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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18087/2025

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 24 gennaio il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione,ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra ireati oggetto di tresentenze emesse rispettivamente 1) dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], la n. 88 3 del 2019, divenuta irrevocabile il 23 novembre 2021; 2)dalla Corte di appello di Roma, la n. 4576 del 2020 , divenuta irrevocabile il 26 ottobre 2021; 3)dal Tribunale di Milano, la n. 8680 del 2021, divenuta irrevocabile il 12 dicembre 2022.

Aragione osserva che l'istanza costituisce mera reiterazione di richiesta già oggetto di valutazionee rigettata . 2.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge processuale penale in relazione agli articoli 125, 127, 666cod. proc. pen. e 81 , secondo comma , cod. pen.

Lamenta che il Tribunale, nel pervenire alla declaratoria di inammissibilità, non ha operato il confronto necessario per verificare l' asserita identit à dei dati , fattuali e giuridici,posti a sostengo dell ’ istanza con quelli su cui era fondata la precedenterichiesta di applicazione della disciplina della continuazione .

Qualora avesse, invece, posto realmente a raffronto le due istanze avrebbe rile vato l'esistenza di un elemento nuovo per essere stato preso in considerazione solo da quella depositata successivamente.

Si tratta della relazione di servizio redatta da personaledella Guardia di F inanza in data 26 ottobre 2021 , ritualmente allegata .

Da tale attosi evince che il documento d'identità co ntraffatto oggetto della del reatoper cui è intervenuta la senten za di condanna sub 3) era stato impiegato dal condannato per poter continuare l'attività dinarcotraffico in forma associata, sviluppatasi attraverso la consumazionedei reati oggetto della pronuncia sub 1), reatiche, con ordinanzadel Giudice dell’esecuzione del 23 maggio 2023, sono stati già unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen. c on il re ato giudicato d alla sentenzasub 2).

2.2. con il secondo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione punto L'ordinanza è affetta è insuperabile contraddizione laddoveda, una parte, dà contezza dell'intervenuto accoglimento dell'istanza di continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1) e sub 2) e, dall’altra, ritiene infondata la richiesta di unificazionea tali violazioni - o quanto meno a quella accertata con la sentenza sub 2) - del reato giudicato con la sentenza sub 3) nonostante il collegamento evidenziato nel primo motivo.

CONSIDERATOIN DIRITTO Entrambi i motivi di ricorso, che possono essere tratta t i congiuntamente in ragionedella connessione logi c a delle questioni p os te, sono infondati.

1. L’art.. 666, comma 2, cod. proc. pen., consente al giudice o al presidente del collegio di dichiarare inammissibile la richiesta di incidente di esecuzione, quando sia mera riproposizione di richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi.

La disposizione riporta anche nell’ambito del giudizio di esecuzione il più generale principio della preclusione processuale derivante dal divieto di “bis in idem” (Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, P.m. in proc.

Anello, Rv. 242533 –01).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, si tratta di una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 -01).

La riproposizione è quindi ammessa e non configura un'ipotesi di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., quando, dopo il rigetto di precedente richiesta, si deducano questioni giuridiche nuove o nuovi elementi di fatto, anche preesistenti, sempreché diversi da quelli valutati dal giudice che ha emesso il primo provvedimento. (Sez. 1, n. 8605 del 13/12/2023, dep. 2024, Spallone, Rv. 285914 -01).

Quando l’elemento nuovo è costituito da un documento, che non sia stato valutato con il provvedimento precedente di rigetto, non può darsi luogo a pronuncia di inammissibilità, se il giudice dell’esecuzione, per giungere alla decisione, deve tenere conto della portata intrinseca del documento prodotto, non fermandosi al diniego di quel carattere di novità che era propugnato dall'istante; in tal caso anche se il documento risulti in concreto irrilevante, l’epilogo decisorio non potrà essere meramente processuale ma dovrà sostanziarsi in una pronuncia nel merito, e se del caso di rigetto (cfr. Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841 –01).

