvenimento in data 02/06/2021 – nella disponibilità dello stesso – della somma di euro 260.500,00 della quale non aveva saputo giustificare la provenienza e, inoltre, rileva la responsabilità per il reato di rapina, in ordine al quale aveva definito la propria posizione processuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 cod. proc. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge in relazione all’art. 10 comma 3 d.lgs. n. 159 del 2011, per esser stata adottata una motivazione assente o meramente apparente, per quanto attiene alla correlazione temporale sussistente, tra gli elementi posti a fondamento del giudizio di pericolosità. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ed erronea applicazione dell’art. 4 comma 1 lett. c), in relazione all’art. 1 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011, nonché vizio di motivazione, in ragione del mancato accertamento del requisito dell’abitualità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. In primo luogo, l’impugnazione in sede di legittimità può essere esperita, in questa materia, esclusivamente deducendo il vizio di violazione di legge. Quanto alla c.d. pericolosità generica, la Corte territoriale ha osservato che la ricostruzione del Tribunale non lascia alcun dubbio, in ordine alla realizzazione di entrambi i reati contestati, di natura lucrogenetica, ossia suscettibili di generare introiti illeciti, oltre che posti in essere entro un arco temporale apprezzabile, tale da integrare il requisito della abitualità, così come quello della attualità, risalendo, appunto, il secondo dei due al 2024. La prima doglianza non merita accoglimento, peraltro, per esser mancato il confronto con alcuno degli elementi sintomatici; parimenti infondato è il secondo motivo, focalizzato sul lamentato omesso accertamento del requisito dell’abitualità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. A completamento della sintesi già contenuta in parte narrativa, può dirsi che [OSCURATO:PERSONA] è stato trovato in possesso, nell’anno 2021, di una rilevante somma di denaro in contanti, pari a euro 160.500,00 (parte del denaro veniva rinvenuto, dai militari intervenuti in loco, all’interno di due buste delle quali [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di disfarsi alla loro vista, mentre la restante parte veniva ritrovata - conservata in tre pacchetti nastrati - occultata tra la carrozzeria e gli allestimenti interni del sedile posteriore lato passeggero dell’autovettura in uso al ricorrente; unitamente al denaro, veniva recuperato dalla p.g. un telefono marca Apple, che risultava privo di supporto per la scheda SIM e di IMEI, nonché del codice identificativo FCCID); da ciò, la formulazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] dell’ipotesi di realizzazione del delitto di riciclaggio. Nell’anno 2024, invece, il ricorrente ha definito ex art. 444 cod. proc. pen. la propria posizione processuale, per essersi reso autore di un episodio di rapina a mano armata presso un ufficio postale; tale reato gli aveva fruttato la somma di euro dodicimila. Questi sono, dunque, gli episodi lucrogenetici emersi a carico del ricorrente. La Corte di appello, conformemente alla decisione assunta dal Tribunale, nel decreto di confisca oggetto di gravame, ha sottolineato - oltre al profilo di pericolosità generica ricollegabile al soggetto - come questi abbia introitato, dall’anno 2015 fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], data del sequestro, redditi da lavoro dipendente ammontanti a soli euro trentatremila; una cifra, quindi, di gran lunga inferiore, rispetto a quella ritrovata nella sua disponibilità e oggetto dell’ablazione oggi avversata. Da ciò, l’impugnata confisca di prevenzione di denaro giacente sui conti correnti, per un ammontare di circa 260.000,00 euro. 3. Giova premettere che l’unica censura proponibile in sede di legittimità, avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, è quella inerente alla violazione di legge, a norma degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011. Il secondo comma dell'art. 27 cit., infatti, espressamente stabilisce che "per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10”; tale disposizione normativa, a sua volta, prevede al comma terzo che "avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore ...". Dinanzi alla Corte di cassazione, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente (ossia, priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità), ovvero si ponga come assolutamente inidonea, a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, sia connotata da una linea argomentativa talmente scoordinata e carente quanto ai necessari passaggi logici, da far risultare oscure le ragioni poste a fondamento dell’adozione della misura (Sez. U, n. 33451del29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; si veda anche Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Principe, Rv. 287771 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità››; sulla medesima direttrice interpretativa si sono poste Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, Bruno, Rv. 237277). La limitazione del ricorso in sede di legittimità – nella materia che ora interessa – al solo vizio di violazione di legge, tra l'altro, è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole, con la sentenza n. 321 del 2004 (lo scrutinio di costituzionalità era stato evocato, in tal caso, con riferimento alla norma all’epoca vigente, di cui all’art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; la Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata per il ritenuto contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e - quanto alla possibilità di modulare il diritto di difesa in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione - ha richiamato le proprie ordinanze n. 352 e n. 132 del 2003). 3.1. Le due censure difensive nelle quali si articola l’impugnazione - sebbene tra loro formalmente distinte - rampollano da una matrice comune e ben si prestano, pertanto, a una agevole trattazione unitaria. 3.2. Anzitutto, non si sarebbe tenuto conto – in ipotesi difensiva - del considerevole iato cronologico esistente, fra il ritrovamento della somma di denaro (un accadimento fenomenico che la difesa definisce come privo di una sicura connotazione di illiceità) e la realizzazione della succitata rapina ad opera di [OSCURATO:PERSONA], unico fatto illecito produttivo di reddito la cui sussistenza risulti definitivamente accertata. Quanto alla rilevanza da attribuire a tale profilo – secondo la prospettazione difensiva - sarebbe del tutto carente una soddisfacente struttura argomentativa, venendo così a configurarsi il vizio di violazione di legge, secondo i principi di diritto sopra enucleati. 3.3. Mediante la seconda doglianza, la difesa sostiene come l’unico episodio genuinamente lucrogenetico - quindi da prendere in considerazione ai fini che ora interessano - sia la rapina risalente al marzo 2024, che sarebbe da considerare, però, alla stregua di un fatto episodico e isolato; della somma di denaro rinvenuta nel possesso del proposto nell’anno 2021 – si sottolinea infine nell’atto di impugnazione - non sarebbe stata mai acclarata la provenienza delittuosa e la sua valorizzazione in sede di prevenzione confliggerebbe, dunque, con i principi che hanno condotto alla declaratoria di incostituzionalità delle fattispecie connotate dal mero possesso ingiustificato di valori. 3.4. Occorre premettere che - in punto di pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - la necessità della sussistenza di una correlazione temporale, tra la pericolosità sociale del proposto e l’acquisizione dei beni, postula l'accertamento in ordine alla realizzazione di attività delittuose atte alla produzione di reddito e non di condotte che presentino soltanto un generico carattere deviante, oppure che denotino il mero accostamento del proposto a contesti delinquenziali (sul punto specifico, si veda, in particolare, Sez. 1, n. 27366 del 28/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281620 – 01; nello stesso senso si è espressa Sez. 1, n. 13375 del 20/09/2017, dep. 2018, Brussolo, Rv. 272702 - 01). 3.4.1. Nella concreta vicenda, però, la Corte territoriale ha congruamente argomentato – senza incorrere né in vuoti logici, né in qualsivoglia forma di contraddittorietà - circa il preponderante rilievo da attribuire alla condotta di riciclaggio sopra descritta. Sono stati ricordati, in particolare, i numerosi elementi emersi, ritenuti fortemente evocativi del contestato profilo della abitualità; si evidenzia nel provvedimento impugnato, segnatamente: - la carenza di spiegazione alternativa, in ordine al possesso del denaro rinvenuto (conservato, peraltro, secondo modalità intrinsecamente significative di una derivazione non lecita, oltre che in luogo diverso da quello di residenza); - il tentativo di disfarsi, alla vista degli operanti, di parte della somma di denaro detenuta; - la conversazione intercettata, nella quale [OSCURATO:PERSONA] affermava di sperare nel suo coinvolgimento esclusivamente in un procedimento penale, ammettendo che l'imputazione per il reato di riciclaggio potesse essere per lui più favorevole, rispetto a conseguenze di diverso genere. 