CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 21678/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del terzo difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 14 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1828, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 27.12.2016; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 31.3.2023, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Ex dipendente del Porto di Genova - Pensione complementare-integrativa - Tassazione agevolata -Limiti. 1. L’odierno controricorrente è un ex dipendente del Consorzio del Porto di Genova (CAP) collocato a riposo. La pensione dei portuali era tradizionalmente composta da due cespiti, uno corrispondente alla pensione ordinaria, e l’altro alimentato da un apposito fondo. Quest’ultimo è stato quindi assorbito dall’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha ritenuto che le somme corrisposte oltre la pensione ordinaria, originariamente erogate dal Consorzio, non avessero natura di pensione integrativa e dovessero perciò essere assoggettate a tassazione per intero, e non soltanto nella misura ridotta dell’87,50%, come invece previsto dalla legge per le somme erogate a titolo di pensione complementare. 1.1. L’odierno controricorrente domandava quindi il rimborso della ritenuta eccedenza di prelievo tributario operato nei suoi confronti, a titolo di Irpef ed accessori, per gli anni dal 2007 al 2010, sostenendo che le somme erogate dall’[OSCURATO:PERSONA] quale successore del Consorzio avessero natura di previdenza integrativa. 2. Avverso il rigetto opposto dall’Ufficio finanziario alla sua domanda di rimborso, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova, che ha accolto il ricorso. 3. La decisione assunta dalla CTP è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria. L’Amministrazione finanziaria ha sostenuto che il fondo pensionistico del Consorzio del Porto di Genova, come assorbito dall’[OSCURATO:PERSONA], non eroga somme aventi natura di previdenza complementare, perché la pensione corrisposta agli aventi diritto è erogata in un’unica soluzione, e comunque la ratio dell’agevolazione dipendeva dall’esigenza di evitare una doppia imposizione, conseguenza del fatto che le “Casse private” già operavano una trattenuta nell’erogare le prestazioni previdenziali ma, nel caso di specie, non vi è prova che ciò sia avvenuto. Inoltre, l’orientamento giurisprudenziale il quale ha riconosciuto la natura di pensione complementare alle somme erogate dai “vecchi fondi”, tra i quali quello istituito dal CAP,ha inteso fare riferimento soltanto ai dipendenti del c.d. parastato, e non ad ogni categoria indistintamente. Per tutte le altre categorie occorreva pertanto verificare la ricorrenza dei presupposti per fruire dell’agevolazione, esaminando caso per caso. La CTR ha rigettato il ricorso proposto dall’Ente impositore. 4. Avverso la decisione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico, articolato motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso il contribuente. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione degli artt. 7, 7 bis e 13, comma 8, del D.Lgs. n. 124 del 1993 (come modificato dall'art. 11 della legge n. 335 del 1995), degli artt. 48 bis (ora art. 52), comma 1, e 47, comma 1, lett. h-bis, del Dpr n. 917 del 1986 (TUIR), degli artt. 10, comma 1, lett. f), 12 e 19, del D.Lgs. n. 47 del 2000, per avere la CTR erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti di legge per l’applicazione della tassazione agevolata, anche affermando che “l’art. 12 del decreto legislativo 47 del 2000 ha poi disposto che per le prestazioni maturate precedentemente alla data del 1 gennaio 2001, la tassazione deve essere effettuata sulla base della normativa precedente, quindi nei limiti dell’87,50%” (ric., p. 5). 2. Mediante il suo strumento di impugnazione l’Amministrazione finanziaria censura l’errore in cui ritiene essere incorsa la CTR per aver ritenuto applicabile, nel caso di specie, la riduzione del prelievo fiscale sui ratei della pensione integrativa o complementare corrisposta al contribuente, affermando che il prelievo fiscale debba applicarsi sull’87,50 % degli importi erogati e non sul 100%. 2.1. Il controricorrente contesta nel suo scritto difensivo che ricorrerebbe un’ipotesi di inammissibilità del ricorso dell’Amministrazione finanziaria, perché non avrebbe censurato una delle due ragioni fondanti della decisione adottata dalla CTR, relativa all’applicabilità dell’art. 12 del decreto legislativo n. 47 del 2000. La questione appare infondata, perché l’Agenzia delle Entrate ha specificamente censurato anche questo profilo della contestata decisione assunta dal giudice dell’appello, come si è innanzi evidenziato. Può aggiungersi che tutto il ricorso dell’Ente impositore è volto a dimostrare la mancata spettanza al contribuente del diritto al rimborso invocato, in considerazione della normativa applicabile, incluso pertanto l’art. 12 cit. 3. Questa Corte regolatrice ha già avuto ripetutamente occasione di occuparsi della questione controversa, anche in numerosi giudizi aventi ad oggetto le pensioni corrisposte agli ex dipendenti del porto di Genova, e si è formato un orientamento interpretativo ormai consolidato e condivisibile, al quale si intende pertanto assicurare continuità. Invero, al fine di valutare se l’odierno controricorrente vanti titolo idoneo per fruire dell’agevolazione fiscale richiesta, occorre tener conto della evoluzione della normativa in materia. Il D.Lgs. n. 124 del 1993 ha previsto che il trattamento pensionistico integrativo erogato rientra tra i redditi assimilati a quello conseguito quale remunerazione del lavoro dipendente, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, comma 1), lett. h bis), inserito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art.11, comma 7, - entrato in vigore dal 17 agosto 1995 - ed in forza del quale sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.Lgs. n. 12 del 1993. Quanto al regime fiscale di detto trattamento pensionistico, dato atto che la richiesta di rimborso formulata dal contribuente si riferisce, come risulta, senza contestazioni sul punto, dalla sentenza impugnata, agli anni d'imposta dal 2007 al 2010, viene in rilievo la disciplina introdotta dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 8, ma deve invero tenersi conto dei mutamenti che ha subito nel tempo la normativa regolatrice della materia. 3.1. Questa Suprema Corte ha già avuto occasione di rilevare che “il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7 bis, come introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 8, entrato in vigore il 17 agosto 1995, ha disposto che ‘le prestazioni periodiche indicate nell'art. 47, comma 1, lett. h bis)’, dello stesso decreto presidenziale ‘costituiscono reddito per l'87,5 % dell'ammontare corrisposto’ e non per il loro intero ammontare. Successivamente, la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d), introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1998, dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4, ha stabilito che le prestazioni periodiche richiamate all'art. 47, comma 1, lett. h bis), dello stesso decreto presidenziale, non sono più soggette alle disposizioni dell'art. 48 dello stesso decreto presidenziale –nel testo sostituito, con effetto dal 1 gennaio 1998, dal citato medesimo D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3 – ma continuano a costituire red dito per l'87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto. La disciplina è stata in seguito ancora modificata dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, comma 1, lett. f), entrato in vigore il 26 maggio 2001, ma con decorrenza dal 1° gennaio 2001, come disposto dall'art. 19, comma 1, dello stesso decreto legislativo, modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 13, e con effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate e alle rendite erogate a decorrere dal 1° gennaio 2001, con il quale si è previsto che le prestazioni pensionistiche di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h bis), nel testo, modificato dal menzionato D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. e), si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all'art. 41, comma 1, lett. g quinquies), se determinabili” Cass. sez. V, 8.7.2016, n. 13982. 3.2. Tuttavia, in forza del disposto dello stesso D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12, comma 1, che richiama il principio già enunciato in generale dall'art. 19, comma 1, del citato decreto legislativo, per i soggetti che risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data in cui è divenuto efficace il medesimo decreto legislativo, le disposizioni introdotte dall'art. 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001, con la conseguenza che per i medesimi soggetti, relativamente alle (sole) prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente. “Alla stregua delle disposizioni sopra richiamate … le prestazioni pensionistiche si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all'art. 41, comma 1, lett. g quinquies, se determinabili", Cass. sez. V, n. 14310 del 2009. 3.3. A tali osservazioni la Corte di legittimità ha più di recente aggiunto il rilievo che dal primo gennaio 2001, quindi, "le prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis) del comma 1, dell'art. 47, erogate in forma periodica, si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g quinquies) del comma 1, dell’art. 41, se determinabili (ovverosia per concreti e, se specificamente "determinabili", elementi di fatto la cui ricorrenza nel caso non è stata contestata) e non già solo sull'"87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto", come sostenuto dal ricorrente sulla scorta dell'originario testo normativo non più in vigore al momento (fiscalmente rilevante) dell'erogazione assoggettata al prelievo fiscale ... in relazione al mutato quadro normativo risultano applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull'intera base imponibile (come d'altronde questa Corte ha già affermato: cfr Cass. ord. 15.5.2015 n. 9996; Cass. n. 11156/2010; n. 14310/2009; Cass. n. 30751/2011)”, Cass. sez. V, n. 13982 del 2016 (evidenza aggiunta). Questi principi, del resto, erano già stati sinteticamente ribaditi da questa Suprema Corte, affermandosi che in relazione al mutato quadro normativo conseguente all’introduzione del “D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d, risultano applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull'intera base imponibile (come d'altronde questa Corte ha già affermato: v. Cass. n. 11156/2010; n. 14310/2009; Cass. n. 30751/2011) anche per i diritti maturati anteriormente giacché, a decorrere dall'1 gennaio 2001, e per tutto il periodo successivo, che rileva nel presente giudizio, "le prestazioni pensionistiche di cui all'art. 47, comma 1, lett. h-bis), erogate in forma periodica (...) si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all'art. 41, comma 1, lett. g quinquies), se determinabili"; ovverosia sono tassabili non già solo sull'87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto”, come avveniva in considerazione “dell'originario testo normativo, sebbene sull'intero, quel testo non essendo più in vigore al momento (fiscalmente rilevante) dell'erogazione assoggettata al prelievo fiscale (conf. Cass. n. 240/2015 e Cass. n. 30751/2011)”, Cass. sez. V, n. 9996 del 2015. 3.4. A tali principi non si è conformata la CTR nella sentenza qui impugnata, avendo riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione dei tributi sulla minore base imponibile pari all'87,50% degli emolumenti corrisposti dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione ad anni successivi al 2001, a titolo di pensione complementare, ed il conseguente diritto al rimborso dell'eccedenza versata, senza peraltro considerare che “la normativa applicabile è quella vigente al momento in cui la prestazione pensionistica matura e viene erogata e non al momento in cui è sorto il diritto alla pres tazione stessa” Cass. sez. VI-V, 22.7.2019, n. 19643 (evidenza aggiunta), decisione pronunciata sempre con riferimento alla pensione complementare goduta dagli ex lavoratori del porto di Genova (in tema, conformi e successive, cfr. anche, Cass. sez. VI-V, 15.9.2021, n. 24800, Cass. Sez. VI-V, 5.2.2021, n. 2859). 3.5. In conseguenza, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate deve essere accolto, attenendo la controversia alle prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2000 e, decidendo nelmerito la controversia ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere respinto l’originario ricorso proposto dal contribuente. 4. Le spese di lite possono compensarsi tra le parti in relazione ai gradi di merito, in considerazione degli esiti del giudizio e del consolidarsi dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso, mentre seguono l’ordinario principio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in riferimento al presente giudizio di cassazione. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite dei gradi di merito del giudizio, e condanna