Il parametro per verificare la legittimità del procedimento “de plano”, altrimenti destinato a generare un provvedimento viziato da nullità in assenza di instaurazione del contraddittorio (Sez. 3, n. 35500 del 20/06/2007, P.m. in proc. manzo, Rv. 237529 – 01), è stato ritenuto quello della rilevabilità “ictu oculi” dell’assenza di novità, e quindi del fondamento dell’istanza (Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712 – 01).

La novità è requisito di tale centralità e rilevanza, che, ove mancante, comporta l’inammissibilità della richiesta anche nel caso di diversità della "causa petendi" posta a fondamento di una nuova istanza sul medesimo titolo esecutivo (Sez. 3, n. 44415 del 30/09/2004, P.m. in proc.

Iannotta, Rv. 230943 –01).

Il giudice in tanto può emettere la declaratoria di inammissibilità prevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in quanto abbia avuto esito positivo la necessaria verifica di sovrapponibilità tra questioni giuridiche ed elementi di fatto dedotti nelle due successive richieste.

2. Contrariamente a quanto sosten u to dal ricorrente, il Tribunale non si è discostatodai principi sin qui ricordati.

Come rilevato dal Procuratore gener al e nelle sue conclusioni , i l r i c o rr e n t e avevagià p r e s e n t a t o i s t a n z a - d i s a tt e s a d a l T r i bun a l e c on p r ovv e d im e n t o d e l 5 dicembre 2023--volta a ll ’ a p pl ic azi o ne d e ll a c on t i nu az i one t r a i reati oggetto della sentenza sub 2) ed il reato oggetto della s e n t e n z a sub 3 ) , n e ll a qu a l e aveva evidenziatoche i l d o c u m e n t o , ogg e tt o de l reato di falso giudicato con la sentenza sub 3) er a stato u t ili zza t o d a l r i c o rr e n t e p r op r i o p e r c hé i n t e n z i on a t o a ll a commissione d i r ea t i i n t e m a d i n a r c o t r a ff i c o . tale identico p r o f i l o è s t a t o poi reiteratonella nuova r i c h i e s t a d e l 19 dicembre 202 4 , dichiarat a inammissibile dal provvedimentoimpugnato.

Sulla scorta del contenuto sovr apponibile delle due istanze i l g i u d i c e dell’esecuzioneha correttamente dichiarato la seconda inammissibile , r i t e n e n d o l a meramenteriproduttiva d i que lla avanzata in precedenza e g i à r e s p i n t a .

Ciò che conta è che il profilodella supposta s t r u m e n t a li t à d e l r ea t o d i f a l s o , oggetto dellasentenza sub 3), r i s p e tt o a ll a c o mmi ss i one d e i r ea t i d i n a r c o t r a ff i c o , oggetto dlele snetnze s ub 1) e sub 2), e r a s t a t o g i à e s a mi n a t o e d i s a tt e s o i n precedenza, p e r a l t r o c on a r go m e n t az i oni a m p i e e p e r s u a s i v e , c he m e tt ono i n l u c e comela vo l on t à d i f a bb r i ca r e o c o m unque p r o c u r a r s i un d o c u m e n t o f a l s o s i poteva formare nelricorrente s o l o d opo l a c o mmi ss i one d e l r ea t o p e r c ui è i n t e r v e nu t a la sentenzadi c on d a nna sub 1) , ovv e r o d opo l ’ e mi ss i one d i una o r d i n a n z a d i c u s t o d i a cautelare.

In tale contesto n on vi è quindi spazio anche solo per ipotizzare una deliberazionecriminosa unitaria , sottesa o a tu tte le violazioni o ppure sol tant o a quelle oggetto delle sentenze sub 2) e 3) , che l ’agente ha , però, post o in esecuzione in tempi diversi , presuppost o indefettibile per il riconoscimento del vincolo della continuazione.

