CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2017
Cassazione n. 32699/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19138/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 255/2017,depositata il 10/02/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano soci di una società in nome collettivo per la quale lavoravano [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi i lavoratori hanno agito in giudizio per vedere riconosciuto il credito da loro vantato a titolo di differenze retributive verso la società e, in particolare, a [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto un credito di euro 47.187,24, e a [OSCURATO:PERSONA] un credito di euro 49.500. Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA], obbligato in solido con Zocco, ha pagato l’intera somma dovuta a Bracchitta. 2. Nel 2013 Rosario e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduta) e i due figli Carmen e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accertare la simulazione dell’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] e la moglie avevano donato ai due figli due appartamenti e una autorimessa; [OSCURATO:PERSONA] ha agito anche in regresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al pagamento effettuato in favore di Bracchitta, chiedendo il pagamento della metà di quanto versato, pari a euro 24.750. I convenuti si sono costituiti, deducendo l’infondatezza della domanda di simulazione; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto domanda riconvenzionale, con cui ha chiesto di condannare [OSCURATO:PERSONA] a rendere il conto dell’attività di recupero di crediti della società. Con sentenza n. 552/2016 il Tribunale di Ragusa accoglieva la domanda di regresso di [OSCURATO:PERSONA] e condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagargli euro 24.750; rigettava la domanda di simulazione assoluta dell’atto di donazione proposta dagli attori; rigettava la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] a rendere il conto dell’attività di recupero di crediti della società; condannava gli attori al pagamento delle spese del giudizio in favore dei convenuti. 2. Rosario e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza. La Corte d’appello di Catania, con sentenza 10 febbraio 2017, n. 255, ha rigettato il gravame, respingendo i motivi che contestavano il rigetto della domanda di accertamento della simulazione dell’atto di donazione e confermando la decisione sulle spese posta in essere dal giudice di primo grado. 3. Avverso la sentenza Rosario e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione. Resistono con controricorso Giampiero e [OSCURATO:PERSONA]; controricorso è svolto anche da [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti hanno depositato due memorie, una memoria è stata depositata daAntonio Zocco e da Giampiero e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1415, 1417, 2727, 2729 c.c.: i ricorrenti, quali creditori del donante [OSCURATO:PERSONA], devono essere considerati terzi rispetto alla donazione, con facoltà di ricorso a tutti i mezzi di prova, comprese le presunzioni. Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello, nel respingere l’analogo motivo di gravame davanti ad essa fatto valere, ha infatti sottolineato come “la lettura della sentenza [del Tribunale] non consente dubbi in ordine alla piena consapevolezza del primo giudice di dovere ricorrere alle presunzioni ex art. 1417 c.c., inspiegabilmente negata da parte appellante”. Il primo giudice – ha specificato la Corte d’appello – ha considerato gli elementi presuntivi dedotti da parte attrice, in particolare la dedotta finalità distrattiva che gli appellanti, ora ricorrenti, sostenevano implicitamente provata per presunzioni, e ha però ritenuto non provato che l’alienazione sia stata solo apparente, prova che anche il giudice d’appello ha giudicato non raggiunta sulla base degli elementi considerati invece decisivi dagli appellanti. 2) Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c.: la Corte d’appello ha erroneamente rigettato il gravame dei ricorrenti riguardo alla loro condanna a pagare tutte le spese processuali al convenuto [OSCURATO:PERSONA], nonostante la sua soccombenza circa la domanda fatta valere da [OSCURATO:PERSONA] a pagare 24.750 e il rigetto della sua domanda riconvenzionale nei confronti del medesimo. Il motivo non può essere accolto. La reciproca soccombenza tra le parti – “configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti”, così le sezioni unite n. 32061/2022 – non comporta l’obbligo per il giudice di compensare le spese. Ai sensi del comma 2 dell’art. 92 c.p.c. se vi è soccombenza reciproca “il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”, così che in ipotesi disoccombenza reciproca “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite” e tale valutazione è insindacabile in cassazione (v., ex multis, Cass. n. 19613/2017). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Giampiero e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del com