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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11865/2023

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proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Treviso, alla via Isola di Mezzo, n. 26, elettivamente si domicilia ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Treviso -resistente- per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pacedi Trevisodepositata in data 24 giugno 20 2 2 ; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza del 30 marzo 2023.

Rilevato che: il giudice di pace di Treviso ha respinto l’impugnazione del decreto di espulsione dal territorio proposta da [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che, sebbene Oggetto: Espulsione - Incongruenza con le ragioni della decisione.RG n19557/22 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore fosse effettivamente stata omessa la notificazione del provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno che il cittadino straniero aveva proposto prima del decreto di espulsione, comunque l’espulsione si rivelava legittimain base alle ragioni poste alla base del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, che comunque evidenziavano la mancanza dei presupposti idonei a consentire il rilascio di quel permesso; contro quest’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a duemotivi, cui non v’è replica.

Considerato che: - col primo motivo di ricorso , il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 13, comma 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 286/98, nonché degli artt. 148 e 159 c.p.c., e la corrispondente contraddittorietà della motivazione, perché il giudice di pace ha ritenuto legittimo il decreto di espulsione pur avendo riscontrato l’omissione della notificazione del provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno , risalente al 2016; - l a censura proposta è inammissibile, perché non congruente con la ragione del decidere; - a fondamento della decisione, difatti, il giudice di pace ha addotto il principio della strumentalità delle forme, valorizzand o le ragioni poste a fondamento del provvedimento di diniego; ed è alla luce di questo ragionamento che ha reputato irrilevante l’irregolarità della notificazione del provvedimento adottato; - parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso , col quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/90, sostenendo che nel caso in esame non si può prospettare la formazione progressiva e contenutistica prevista dalla suddetta norma, dovendosi, invece, fare applicazione dell’art. 13, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 286/98;RG n19557/22 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore - anche questo motivo non coglie la ragione della decisione, posto che, a fronte, per il profilo d’interesse, dell’art. 13, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 286/98, secondo cui l’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato “… - nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva ; - non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente.

Per questi motivi la Cortedichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il30 marzo 2023 .

Il presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Treviso, alla via Isola di Mezzo, n. 26, elettivamente si domicilia ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Treviso -resistente- per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pacedi Trevisodepositata in data 24 giugno 20 2 2 ; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza del 30 marzo 2023. Rilevato che: il giudice di pace di Treviso ha respinto l’impugnazione del decreto di espulsione dal territorio proposta da [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che, sebbene Oggetto: Espulsione - Incongruenza con le ragioni della decisione.RG n19557/22 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore fosse effettivamente stata omessa la notificazione del provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno che il cittadino straniero aveva proposto prima del decreto di espulsione, comunque l’espulsione si rivelava legittimain base alle ragioni poste alla base del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, che comunque evidenziavano la mancanza dei presupposti idonei a consentire il rilascio di quel permesso; contro quest’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a duemotivi, cui non v’è replica. Considerato che: - col primo motivo di ricorso , il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 13, comma 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 286/98, nonché degli artt. 148 e 159 c.p.c., e la corrispondente contraddittorietà della motivazione, perché il giudice di pace ha ritenuto legittimo il decreto di espulsione pur avendo riscontrato l’omissione della notificazione del provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno , risalente al 2016; - l a censura proposta è inammissibile, perché non congruente con la ragione del decidere; - a fondamento della decisione, difatti, il giudice di pace ha addotto il principio della strumentalità delle forme, valorizzand o le ragioni poste a fondamento del provvedimento di diniego; ed è alla luce di questo ragionamento che ha reputato irrilevante l’irregolarità della notificazione del provvedimento adottato; - parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso , col quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/90, sostenendo che nel caso in esame non si può prospettare la formazione progressiva e contenutistica prevista dalla suddetta norma, dovendosi, invece, fare applicazione dell’art. 13, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 286/98;RG n19557/22 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore - anche questo motivo non coglie la ragione della decisione, posto che, a fronte, per il profilo d’interesse, dell’art. 13, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 286/98, secondo cui l’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato “… - nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva ; - non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente. Per questi motivi la Cortedichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il30 marzo 2023 . Il presidente
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