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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2022

Cassazione n. 35200/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano in data 21 febbraio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen., revocando le statuizioni civili con rinvio per la liquidazione del danno al giudice civile.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha ineccepibilmente osservato che la prova della responsabilità dell'imputata si desumeva dalla attendibile narrazione della persona offesa, suffragata dalla totale assenza di danni del veicolo incompatibile con un urto tale da cagionare significative lesioni e non incisa dalla versione dell'imputata, priva di qualsiasi riscontro.

Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

Ciò premesso, l'eventuale mancata risposta alle argomentazioni difensive (del tutto genericamente affermata nel ricorso), potrebbe essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, ciò che nel caso di specie non emerge (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445).; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano in data 21 febbraio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen., revocando le statuizioni civili con rinvio per la liquidazione del danno al giudice civile. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Nel caso in esame, la Corte di appello ha ineccepibilmente osservato che la prova della responsabilità dell'imputata si desumeva dalla attendibile narrazione della persona offesa, suffragata dalla totale assenza di danni del veicolo incompatibile con un urto tale da cagionare significative lesioni e non incisa dalla versione dell'imputata, priva di qualsiasi riscontro. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Ciò premesso, l'eventuale mancata risposta alle argomentazioni difensive (del tutto genericamente affermata nel ricorso), potrebbe essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, ciò che nel caso di specie non emerge (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445).; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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