3.4.2Nel decreto impugnato, insomma, l’aspetto dell'abitualità risulta razionalmente ricostruito, soprattutto tenendo conto dell'importo ingente della somma rinvenuta e delle (effettivamente molto singolari) modalità di conservazione. Tali dati sono da leggere unitamente al profilo della accertata sproporzione, in conformità alla puntualizzazione ermeneutica ricavabile da Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 - 01, nella cui parte motiva si trova il seguente passaggio: ‹‹Occorre, insomma, che quei delitti si prestino, anche in ragione della sproporzione tra disponibilità acquisite nell'arco temporale corrispondente alla suddetta pericolosità e l'assenza di adeguate fonti lecite di reddito, ad assumere idonea valenza di indicatori della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge, posto che il soggetto coinvolto nel procedimento di prevenzione e destinatario del giudizio di pericolosità «non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precise disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità» (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103 - 01)››. 3.5. È anche utile ricordare, poi, che il requisito della sproporzione acquisisce una maggiore rilevanza - fino a divenire un dato di significazione davvero univoca – proprio laddove venga inserito all’interno di un più ampio contesto di carattere personale e socio-economico. Il profilo della abitualità, infine, si può induttivamente ricavare anche dalla esistenza di una ingente disponibilità economica, non suffragata dalla sussistenza di una legittima fonte produttiva di reddito. 3.6. Muovendosi secondo tale angolo prospettico, risulta definitivamente depotenziata anche la ulteriore tematica introdotta dalla difesa, circa il lasso di tempo intercorso, fra il recupero della summenzionata somma di denaro e la commissione della rapina per la quale è intervenuta – a carico del proposto – la sopra menzionata sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. (ciò che costituirebbe, secondo la difesa, l’unico fatto di natura autenticamente lucrogenetica). 3.6.1. In sintesi, nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, prescindendo dall'esito di questi ultimi, per poi procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, posizionandosi nella peculiare ottica del giudizio di pericolosità – e non di colpevolezza - del proposto. L’unico limite consiste nel dover dare compiutamente atto, in sede di motivazione, delle ragioni in base alle quali tali elementi ed indizi debbano essere reputati come sintomatici della pericolosità del soggetto, a fortiori allorquando essi abbiano dato luogo ad una pronuncia assolutoria (Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049 - 01; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano, Rv. 254417; Sez. 5, n. 1968 del 31/3/2000, Mannone, Rv. 216054). 3.6.2. La valutazione del profilo inerente alla perimetrazione temporale, dunque, è stata il frutto di un esame della documentazione presente agli atti tutt'altro che superficiale – ad opera della Corte territoriale - ed è stata illustrata con motivazione effettiva e puntuale. I giudici di merito, infatti, si sono soffermati ampiamente sull’aspetto della sproporzione riscontrabile, tra la somma di denaro rinvenuta e la disponibilità reddituale del soggetto. Non riesce a cogliere alcuna significativa frattura argomentativa, allora, il generico riferimento contenuto in ricorso, al criterio di ragionevolezza temporale; al contrario, risulta così introdotto un profilo di vizio di motivazione illogica o contraddittoria che - tenuto conto delle regole ermeneutiche sopra esposte - non può trovare ingresso nel presente procedimento. La Corte di appello, quanto allo specifico aspetto, ha peraltro correttamente argomentato, circa il fatto che l’emersione di due condotte atte a generare introiti illeciti, collocabili entro un apprezzabile arco temporale, pari a poco meno di tre anni, consentano fondatamente di ritenere integrato il requisito della abitualità, caratterizzando in maniera inequivocabile il percorso esistenziale di ten