3. Per le considerazioni sin qui sviluppate, ilricorso deve essere respinto e il ricorrente deve essere condannato alle spese del giudizio.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 24 gennaio il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione,ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra ireati oggetto di tresentenze emesse rispettivamente 1) dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], la n. 88 3 del 2019, divenuta irrevocabile il 23 novembre 2021; 2)dalla Corte di appello di Roma, la n. 4576 del 2020 , divenuta irrevocabile il 26 ottobre 2021; 3)dal Tribunale di Milano, la n. 8680 del 2021, divenuta irrevocabile il 12 dicembre 2022. Aragione osserva che l'istanza costituisce mera reiterazione di richiesta già oggetto di valutazionee rigettata . 2.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge processuale penale in relazione agli articoli 125, 127, 666cod. proc. pen. e 81 , secondo comma , cod. pen. Lamenta che il Tribunale, nel pervenire alla declaratoria di inammissibilità, non ha operato il confronto necessario per verificare l' asserita identit à dei dati , fattuali e giuridici,posti a sostengo dell ’ istanza con quelli su cui era fondata la precedenterichiesta di applicazione della disciplina della continuazione . Qualora avesse, invece, posto realmente a raffronto le due istanze avrebbe rile vato l'esistenza di un elemento nuovo per essere stato preso in considerazione solo da quella depositata successivamente. Si tratta della relazione di servizio redatta da personaledella Guardia di F inanza in data 26 ottobre 2021 , ritualmente allegata . Da tale attosi evince che il documento d'identità co ntraffatto oggetto della del reatoper cui è intervenuta la senten za di condanna sub 3) era stato impiegato dal condannato per poter continuare l'attività dinarcotraffico in forma associata, sviluppatasi attraverso la consumazionedei reati oggetto della pronuncia sub 1), reatiche, con ordinanzadel Giudice dell’esecuzione del 23 maggio 2023, sono stati già unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen. c on il re ato giudicato d alla sentenzasub 2). 2.2. con il secondo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione punto L'ordinanza è affetta è insuperabile contraddizione laddoveda, una parte, dà contezza dell'intervenuto accoglimento dell'istanza di continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1) e sub 2) e, dall’altra, ritiene infondata la richiesta di unificazionea tali violazioni - o quanto meno a quella accertata con la sentenza sub 2) - del reato giudicato con la sentenza sub 3) nonostante il collegamento evidenziato nel primo motivo. CONSIDERATOIN DIRITTO Entrambi i motivi di ricorso, che possono essere tratta t i congiuntamente in ragionedella connessione logi c a delle questioni p os te, sono infondati. 1. L’art.. 666, comma 2, cod. proc. pen., consente al giudice o al presidente del collegio di dichiarare inammissibile la richiesta di incidente di esecuzione, quando sia mera riproposizione di richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi. La disposizione riporta anche nell’ambito del giudizio di esecuzione il più generale principio della preclusione processuale derivante dal divieto di “bis in idem” (Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, P.m. in proc. Anello, Rv. 242533 –01). Secondo la giurisprudenza di legittimità, si tratta di una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 -01). La riproposizione è quindi ammessa e non configura un'ipotesi di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., quando, dopo il rigetto di precedente richiesta, si deducano questioni giuridiche nuove o nuovi elementi di fatto, anche preesistenti, sempreché diversi da quelli valutati dal giudice che ha emesso il primo provvedimento. (Sez. 1, n. 8605 del 13/12/2023, dep. 2024, Spallone, Rv. 285914 -01). Quando l’elemento nuovo è costituito da un documento, che non sia stato valutato con il provvedimento precedente di rigetto, non può darsi luogo a pronuncia di inammissibilità, se il giudice dell’esecuzione, per giungere alla decisione, deve tenere conto della portata intrinseca del documento prodotto, non fermandosi al diniego di quel carattere di novità che era propugnato dall'istante; in tal caso anche se il documento risulti in concreto irrilevante, l’epilogo decisorio non potrà essere meramente processuale ma dovrà sostanziarsi in una pronuncia nel merito, e se del caso di rigetto (cfr. Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841 –01). Il parametro per verificare la legittimità del procedimento “de plano”, altrimenti destinato a generare un provvedimento viziato da nullità in assenza di instaurazione del contraddittorio (Sez. 3, n. 35500 del 20/06/2007, P.m. in proc. manzo, Rv. 237529 – 01), è stato ritenuto quello della rilevabilità “ictu oculi” dell’assenza di novità, e quindi del fondamento dell’istanza (Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712 – 01). La novità è requisito di tale centralità e rilevanza, che, ove mancante, comporta l’inammissibilità della richiesta anche nel caso di diversità della "causa petendi" posta a fondamento di una nuova istanza sul medesimo titolo esecutivo (Sez. 3, n. 44415 del 30/09/2004, P.m. in proc. Iannotta, Rv. 230943 –01). Il giudice in tanto può emettere la declaratoria di inammissibilità prevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in quanto abbia avuto esito positivo la necessaria verifica di sovrapponibilità tra questioni giuridiche ed elementi di fatto dedotti nelle due successive richieste. 2. Contrariamente a quanto sosten u to dal ricorrente, il Tribunale non si è discostatodai principi sin qui ricordati. Come rilevato dal Procuratore gener al e nelle sue conclusioni , i l r i c o rr e n t e avevagià p r e s e n t a t o i s t a n z a - d i s a tt e s a d a l T r i bun a l e c on p r ovv e d im e n t o d e l 5 dicembre 2023--volta a ll ’ a p pl ic azi o ne d e ll a c on t i nu az i one t r a i reati oggetto della sentenza sub 2) ed il reato oggetto della s e n t e n z a sub 3 ) , n e ll a qu a l e aveva evidenziatoche i l d o c u m e n t o , ogg e tt o de l reato di falso giudicato con la sentenza sub 3) er a stato u t ili zza t o d a l r i c o rr e n t e p r op r i o p e r c hé i n t e n z i on a t o a ll a commissione d i r ea t i i n t e m a d i n a r c o t r a ff i c o . tale identico p r o f i l o è s t a t o poi reiteratonella nuova r i c h i e s t a d e l 19 dicembre 202 4 , dichiarat a inammissibile dal provvedimentoimpugnato. Sulla scorta del contenuto sovr apponibile delle due istanze i l g i u d i c e dell’esecuzioneha correttamente dichiarato la seconda inammissibile , r i t e n e n d o l a meramenteriproduttiva d i que lla avanzata in precedenza e g i à r e s p i n t a . Ciò che conta è che il profilodella supposta s t r u m e n t a li t à d e l r ea t o d i f a l s o , oggetto dellasentenza sub 3), r i s p e tt o a ll a c o mmi ss i one d e i r ea t i d i n a r c o t r a ff i c o , oggetto dlele snetnze s ub 1) e sub 2), e r a s t a t o g i à e s a mi n a t o e d i s a tt e s o i n precedenza, p e r a l t r o c on a r go m e n t az i oni a m p i e e p e r s u a s i v e , c he m e tt ono i n l u c e comela vo l on t à d i f a bb r i ca r e o c o m unque p r o c u r a r s i un d o c u m e n t o f a l s o s i poteva formare nelricorrente s o l o d opo l a c o mmi ss i one d e l r ea t o p e r c ui è i n t e r v e nu t a la sentenzadi c on d a nna sub 1) , ovv e r o d opo l ’ e mi ss i one d i una o r d i n a n z a d i c u s t o d i a cautelare. In tale contesto n on vi è quindi spazio anche solo per ipotizzare una deliberazionecriminosa unitaria , sottesa o a tu tte le violazioni o ppure sol tant o a quelle oggetto delle sentenze sub 2) e 3) , che l ’agente ha , però, post o in esecuzione in tempi diversi , presuppost o indefettibile per il riconoscimento del vincolo della continuazione. 3. Per le considerazioni sin qui sviluppate, ilricorso deve essere respinto e il ricorrente deve essere condannato alle spese del giudizio. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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