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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10263/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 049PX3L ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e La sentenza impugnata; letto il motivo di ricorso; rilevato che: l'unica censura riguarda la mancata concessione della sospensione condizionale della pena; si tratta di motivo non proposto in occasione dell'interposizione dell'atto di appello avverso la sentenza di primo grado; il motivo è inammissibile alla luce del principio di diritto per cui "in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito" (Sez.

U - , Sentenza n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01); considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 049PX3L ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e La sentenza impugnata; letto il motivo di ricorso; rilevato che: l'unica censura riguarda la mancata concessione della sospensione condizionale della pena; si tratta di motivo non proposto in occasione dell'interposizione dell'atto di appello avverso la sentenza di primo grado; il motivo è inammissibile alla luce del principio di diritto per cui "in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito" (Sez. U - , Sentenza n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01); considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 10263/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris