CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 18204/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 18733/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; – ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], prima sezione civile, n. 945/2022 del 3 maggio 2022; Oggetto: buoni fruttiferi postali AC – 02/07/2025 Numero registro generale 18733/2022 Numero sezionale 2740/2025 Numero di raccolta generale 18204/2025 Data pubblicazione 04/07/2025 r.g. n. 18733/2022 [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 luglio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza con cui il locale Giudice di Pace l’aveva condannata a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 2.025,00, a titolo di rimborso di 3 buoni fruttiferi postali della serie “AA1”. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 3. Il giudice di secondo grado, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione del diritto al rimborso, sollevata da [OSCURATO:PERSONA], andava respinta, siccome quest’ultima non aveva provato di aver consegnato al risparmiatore il foglio informativo della serie di buoni postali acquistata, in mancanza del quale non era possibile ritenere che il cliente fosse a conoscenza delle caratteristiche dell’investimento e, segnatamente, della scadenza del titolo, a nulla rilevando la pubblicazione per affissione negli Uffici postali del relativo avviso, né la sua pubblicazione in giornali quotidiani. [OSCURATO:PERSONA] 1. in via preliminare, va rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificato, per compiuta giacenza, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma dalla sentenza impugnata risulta che il difensore degli odierni intimati è l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; 2. atteso che dagli atti regolamentari in possesso della Corte non si evince alcun elemento utile alla verifica della regolarità della Numero registro generale 18733/2022 Numero sezionale 2740/2025 Numero di raccolta generale 18204/2025 Data pubblicazione 04/07/2025 r.g. n. 18733/2022 [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] predetta notificazione, si rende necessario acquisire il fascicolo di ufficio della fase di merito; P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di acquisire il fascicolo di ufficio della fase di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 18733/2022 Numero sezionale 2740/2025 Numero di raccolta generale 18204/2025 Data pubblicazione 04/07/2025