CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 43144/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui ci si duole del rigetto della richiesta di misure alternative alla detenzione da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, a fronte di rituale dichiarazione o elezione di domicilio nella stessa, è manifestamente infondata oltre che aspecifica, in quanto il suddetto Tribunale si è limitato a rilevare, senza entrare nel merito delle richieste, l'ineseguibilità delle misure di cui a dette richieste per l'irreperibilità dell'istante sul territorio italiano in mancanza dell'indicazione di un suo domicilio attuale (essendo il suddetto risultato irreperibile al domicilio indicato, non censito nel Comune di Roma, e irregolare sul territorio dello Stato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.