CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 32154/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](:) [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art 497 bis cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, dolendosi della violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nel reato ex art 477 489 cp; della violazione dell'ad 521 e 522 cpp;del mancato riconoscimento del reato impossibile per falso grossolano; della mancata concessione dei benefici di legge. Considerato che le censure di cui al primo motivo sono formulate per la prima volta con il presente atto di ricorso ed, implicando accertamenti in fatto estranei alla cognizione di questa Corte, incorrono nel divieto del novum in cassazione. Visto che, quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha già disatteso la medesima censura ponendo in luce che alcuna violazione del diritto di difesa vi era stata, essendosi difeso l'imputato riguardo al fatto addebitato e che in ogni caso la condanna è intervenuta per il primo comma dell'art 497 bis cp. Tenuto conto che la doglianza di cui al terzo motivo aspira ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede con riguardo all'intero compendio probatorio e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato - alla pagina due del testo - le corrette ragioni del suo convincimento circay l'impossibilità di ravvisare nel fatto il falso grossolano. Osservato che la sospensione condizionale della pena è già stata concessa fin dalla pronunzia di primo grado ed il beneficio ex art 175 non è stato richiesto con i motivi di appello né risulta dal verbale di udienza, ragion per cui la Corte di appello non aveva obbligo di valutarne la concedibilità. Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore D E [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] StejIll»Pi,i,:car- 3