CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 33012/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata emessa M data 14 dicembre 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi degli artt. 678, comma 1 -bis e 667, comma 4, cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il medesimo Tribunale aveva, con provvedimento reso de plano il 13/07/2022, dichiarato il parziale esito negativo della misura dell'affidamento in prova ex art 47 O.P. concessa al condannato ricorrente, per il periodo dal 14 gennaio 2019 al 15 gennaio 2021, e disponeva che il tempo trascorso in affidamento dal 14/01/2019 al 04/10/2019 fosse computato come pena espiata, mentre per la pena residua, dal 05/10/2019 al 15/01/2021, si applicasse la detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma I bis 0.P.. 2. Osservava il Tribunale che il Restifo, ammesso al beneficio dell'affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA] eseguito dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15/01/2021, era stato denunciato il 06/10/2019 per avere tentato di investire la cognata e che la successiva remissione di querela non elidesse il rilevante disvalore del fatto. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il condannato, che ne ha chiesto l'annullamento denunciando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 47 0.P., per violazione della legge penale per inosservanza e disapplicazione dei principi e dei criteri sulla valutazione dell'esito finale della prova e sul soggetto; nonché d•alla violazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dell'episodio e del soggetto. 3.1.11 ricorrente si duole in particolare del fatto che il Tribunale abbia àncorato la valutazione negativa sull'affidato solo ed esclusivamente alla presentazione di una querela senza condurre gli approfondimenti orientati ad una valutazione complessiva di tutte le circostanze dell'episodio nonché sulla condotta successiva dell'affidato, disattendo la giurisprudenza della stessa Corte di legittimità che con numerose pronunce (sez. 1, n. 14843/2015; n. 41179/15) ha affermato che per far revocare il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale non è sufficiente la presentazione di una denuncia. 3.2. Nel caso di specie in particolare non vi era alcun riscontro circia,l'effettivo verificarsi dell'evento denunciato; in ogni caso il fatto, rubricato ai sensi dell'art.612 cod. pen., definito con remissione di querela, non era certamente connotato da gravità tale da poter fondare la valutazione negativa effettuata dal Tribunale;tanto più a fronte dello stile di vita intramurario del condannato, della sua condotta complessiva serbata in corso di regime di affidamento, sempre conforme alle prescrizioni imposte, e proseguendo uno stile di vita improntato a legalità e buona condotta. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. In premessa, va ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale produce, a mente dell'art. 47 ord. pen., l'effetto estintivo della pena solo in caso di «esito positivo della prova», che va inteso come integrale emenda del condannato. Non è, dunque, sufficiente il mero decorso del periodo di prova, senza che sia intervenuta la revoca della misura, ma occorre l'accertamento da parte del Tribunale di Sorveglianza di elementi positivi che dimostrino l'avvenuta rieducazione del reo, la quale viene a costituire il parametro di valutazione e, al tempo stesso, la causa giustificatrice dell'estinguersi del rapporto punitivo, essendo questo giunto al completo soddisfacimento dell'ineludibile funzione assegnata alla pena dall'art. 27, comma terzo, Cost.2.1. A differenza della revoca, che viene dichiarata in costanza di applicazione della misura ed ha come suo presupposto l'impossibilità di proseguire la prova alla luce della gravità di singoli e specifici episodi, la valutazione negativa dell'esito della prova postula un "esame globale" dell'intero periodo (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio., Rv. 248376; Sez. 1, n. 12430 del 16/01/2001, Rv. 218457; Sez. 1, sentenza n. 1180, del 17/2/2000, rv. 215706). 3. Nel caso che ci occupa, l'esito parzialmente negativo dell'affidamento in prova si fonda esclusivamente sulla presentazione di una denuncia querela, poi rimessa. Per verità, la condotta tenuta dall'affidato risulta essere stata appena tratteggiata nel provvedimento impugnato: non viene spiegato esattamente cosa era accaduto, né quali fossero state le circostanze di fatto: il Tribunale di Sorveglianza, nell'impugnata ordinanza, si limita ad effettuare un sintetico riferimento al fatto che Restifo, il 6.10.2019, "è stato denunciato per aver tentato di investire la cognata,.. e che il grave evento è stato evitato grazie alla presenza di due passanti". Ebbene, coglie nel segno la censura difensiva che lamenta la sussistenza di <evidenti discrasie> tra quanto riportato dal Tribunale di sorveglianza, richiamando la denuncia, rispetto al testo dell'atto di querela: ed infatti dall'esame degli atti allegati all'istanza risulta che la citazione a giudizio del Restifo innanzi al Giudice di pace, scaturita dalla denuncia querela sporta dalla cognata, riguardasse la sola ipotesi di reato di minacce - per avere pronunciato in diverse occasioni frasi minacciose: l'atto di promovimento dell'azione penale non reca traccia del tentativo di investimento, comportamento che è stato posto a fondamento del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza; neppure, dagli atti, risulta che il fatto sia stato evitato grazie all'intervento di due passanti. Il Tribunale ha altresì omesso di esperire un controllo globale dell'intero periodo, e particolarmente sulla condotta successiva dell'affidato, avendo mancato di considerare e valutare alcun dato ulteriore, quale la relazione finale del servizio sociale e l'informativa dell'autorità di polizia, per decidere se fosse o no avvenuto il recupero sociale del condannato; controllo tanto più necessario alla luce del lungo tempo trascorso dal fine pena del gennaio 2021. 4. In presenza di tali lacune motivazionali, s'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di so