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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 09501/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato è manifestamente infondato in quanto non considera la sospensione del decorso della prescrizione pari a complessivi 133 giorni (dall'udienza del 17 luglio 2017 all'udienza del 27 novembre 2017), con conseguente determinazione del termine estiltivo alla data del 6 maggio 2023, successiva alla deliberazione della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emersi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato è manifestamente infondato in quanto non considera la sospensione del decorso della prescrizione pari a complessivi 133 giorni (dall'udienza del 17 luglio 2017 all'udienza del 27 novembre 2017), con conseguente determinazione del termine estiltivo alla data del 6 maggio 2023, successiva alla deliberazione della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emersi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09501/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris