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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 42078/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di UDINEdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.DANAILA [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Udine che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di lesioni colpose e l'aveva condannata alla pena pecuniaria.

Il Tribunale di Udine aveva successivamente riqualificato l'impugnazione quale ricorso per cassazione.

Con dichiarazione pervenuta via Pec la difesa della ricorrente, munita di procura speciale, ha rinunciato alla impugnazione, di talchè deve essere pronunciata la inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta rinuncia ai sensi dell'art.591 lett.d) cod.proc.pen. 2.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di UDINEdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.DANAILA [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Udine che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di lesioni colpose e l'aveva condannata alla pena pecuniaria. Il Tribunale di Udine aveva successivamente riqualificato l'impugnazione quale ricorso per cassazione. Con dichiarazione pervenuta via Pec la difesa della ricorrente, munita di procura speciale, ha rinunciato alla impugnazione, di talchè deve essere pronunciata la inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta rinuncia ai sensi dell'art.591 lett.d) cod.proc.pen. 2. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 42078/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris